La licenza UFCOM non esiste. Chi arriva dall’Italia cerca l’equivalente svizzero dell’autorizzazione generale e della comunicazione preventiva all’autorità, e non lo trova: dal 1° gennaio 2021 l’Ufficio federale delle comunicazioni non autorizza più nessuno a fornire servizi di telecomunicazione. Registra i fornitori che utilizzano numeri svizzeri o radiofrequenze sottoposte a concessione, e lascia liberi tutti gli altri.
Ciò che vincola davvero si trova nelle ordinanze, non nella legge, e per questo sfugge. Ogni fornitore registrato deve indicare un indirizzo postale in Svizzera insieme al numero d’identificazione delle imprese, e l’UFCOM pubblica quell’indirizzo. I numeri svizzeri possono essere rifiutati se non sono destinati a essere utilizzati principalmente in Svizzera. Una concessione radiotelevisiva richiede una sede in Svizzera. E la legge sulla sorveglianza raggiunge messaggistica e telefonia via internet che l’UFCOM non registra mai. Questa guida si rivolge a chi apre un operatore, un OMV, un servizio di telefonia IP o una piattaforma di comunicazione in Svizzera, e agli operatori italiani che hanno bisogno di numeri svizzeri o di una presenza svizzera.
Indice
- Niente licenza UFCOM: cosa è cambiato il 1° gennaio 2021
- Chi deve registrarsi presso l’UFCOM e come
- L’indirizzo postale in Svizzera e il numero IDI
- Numeri svizzeri: domanda, rifiuto e tasse
- Frequenze e concessioni di radiocomunicazione
- Radio, televisione e media online: dove la sede svizzera è obbligatoria
- La LSCPT: l’obbligo che la registrazione non fa scattare
- Forma giuridica, sede, IVA e contabilità
- Gli errori osservati in questi dossier
Niente licenza UFCOM: cosa è cambiato il 1° gennaio 2021
Fino alla fine del 2020 la legge sulle telecomunicazioni (LTC) imponeva un dovere universale: chi forniva un servizio di telecomunicazione doveva annunciarlo all’ufficio federale, indipendentemente dalle dimensioni e dalla tecnica impiegata. È il regime che la maggior parte dei contenuti online continua a descrivere, comprese note di studi legali redatte prima della riforma.
La revisione del 22 marzo 2019, in vigore dal 1° gennaio 2021, l’ha sostituito con una registrazione condizionata: « L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali servizi: a. radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione; b. elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale. » (art. 4 cpv. 1 LTC).
La conseguenza è netta: chi non utilizza né frequenze in concessione né elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale, cioè né numeri telefonici svizzeri né blocchi attribuiti dall’UFCOM, non viene registrato affatto. Nessuno esamina il capitale, l’azionariato o la competenza tecnica. Aprire una società di telecomunicazioni in Svizzera non è, da questo punto di vista, più complesso che aprire qualsiasi altra società di servizi.
Il contrappeso compare non appena l’impresa tocca una risorsa gestita dallo Stato. È lì che entrano in gioco un indirizzo svizzero, un’identificazione svizzera e un utilizzo realmente svizzero.
Chi deve registrarsi presso l’UFCOM e come
Conta la risorsa utilizzata, non il servizio venduto.
| Progetto | Risorsa gestita dallo Stato | Registrazione |
|---|---|---|
| Operatore mobile o OMV che attribuisce numeri svizzeri ai clienti | Elementi di indirizzo nazionali | Sì |
| Servizio di telefonia IP con numeri svizzeri | Elementi di indirizzo | Sì |
| Call center con numero breve o blocco di numeri | Elementi di indirizzo | Sì |
| Rete radio privata, ponte radio, frequenze dedicate | Frequenze in concessione | Sì |
| Rivenditore dei servizi di un operatore registrato, senza numeri propri | Nessuna | No |
| Messaggistica, videoconferenza o piattaforma senza numerazione svizzera | