Aprire una società di commercio di materie prime in Svizzera: nessuna autorizzazione, ma tre soglie oltre le quali l’attività diventa regolamentata

da | Last updated Oct 6, 2026

Per il commercio di materie prime in Svizzera non serve alcuna autorizzazione. Nessuna autorità rilascia una licenza di commercio, nessun registro elenca i commercianti e per l’attività in sé non è previsto un capitale minimo: una società che acquista un carico, ne diventa proprietaria e lo rivende è soggetta al diritto comune. Chi vuole aprire una società di questo tipo non dovrebbe quindi chiedersi come ottenere un permesso, ma dove si trovano le tre soglie oltre le quali una casa di commercio diventa un’impresa regolamentata. Ognuna ha una cifra, e ognuna è scritta nella legge.

Ginevra, Zugo, Lugano: cosa offre la piazza

Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri, in Svizzera operano circa 900 ditte commerciali attive nel settore delle materie prime, che danno lavoro a 10 000 persone, per lo più nelle regioni di Ginevra, Zugo e Lugano. Il Ticino ha una propria associazione di categoria, la Lugano Commodity Trading Association, che organizza anche una formazione specifica nel trading di materie prime.

Ciò che la piazza offre davvero è densità. Società di ispezione, avvocati marittimi, arbitri, assicuratori specializzati e banche che sanno valutare una garanzia sulla merce sono a portata di mano. I trader, gli operatori e i risk manager con esperienza si trovano. Nulla di tutto ciò è regolamentare, eppure è proprio questo a giustificare l’indirizzo.

Ciò che la piazza non offre è un’eccezione. Gli obblighi descritti qui sotto valgono per una società luganese o ginevrina esattamente come per qualsiasi altra società svizzera. L’idea che una casa di commercio sia per natura estranea al diritto dei mercati finanziari è quella che correggiamo più spesso nei primi colloqui, in entrambe le direzioni: c’è chi si crede regolamentato senza esserlo e chi non vede il punto in cui lo diventa.

Prima soglia: i contanti oltre 100 000 franchi

Dal 1° ottobre 2026 la legge sul riciclaggio di denaro (LRD) distingue tre categorie: intermediari finanziari, commercianti e consulenti. Sono commercianti le persone fisiche e giuridiche «che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante». Una società che incassa soltanto con bonifico o credito documentario non rientra in questa categoria.

Chi accetta contanti ha obblighi quando, nell’ambito di una transazione commerciale, riceve più di 100 000 franchi in contanti: identificare la controparte, accertare l’avente economicamente diritto e allestire e conservare i relativi documenti. Due precisazioni rendono la soglia più severa di quanto sembri.

Caso Soglia Base legale
Contanti in una transazione commerciale più di 100 000 franchi art. 8a cpv. 1 LRD
Metalli preziosi o pietre preziose 15 000 franchi art. 8a cpv. 2bis LRD, in vigore dal 1.10.2026
Pagamento suddiviso in più parti somma delle parti art. 8a cpv. 3 LRD

Fonte: legge sul riciclaggio di denaro, LRD (RS 955.0), versione del 1° ottobre 2026.

La soglia per i metalli preziosi e le pietre preziose è quasi sette volte più bassa ed è in vigore solo dal 1° ottobre 2026: gli articoli scritti prima di questa data non la riportano o la citano con un altro numero di capoverso. Anche la regola contro il frazionamento è scritta nella legge: gli obblighi valgono anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore alla soglia che complessivamente la superano.

Si aggiunge un obbligo di chiarimento. Se una transazione appare insolita senza che la sua legalità sia manifesta, o se vi sono indizi di valori provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, sottoposti alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica o destinati al finanziamento del terrorismo, il commerciante deve chiarirne lo sfondo e lo scopo.

Seconda soglia: il commercio per conto di terzi

La seconda soglia separa il commerciante dall’intermediario finanziario. La LRD considera intermediari finanziari, tra gli altri, le persone che «commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari». Letta da sola, la frase sembra riguardare ogni commerciante di materie prime, anche chi compra e rivende soltanto per sé.

L’ordinanza del Consiglio federale sul riciclaggio di denaro (ORD) precisa però che cosa si consideri attività commerciale in questo senso, ed è più restrittiva del testo di legge. Per le materie prime, l’art. 5 cpv. 1 ORD, nella versione in vigore dal 1° ottobre 2026, elenca tre casi:

  • «il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime»;
  • «il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento»;
  • «il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari».

