Aprire una gioielleria in Svizzera da straniero: marchio di responsabilità, controllo dei metalli preziosi, contanti e importazione

da | 30 Ott, 2026

Per aprire una gioielleria in Svizzera da straniero non serve alcuna autorizzazione federale: bastano una Sagl o una SA iscritta a registro di commercio e un locale. Le regole stanno nei gioielli. Ogni pezzo in oro, argento, platino o palladio deve portare l’indicazione del titolo e un marchio di responsabilità registrato presso l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi, anche se esce da un laboratorio di Valenza, Vicenza o Arezzo già marcato. Molti importatori se ne accorgono alla frontiera. Seguono le regole sul compro oro, due soglie per i contanti precisate dal 1° ottobre 2026, la CITES e i limiti di «Swiss made».

Di che cosa parla questa guida

Riguarda i negozi di gioielli, cioè la vendita al dettaglio, con o senza laboratorio di creazione o di riparazione. Non tratta il commercio di metalli preziosi, l’affinazione né la fusione (patente di fonditore, saggiatori del commercio), né il commercio di diamanti grezzi, soggetti a regole proprie e molto più severe. Se il vostro progetto è il commercio, leggete la nostra guida per aprire una società di commercio di materie prime in Svizzera.

Aprire una gioielleria in Svizzera: nessuna autorizzazione, ma merce controllata

Nessuna legge federale subordina la vendita di gioielli a un’autorizzazione, e per iscrivere la società a registro di commercio non serve alcun titolo di studio. L’attestato federale di capacità (AFC) del settore orafo esiste e conta per un laboratorio, ma non è richiesto per aprire il negozio.

Il controllo riguarda i pezzi, ai quali si applica la legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP), da qualunque paese provengano. Una forma di vendita è esclusa in partenza: «È vietato il commercio ambulante di lavori sottoposti alla presente legge. Lo stesso dicasi della ricerca d’ordinazioni da parte dei viaggiatori di commercio al minuto» (art. 23 LCMP). La vendita in negozio non è toccata.

Aprire un negozio di gioielli in Ticino

Per chi arriva dai distretti orafi italiani, il Ticino offre la lingua e laboratori vicini. Le regole di questa guida sono però tutte federali: valgono a Lugano esattamente come a Zurigo o a Ginevra.

Titolo e marchio di responsabilità: i due segni di ogni gioiello

La legge riguarda «l’oro, l’argento, il platino e il palladio» (art. 1 cpv. 1 LCMP). Un gioiello interamente in questi metalli, o che li combina con pietre o perle, è un lavoro di metalli preziosi (art. 1 cpv. 4 LCMP). Per venderlo contano due segni.

Segno Che cosa dice la legge Articolo
Indicazione del titolo «I lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio soltanto se portano l’indicazione di un titolo legale.» Il titolo è la proporzione di metallo puro nella lega, espressa in millesimi. Art. 3 e 7 LCMP
Marchio di responsabilità Il lavoro deve portare, oltre alle designazioni prescritte, il marchio che la legge chiama «marchio d’artefice», il quale «serve a identificare il titolare del marchio». Art. 9 e 10 LCMP
I due insieme «È vietato mettere su di un lavoro l’indicazione del titolo senza imprimervi in pari tempo il marchio d’artefice.» Art. 9 cpv. 4 LCMP
Registrazione Il marchio va notificato per iscritto all’Ufficio centrale, con indirizzo, sede della ditta e genere di commercio. Art. 11 cpv. 1 LCMP
Nessun inganno «Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d’inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni […].» Art. 6 LCMP

Fonte: legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP), RS 941.31, stato al 1° luglio 2023.

I titoli legali sono elencati in un allegato della legge (art. 3 cpv. 2 LCMP): prima del primo ordine in serie, controllate che quelli della vostra collezione vi figurino.

Registrare il marchio a nome della società

Chi fa confezionare i propri pezzi da altre ditte può farvi apporre la propria marca di fabbrica al posto del marchio d’artefice (art. 9 cpv. 2 LCMP). Per un fondatore straniero conta però l’art. 11: se il proprietario del marchio non è iscritto nel registro svizzero di commercio o non ha il domicilio in Svizzera, «potrà essere obbligato a prestare una garanzia» (art. 11 cpv. 2 LCMP). Registrate quindi il marchio dopo l’iscrizione della vostra Sagl o SA, e a nome della società.

Il controllo dei metalli preziosi: facoltativo, salvo per le casse d’orologio

Il controllo ufficiale è obbligatorio solo per le casse d’orologio in metallo prezioso. Per tutti gli altri lavori, «il controllo ufficiale può essere domandato dai rispettivi detentori» (art. 13 cpv. 2 LCMP): per un anello o una collana è dunque facoltativo, e se lo chiedete verifica che le designazioni siano esatte e ammissibili (art. 14 LCMP).

