Per aprire una pelletteria in Svizzera, che sia un laboratorio, un negozio o un marchio di borse prodotte altrove, non servono autorizzazioni, diplomi o registrazioni dei modelli. Il diritto svizzero guarda invece al prodotto. Borse, cinture e portafogli sono oggetti d’uso ai sensi della legge sulle derrate alimentari, e chi li fabbrica, li importa o li vende deve poter dimostrare che rispettano i limiti svizzeri per il cromo VI, i coloranti azoici e il nichelio. Le pelli esotiche aggiungono le regole CITES, e la dicitura Swiss made richiede un calcolo dei costi preciso. Questa guida riprende questi obblighi nell’ordine in cui li incontra chi apre una pelletteria, con un’attenzione particolare a chi lavora tra il Ticino e l’Italia.
Indice
Nessuna autorizzazione, ma un oggetto d’uso
Fabbricare e vendere articoli in pelle è un’attività libera in Svizzera. Potete iscrivere una Sagl o una SA a registro di commercio senza dimostrare alcuna formazione, e lanciare una collezione senza sottoporla a nessuna autorità. A dare forma al mestiere è la classificazione del prodotto: la legge sulle derrate alimentari conta tra gli oggetti d’uso i «capi d’abbigliamento, tessili e altri oggetti che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto con il corpo» (art. 5 lett. d LDerr).
Ne discende l’obbligo principale: «Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta, immette sul mercato, importa, esporta o fa transitare derrate alimentari od oggetti d’uso deve provvedere affinché siano rispettate le condizioni legali. È tenuto al controllo autonomo» (art. 26 cpv. 1 LDerr). I laboratori cantonali controllano a posteriori, e «il controllo ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo» (art. 26 cpv. 2 LDerr).
Borse fatte in Italia: chi importa risponde
Molti marchi ticinesi disegnano in Svizzera e fanno produrre a pochi chilometri, in Lombardia o in Toscana. La responsabilità però non resta in Italia: l’articolo 26 LDerr cita espressamente chi «immette sul mercato» e chi «importa». Un marchio che importa le proprie borse risponde della loro chimica esattamente come se le avesse cucite.
Un esempio: una pelletteria di Chiasso fa produrre a Firenze una linea di borse con il proprio marchio e le vende in negozio e online in Svizzera. Prima della prima consegna chiede al laboratorio fiorentino un impegno scritto sui limiti svizzeri, un rapporto di analisi del cromo VI e delle ammine aromatiche per ogni lotto di pelle e una prova di cessione del nichelio per ogni modello di fibbia e chiusura. Archivia i rapporti per codice articolo; se il laboratorio cambia conceria, pretende nuovi rapporti prima di accettare la consegna successiva. Sulla borsa non può scrivere Swiss made: il disegno è ticinese, la produzione è italiana.
Cromo VI, coloranti azoici e nichelio
I limiti concreti stanno in due ordinanze. L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, stato 16 luglio 2026) considera prodotti in pelle contenenti cromo gli oggetti in pelle il cui tenore in cromo(VI) «è pari o superiore allo 0,0003 per cento in massa del peso a secco della pelle», e stabilisce: «È vietata l’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo che vengono in contatto con la pelle» (allegato 2.16 n. 1bis). Si tratta di 3 mg per chilo di pelle secca.
L’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (OCCU) disciplina coloranti e metalli. I prodotti di pelletteria dell’allegato 6 non devono contenere coloranti azoici che possono emettere determinate ammine aromatiche «in una concentrazione superiore a 30 mg/kg» (art. 21 cpv. 1 OCCU); l’allegato 6 cita, tra l’altro, calzature, guanti, cinturini di orologi, borsette, portamonete e portafogli, cartelle portadocumenti. Cinturini e chiusure di orologi, borchie, cerniere lampo e fibbie di cinture «non devono cedere più di 0,5 µg di nichelio per cm² e settimana» (art. 2 cpv. 1 OCCU), e un rivestimento deve rispettare questo valore per almeno due anni di uso normale (art. 2 cpv. 2).
| Sostanza | Limite | Documento da chiedere al fornitore |
|---|---|---|
| Cromo VI nella pelle | Divieto dallo 0,0003 % del peso a secco (3 mg/kg) se a contatto con la pelle | Rapporto di analisi per lotto di pelle |
| Ammine aromatiche da coloranti azoici | Al massimo 30 mg/kg | Rapporto sulla pelle tinta e sulle fodere |
| Nichelio di fibbie, chiusure, borchie, cerniere | Al massimo 0,5 µg/cm² a settimana, rivestimento valido due anni | Prova di cessione del nichelio per modello |
Fonte: ORRPChim (RS 814.81, stato 16.7.2026), allegato 2.16; OCCU (RS 817.023.41), art. 2 e 21, allegati 6 e 7.