Ne deriva una linea netta. Il commercio fisico per conto proprio, cioè acquisto, proprietà, trasporto e rivendita di un carico, non è intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD. Diventa intermediario finanziario chi commercia materie prime in borsa per i clienti, chi le commercia fuori borsa per i clienti quando sono standardizzate al punto da essere liquidabili in ogni momento, o chi commercia per conto proprio metalli preziosi bancari. Questi intermediari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (art. 14 cpv. 1 LRD).

Tre configurazioni meritano una seconda verifica. La prima è il finanziamento: la legge cita espressamente chi negozia crediti, «segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari». Un anticipo che fa parte del proprio acquisto non è la stessa cosa di un finanziamento venduto a un produttore come prestazione autonoma. La seconda sono le strutture in cui la società gestisce flussi di merce per conto di un produttore invece di commerciare sul proprio libro. La terza sono i derivati trattati per i clienti invece che per la propria copertura.

La stessa logica distingue il commerciante dal mediatore. Il mediatore mette in contatto acquirente e venditore e riceve una provvigione senza acquisire la proprietà né assumere il rischio di prezzo; il commerciante diventa proprietario e porta il rischio. Finanziamento, contabilità e regime di vigilanza discendono da questa differenza, che va scritta nello statuto e nei contratti, non solo nella presentazione alla banca.

La vostra casa di commercio in Svizzera

La linea di credito segue una società che decide davvero qui

Costituzione della SA o della Sagl, se volete con capitale in dollari, sede e iscrizione al registro di commercio, contabilità di carichi, posizioni aperte e coperture, IVA sulle forniture che non toccano mai la Svizzera, salari del team di trading e del back-office: RISTER® costituisce e gestisce la struttura, perché il colloquio con il finanziamento del commercio parta da un dossier solido.

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Terza soglia: obblighi di diligenza su minerali e oro

La terza soglia viene dal Codice delle obbligazioni. Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione se «immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio», oppure se offrono prodotti o servizi per i quali esiste un sospetto fondato di lavoro minorile (art. 964j CO).

Prima decide il territorio. L’obbligo riguarda la merce immessa in libera pratica in Svizzera o lavorata in Svizzera. Una parte importante del commercio svizzero di materie prime riguarda carichi che non si avvicinano mai al confine: questi flussi non rientrano nell’art. 964j CO, il che non dice nulla sul diritto delle sanzioni.

Poi decide il volume. L’ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) fissa i volumi annui al di sotto dei quali un’impresa è dispensata, in chilogrammi all’anno. Le distanze tra una riga e l’altra sorprendono.

Designazione Numero di tariffa Dispensa fino a (kg all’anno)
Minerali di oro e loro concentrati ex 2616 90 00 4 000 000
Oro greggio o semilavorato oppure in polvere ex 7108 100
Minerali di stagno e loro concentrati 2609 00 00 5 000
Minerali di tungsteno e loro concentrati 2611 00 00 250 000
Minerali di tantalio o di niobio e loro concentrati ex 2615 90 00 100 000
Tantalati 2841 90 00 30

Fonte: ODiT (RS 221.433), allegato 1, parti A (minerali) e B (metalli), in vigore dal 1° gennaio 2024. Estratto: l’allegato conta 23 righe.

Cento chilogrammi d’oro all’anno contro quattro milioni di chilogrammi di minerale d’oro. Prendiamo una società luganese che importa ogni anno 120 chilogrammi di oro greggio da una miniera dell’Africa occidentale e lo vende a una raffineria ticinese: pensa alla riga dei minerali e si crede sotto la soglia, ma in realtà la supera. Se un’impresa controlla altre imprese, inoltre, conta il volume dell’intero gruppo (art. 4 cpv. 2 ODiT).

L’ordinanza prevede due vie d’uscita, ed entrambe chiedono di documentare, non di ignorare. Se dalla verifica risulta che i minerali e i metalli non provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, l’impresa documenta tale constatazione ed è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire (art. 3 cpv. 2 ODiT); lo stesso vale se non vi è un sospetto fondato di lavoro minorile (art. 5 cpv. 2). Le piccole e medie imprese non devono nemmeno verificare il sospetto di lavoro minorile finché, con le imprese che controllano, per due esercizi consecutivi non oltrepassano due di questi tre valori: 20 milioni di franchi di totale di bilancio, 40 milioni di cifra d’affari, 250 posti a tempo pieno (art. 6 cpv. 2).