Vendere in Svizzera gioielli fatti in Italia

I lavori fabbricati all’estero «possono essere introdotti nel commercio interno soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente legge» (art. 20 cpv. 1 LCMP). All’importazione possono subire un controllo completo o per campionatura: se si constata un reato, il lavoro è sequestrato e messo a disposizione dell’Ufficio centrale, che fa parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); se non è conforme senza che vi sia reato, è respinto oltre il confine (art. 20 cpv. 3 LCMP).

Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera non riscuote più dazi sui prodotti industriali, gioielli compresi. Resta l’IVA all’importazione dell’8,1 %, che la vostra società recupera come imposta precedente una volta assoggettata all’IVA.

Un caso: un orafo di Valenza a Lugano

Un orafo di Valenza apre un negozio a Lugano e vi si trasferisce. I suoi anelli continuano a uscire dal laboratorio di famiglia in Piemonte e portano già il marchio di identificazione italiano. Da solo non basta: prima della prima spedizione, la sua Sagl luganese registra un marchio di responsabilità presso l’Ufficio centrale, e il laboratorio lo imprime su ogni pezzo insieme al titolo. Poiché la Sagl è iscritta a registro di commercio e ha sede in Svizzera, la questione della garanzia in linea di principio non si pone.

Alla dogana la Sagl paga l’8,1 % di IVA all’importazione e nessun dazio. Una cliente salda in contanti una collana finita da 25 000 franchi: la soglia è di 100 000 franchi, nessun obbligo di identificazione. Un cliente paga invece un rubino non incastonato con 9 000 franchi in contanti di acconto e 7 000 al ritiro: i versamenti si sommano, superano i 15 000 franchi e il negozio lo identifica prima di incassare il saldo. Per il ritiro di oro usato la Sagl si è registrata presso l’Ufficio centrale. In vetrina, nessun «Swiss made».

La vostra gioielleria in Svizzera

La società pronta prima del primo arrivo di merce

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Compro oro: registrarsi e documentare

Ritirare vecchi gioielli in permuta o comprare oro usato da rivendere a un affinatore significa, per la legge, acquistare materie da fondere. Dal 1° gennaio 2023 vale una norma specifica: «Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza della merce e documentarla» (art. 31a cpv. 1 LCMP).

  • Società iscritta a registro di commercio: deve registrarsi all’Ufficio centrale (art. 31a cpv. 2 LCMP).
  • Senza iscrizione: serve una patente di acquirente dell’Ufficio centrale (art. 31a cpv. 3 LCMP).
  • Dettagli: il Consiglio federale definisce l’acquisto a titolo professionale e disciplina gli obblighi di diligenza e di documentazione (art. 31a cpv. 5 LCMP).

Quando un acquisto diventa professionale lo dice l’ordinanza. Chiedetelo all’Ufficio centrale prima di esporre il cartello «compro oro», e tenete dal primo acquisto un registro di venditori e provenienze.

Pagamenti in contanti: 100 000 o 15 000 franchi

La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si applica anche «alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti)» (art. 2 cpv. 1 lett. b LRD). Gli obblighi scattano se «nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti»: identificare la controparte, accertare l’avente economicamente diritto, allestire e conservare i documenti (art. 8a cpv. 1 LRD).

Per una transazione in metalli preziosi o in pietre preziose la soglia determinante «è di 15 000 franchi» (art. 8a cpv. 2bis LRD). L’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) precisa dal 1° ottobre 2026 che cosa vi rientra (art. 15a ORD):

  • Metalli preziosi: prodotti della fusione come lingotti e verghe, materie da fondere come l’oro usato, prodotti semifiniti.
  • Pietre preziose: «i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e i diamanti non infilati, non montati e non incastonati».

Il gioiello finito in vetrina resta quindi sotto la soglia generale di 100 000 franchi; la pietra sciolta venduta su appuntamento passa a 15 000. Le soglie riguardano ciò che il negozio incassa in contanti: se comprate oro usato e pagate il cliente in contanti, l’art. 8a non si applica, e restano la documentazione della provenienza e la registrazione previste dall’art. 31a LCMP. Gli obblighi valgono anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti inferiori alla soglia che «complessivamente superano tale soglia» (art. 8a cpv. 3 LRD). I pagamenti con carta o bonifico non fanno scattare l’art. 8a.

Consiglio di RISTER

Decidete per iscritto, prima dell’apertura, fino a quale importo il negozio accetta contanti, e date ai venditori un modulo di identificazione. Il rischio sta di rado nell’anello in vetrina: sta nella pietra non incastonata pagata in due rate.

Avorio, corallo, tartaruga: la CITES

I gioielli in avorio, in alcuni coralli o in tartaruga rientrano anche nella legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LCITES), che copre anche i prodotti derivati (art. 3 LCITES). Per importarli serve un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’USAV (art. 7 cpv. 1 lett. a LCITES). Chi li cede deve consegnare all’acquirente i documenti che ne provano provenienza e legalità (art. 10 LCITES), e chi li commercia a titolo professionale «deve tenere un registro di controllo degli effettivi» (art. 11 cpv. 1 LCITES).