La vostra pelletteria in Svizzera
Una società solida prima della prima collezione
Costituzione della Sagl o della SA e iscrizione a registro di commercio, deposito del marchio coordinato, contabilità di pelli, accessori e prodotti finiti, IVA all’importazione e sulle vendite online: RISTER® mette in piedi e amministra la vostra pelletteria, così voi potete concentrarvi su collezione e vendite.
Richiedere un colloquio
RISTER – Fiduciaria a Ginevra, risposta entro un giorno lavorativo.
Pelli esotiche e CITES
Pitone, coccodrillo o varano sono soggetti anche alla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES). La legge non riguarda solo le pelli grezze, ma anche i prodotti fabbricati con queste specie e gli oggetti la cui etichetta, il cui imballaggio o la cui fattura indicano una tale provenienza (art. 3 LF-CITES).
- Autorizzazione: «Necessita di un’autorizzazione dell’USAV chiunque intenda: a. importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES» (art. 7 cpv. 1 LF-CITES); ogni importazione si dichiara in dogana (art. 6).
- Prove: chi detiene questi esemplari deve avere documenti sulla provenienza e sulla legalità del commercio, e consegnarli all’acquirente (art. 10).
- Registro: «Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi» (art. 11 cpv. 1).
Molte specie di coccodrilli, pitoni e varani sono elencate, ma il nome commerciale di una pelle non dice nulla di affidabile. Prima di comprare verificate la specie esatta e il suo allegato nella banca dati Species+ o presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Quando una borsa è Swiss made
Per il diritto dei marchi una borsa è un prodotto industriale, e valgono due condizioni insieme. La provenienza corrisponde al luogo «in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione» (art. 48c cpv. 1 LPM), e «in ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo» (art. 48c cpv. 4 LPM). Contano ricerca, sviluppo, materiali e fabbricazione; «i costi sostenuti dopo la fine del processo di produzione non sono considerati costi di produzione» (art. 52e cpv. 2 OPM).
Per i materiali, uno dei metodi ammessi li imputa al 100 per cento se soddisfano essi stessi le condizioni svizzere e «allo 0 per cento per le materie che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM» (art. 52i OPM). Una pelle conciata in Toscana conta quindi come materia estera. Una borsa disegnata a Chiasso e cucita a Firenze non soddisfa la condizione della tappa di produzione, qualunque sia la percentuale; una borsa tagliata, cucita e montata in un laboratorio ticinese può raggiungere la soglia anche con pelle italiana. La nostra guida per aprire un’azienda industriale in Svizzera mostra il calcolo per altri prodotti.
Consiglio di RISTER
Decidete sullo Swiss made prima di scegliere dove produrre, non dopo. Spostare la produzione più tardi significa nuovi campioni, nuovi rapporti dei fornitori e nuovi imballaggi, e una dicitura di provenienza già vista dai clienti è la cosa più difficile da togliere a un marchio.
Marchio, dogana e IVA
Depositate il marchio prima di stampare le etichette. All’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) un marchio svizzero costa 450 franchi per dieci anni di protezione e fino a tre classi, con 100 franchi di sconto per il deposito elettronico e 100 franchi per ogni classe in più. La pelletteria va di regola nella classe 18, le cinture nella 25 e i cinturini di orologi nella 14. Un marchio svizzero non protegge in Italia né nel resto dell’Unione europea.
Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera non preleva più dazi sui prodotti industriali (capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato), quindi nemmeno sulle pelli (capitolo 41) e sugli articoli di pelletteria (capitolo 42). L’IVA all’importazione dell’8,1 per cento resta dovuta.
Società, magazzino e contabilità
Per la maggior parte dei marchi che partono va bene la Sagl, con un capitale sociale di 20 000 franchi interamente liberato. La SA, con 100 000 franchi di capitale azionario di cui almeno 50 000 liberati, conviene quando entrano investitori o un grande distributore la richiede. Le tappe sono descritte nella nostra pagina sulla creazione di società.