Importante

Chi non rientra in una dispensa deve istituire un sistema di gestione, individuare e ridurre i rischi nella catena di approvvigionamento, far verificare da un esperto indipendente il rispetto degli obblighi su minerali e metalli e pubblicare ogni anno una relazione che resta accessibile al pubblico per almeno dieci anni (art. 964k e 964l CO).

Sanzioni e controllo dei beni

Dal 2022 nessun tema occupa di più i servizi di conformità del settore. La Svizzera applica le sanzioni tramite ordinanze fondate sulla legge sugli embarghi (LEmb), eseguite dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). I divieti si trovano in queste ordinanze, non nella legge quadro: persone ed entità designate, beni soggetti a restrizioni, tetti di prezzo, misure sul trasporto marittimo e sull’assicurazione.

Per una società nuova conta l’ordine delle cose. Il controllo delle liste deve far parte del processo fin dalla prima operazione e riguardare controparte, avente economicamente diritto, nave e origine del carico, confrontati con elenchi che cambiano spesso. Indipendentemente dalle sanzioni, la merce può rientrare nel controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, i cosiddetti beni a duplice impiego.

Consiglio di RISTER

Mettete per iscritto la regola di controllo prima della prima operazione: chi verifica, su quali liste, con quale frequenza. La banca che apre una linea di commercio chiede proprio questo documento, e la società che lo scrive dopo la prima transazione perde settimane.

IVA sul commercio internazionale

Molte case di commercio svizzere vendono merce che viaggia tra due Paesi esteri senza toccare la Svizzera. La legge sull’IVA (LIVA) considera luogo della fornitura quello «in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente», oppure quello in cui inizia il trasporto verso l’acquirente (art. 7 cpv. 1 LIVA). Un carico comprato in Brasile e venduto in Cina è una fornitura all’estero: sulla vendita non grava l’IVA svizzera.

Questo non significa che la società resti fuori dall’IVA, ed è qui che molti fondatori si sbagliano. È assoggettato chi esercita un’impresa con sede in Svizzera; è esentato soltanto chi «realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui» (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Una società svizzera che vende solo all’estero diventa quindi contribuente dai 100 000 franchi di cifra d’affari mondiale.

È più un vantaggio che un onere. Per le prestazioni eseguite all’estero, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se fossero eseguite in Svizzera (art. 29 cpv. 1bis LIVA). La società recupera l’IVA svizzera pagata su affitto, consulenza, ispezioni e software, mentre le sue vendite non portano IVA svizzera. Le operazioni che toccano davvero la Svizzera, come un’importazione o una fornitura sul territorio, seguono il regime ordinario. Il nostro servizio di rappresentanza fiscale e IVA imposta i rendiconti prima che la prima operazione sia contabilizzata.

Aprire la società

La maggior parte delle case di commercio sceglie la SA, per la struttura del capitale e perché controparti e banche se la aspettano; la Sagl resta praticabile per un piccolo desk. Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi, di cui almeno 50 000 versati alla costituzione; la Sagl richiede 20 000 franchi di capitale sociale (art. 621, 632 e 773 CO).

Un punto è particolarmente utile per il commercio di materie prime: dal nuovo diritto della società anonima il capitale può essere espresso «nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa», con un controvalore di almeno 100 000 franchi alla costituzione, e in tal caso contabilità e presentazione dei conti si tengono nella stessa moneta (art. 621 cpv. 2 CO). Chi compra, vende e si finanzia in dollari può tenere capitale e libri in dollari. Lo stesso vale per la Sagl (art. 773 cpv. 2 CO).

Tre aspetti sono specifici del commercio:

  • La contabilità va costruita per l’attività fin dall’inizio: carichi in viaggio, posizioni aperte e coperture non trovano posto in un piano contabile standard. Il nostro articolo sul piano contabile svizzero pone le basi.
  • Il conto bancario si prepara in parallelo alla costituzione, non dopo: la banca chiede controparti, flussi di merce e origine dei fondi prima di accettare la società come cliente.
  • La sostanza decide il finanziamento del commercio. La banca esamina l’esperienza del team, la gestione dei rischi, i conti revisionati e se le decisioni vengono davvero prese in Svizzera. Una società diretta dall’estero, con una presenza svizzera ridotta a un indirizzo, difficilmente otterrà una linea, qualunque cosa dica il registro di commercio.