Prima di acquistare un pezzo o di accettarlo in conto vendita, verificate la specie esatta nella banca dati Species+ o presso l’USAV. Per le pelli esotiche, vedete la nostra guida per aprire una pelletteria in Svizzera.

Quando un gioiello è Swiss made

Per la legge sulla protezione dei marchi (LPM), un gioiello segue la regola dei prodotti industriali. La sua provenienza «corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione» (art. 48c cpv. 1 LPM), e «in ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo» (art. 48c cpv. 4 LPM).

Un negozio che importa gioielli finiti e li vende soltanto non può presentarli come svizzeri. Un orafo che li realizza nel proprio laboratorio ticinese può invece farne un argomento, se il calcolo dei costi dimostra il 60 per cento.

Sagl o SA per la gioielleria

Un cittadino dell’UE o dell’AELS che dimostra di stabilirsi in Svizzera per un’attività indipendente riceve un permesso di dimora di almeno cinque anni (Accordo sulla libera circolazione delle persone, allegato I, art. 12). Per i cittadini di altri Stati l’ammissione presuppone tra l’altro che sia «nell’interesse dell’economia svizzera» e che il finanziamento sia assicurato (art. 19 LStrI).

In entrambi i casi la società «deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera» (art. 814 cpv. 3 CO per la Sagl, art. 718 cpv. 4 CO per la SA). Se per ora restate a vivere in Italia, questo ruolo può essere affidato a un amministratore o gerente su mandato.

  • Sagl: capitale sociale di 20 000 franchi interamente liberato. Va bene per la maggior parte dei negozi.
  • SA: capitale azionario di 100 000 franchi, di cui almeno 50 000 liberati. Adatta quando il magazzino è consistente.

Le tappe fino all’iscrizione a registro di commercio sono descritte nella nostra pagina sulla creazione di società e valgono in ogni cantone. È esentato dall’IVA chi realizza «una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui» (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA); una gioielleria supera presto la soglia.

FAQ: aprire una gioielleria in Svizzera

Serve un’autorizzazione per aprire una gioielleria?

No, il diritto federale non richiede né autorizzazione né diploma. Gli obblighi riguardano la merce: ogni pezzo in oro, argento, platino o palladio deve portare l’indicazione del titolo e un marchio di responsabilità registrato presso l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (art. 7, 9 e 11 LCMP).

Cos’è il marchio di responsabilità?

Il marchio di responsabilità, che la LCMP chiama «marchio d’artefice», è il segno che identifica chi risponde di un lavoro in metallo prezioso (art. 9 e 10 LCMP). Va registrato presso l’Ufficio centrale e impresso insieme al titolo.

Si possono vendere gioielli fabbricati in Italia?

Sì, se rispettano la legge svizzera: indicazione di un titolo legale e marchio di responsabilità registrato in Svizzera (art. 20 cpv. 1 LCMP). Il marchio italiano da solo non basta. Nessun dazio dal 2024, ma IVA all’importazione dell’8,1 %.

Una gioielleria può comprare oro dai clienti?

Sì. Chi compra a titolo professionale oro usato e altre materie da fondere deve accertarne e documentarne la provenienza, e registrarsi all’Ufficio centrale se è iscritto a registro di commercio; altrimenti gli serve una patente di acquirente (art. 31a LCMP, in vigore dal 1° gennaio 2023).

Da quale importo in contanti bisogna identificare il cliente?

Oltre 100 000 franchi in contanti per un gioiello finito. Per lingotti, materie da fondere, prodotti semifiniti e rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti non incastonati la soglia è di 15 000 franchi (art. 8a LRD e art. 15a ORD, in vigore dal 1° ottobre 2026). I pagamenti frazionati si sommano; carta e bonifico non contano.

La vendita ambulante di gioielli è permessa?

No. Il commercio ambulante di lavori in metalli preziosi è vietato, come la ricerca di ordinazioni da parte dei viaggiatori di commercio al minuto (art. 23 LCMP). La vendita in negozio non è interessata dal divieto.

Fonti

Conclusione

Aprire una gioielleria in Svizzera non richiede alcuna autorizzazione, ma chiede metodo fin dal primo ordine: un marchio di responsabilità registrato prima che il laboratorio italiano spedisca, titolo e marchio su ogni pezzo importato, un registro per l’oro comprato dai clienti, una regola chiara sui contanti per le pietre sciolte e «Swiss made» riservato a ciò che nasce qui. RISTER accompagna le gioiellerie nella costituzione della società e poi nella contabilità, nell’IVA e nelle importazioni, sotto la guida di Andrés Taracido, con oltre 25 anni di esperienza fiduciaria.

Andrés Taracido, esperto fiduciario a Ginevra
Scritto da

Andrés Taracido

Esperto principale di RISTER®, fiduciario a Ginevra. Diploma federale di esperto in finanza e investimenti, CIWM, STEP/TEP, CAS in fiscalità delle PMI, membro IAF.

Oltre 25 anni di esperienza nell'affiancamento di imprenditori, PMI e strutture internazionali: costituzione di società, fiscalità, amministrazione e gestione in Svizzera.