La voce più pesante è il magazzino: pelli acquistate intere, accessori ordinati a migliaia, borse finite che aspettano la stagione. Una contabilità che segue le scorte per articolo, gli acconti ai laboratori e l’IVA all’importazione mostra in tempo se una collezione guadagna o resta in magazzino. Se ne occupa il nostro servizio di amministrazione generale.
Gli errori che costano
- Importare la prima collezione senza rapporti sul cromo VI e sugli azoici.
- Credere che risponda il laboratorio italiano: in Svizzera risponde chi importa.
- Accettare una consegna dopo un cambio di conceria senza nuovi rapporti.
- Comprare pelle esotica in base al nome commerciale, senza verificare la specie né chiedere l’autorizzazione dell’USAV.
- Scrivere Swiss made su borse cucite all’estero.
- Depositare il marchio solo in Svizzera quando si vende anche in Italia.
FAQ: aprire una pelletteria in Svizzera
Serve un’autorizzazione per vendere borse in pelle in Svizzera?
No. Fabbricare, importare e vendere articoli in pelle non richiede autorizzazioni né diplomi. Borse e cinture sono però oggetti d’uso: chi le fabbrica, le importa o le immette sul mercato è tenuto al controllo autonomo (art. 26 LDerr) e deve rispettare i limiti dell’ORRPChim e dell’OCCU.
Chi risponde se le borse sono prodotte in Italia?
Voi, in quanto importatori e responsabili dell’immissione sul mercato svizzero. Il controllo autonomo previsto dall’art. 26 LDerr comprende espressamente chi importa. In pratica si chiedono al produttore rapporti di analisi per ogni lotto e li si conserva.
Qual è il limite di cromo VI per una borsa?
Un prodotto in pelle a contatto con la pelle non può essere immesso sul mercato se il tenore in cromo(VI) raggiunge lo 0,0003 per cento del peso a secco della pelle, cioè 3 mg/kg (ORRPChim, allegato 2.16 n. 1bis). Solo un rapporto di laboratorio permette di dimostrarlo.
Si possono vendere borse in pitone o coccodrillo?
Sì, rispettando la LF-CITES. L’importazione di esemplari delle specie degli allegati I a III CITES, anche come prodotti finiti, richiede un’autorizzazione dell’USAV. Il commerciante conserva le prove di provenienza, le consegna all’acquirente e tiene un registro degli effettivi.
Una borsa con pelle italiana può essere Swiss made?
Sì, se almeno il 60 per cento dei costi di produzione è realizzato in Svizzera e una tappa significativa della produzione si svolge qui (art. 48c LPM). La pelle importata conta come materia estera, mentre il disegno e la lavorazione in un laboratorio svizzero contano come svizzeri. Una borsa prodotta all’estero non può portare la dicitura.
Quanto costa depositare un marchio di pelletteria?
L’IPI chiede 450 franchi per dieci anni e fino a tre classi, con 100 franchi di sconto per il deposito elettronico. La pelletteria va di regola nella classe 18. La protezione vale solo in Svizzera.
Fonti
- Legge sulle derrate alimentari (LDerr), RS 817.0, art. 5 e 26
- Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (OCCU), RS 817.023.41
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), RS 814.81, allegato 2.16
- Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES), RS 453
- Legge sulla protezione dei marchi (LPM), RS 232.11, art. 48c
- Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM), RS 232.111, art. 52e e 52i
- IPI, marchi: costi e tasse
- SECO, abolizione dei dazi industriali
Conclusione
Una pelletteria in Svizzera si apre senza autorizzazione, ma non senza un dossier. Ogni borsa, cintura o portafoglio deve potersi collegare a un rapporto sul cromo VI e sui coloranti, ogni fibbia a una prova del nichelio e ogni pelle esotica a un’autorizzazione dell’USAV e a una riga di registro. Con questo dossier pronto prima della prima consegna, un marchio risponde con gli stessi documenti al laboratorio cantonale, a un distributore o a una cliente, e decide sullo Swiss made con le cifre in mano. RISTER accompagna pelletterie e marchi nella costituzione della società e poi nella contabilità, nella gestione del magazzino e nell’IVA, con una direzione che ha 25 anni di esperienza al fianco delle PMI svizzere.