La costituzione segue la procedura ordinaria descritta nella nostra pagina sulla creazione di una società. Chi muove la merce con mezzi propri trova nella guida per aprire un’azienda di trasporti in Svizzera le regole che si aggiungono. Contabilità, salari e imposte correnti sono affidati alla nostra amministrazione generale.

Domande frequenti sul commercio di materie prime in Svizzera

Serve un’autorizzazione per il commercio di materie prime in Svizzera?

No. Il diritto svizzero non prevede alcuna autorizzazione per il commercio fisico di materie prime né un capitale minimo specifico per questa attività. Gli obblighi nascono dai contanti oltre le soglie della legge sul riciclaggio di denaro, dal commercio per conto di terzi ai sensi dell’art. 5 ORD o dall’importazione e lavorazione in Svizzera di determinati minerali e metalli.

Da quale importo in contanti si applicano gli obblighi della LRD?

Da più di 100 000 franchi in contanti in una transazione commerciale e, dal 1° ottobre 2026, da 15 000 franchi quando si tratta di metalli preziosi o pietre preziose (art. 8a cpv. 1 e 2bis LRD). Più pagamenti parziali, ciascuno inferiore alla soglia ma superiori nel complesso, si sommano.

Quando un commerciante di materie prime diventa intermediario finanziario?

Quando commercia materie prime in borsa per conto di terzi, quando le commercia fuori borsa per conto di terzi e sono liquidabili in ogni momento, oppure quando commercia per conto proprio metalli preziosi bancari (art. 5 cpv. 1 ORD). Il commercio fisico per conto proprio non vi rientra. L’intermediario finanziario deve affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

Da quale quantità d’oro scattano gli obblighi di diligenza?

Da 100 chilogrammi all’anno di oro greggio, semilavorato o in polvere, contro 4 000 000 di chilogrammi per i minerali di oro e i loro concentrati (allegato 1 ODiT). Se un’impresa controlla altre società, conta il volume dell’intero gruppo. L’obbligo riguarda solo la merce immessa in libera pratica o lavorata in Svizzera.

Una società svizzera è soggetta all’IVA se la merce non tocca mai la Svizzera?

Sì, dai 100 000 franchi di cifra d’affari realizzata in Svizzera e all’estero. Le vendite sono forniture all’estero e non portano IVA svizzera, ma la società è contribuente e può dedurre l’imposta precedente sui suoi costi svizzeri (art. 7, 10 cpv. 2 lett. a e 29 cpv. 1bis LIVA).

Il capitale di una società di commercio può essere in dollari?

Sì. Dal 1° gennaio 2023 il capitale azionario o sociale può essere espresso nella moneta estera più importante per l’attività, con un controvalore alla costituzione di almeno 100 000 franchi per la SA e 20 000 franchi per la Sagl. Contabilità e presentazione dei conti si tengono allora nella stessa moneta (art. 621 cpv. 2 e 773 cpv. 2 CO).

Fonti

Conclusione

Il commercio di materie prime in Svizzera non richiede autorizzazioni, ed è proprio questo che ha fatto di Ginevra, Zugo e Lugano delle piazze commerciali. Il lavoro sta nelle soglie: contanti oltre 100 000 franchi, oltre 15 000 franchi per metalli e pietre preziose; commercio per conto di terzi come lo descrive l’art. 5 ORD; 100 chilogrammi d’oro all’anno, oltre i quali scattano gli obblighi di diligenza; un controllo delle sanzioni che fa parte del processo e non gli sta accanto. A ciò si aggiunge un assoggettamento all’IVA che molti fondatori trascurano e che di solito gioca a loro favore. RISTER® costituisce e gestisce società di commercio in Svizzera, dall’iscrizione al registro di commercio alla contabilità nella moneta dell’attività, fino all’IVA e ai salari del team operativo.

Andrés Taracido, esperto fiduciario a Ginevra
Scritto da

Andrés Taracido

Esperto principale di RISTER®, fiduciario a Ginevra. Diploma federale di esperto in finanza e investimenti, CIWM, STEP/TEP, CAS in fiscalità delle PMI, membro IAF.

Oltre 25 anni di esperienza nell'affiancamento di imprenditori, PMI e strutture internazionali: costituzione di società, fiscalità, amministrazione e gestione in Svizzera.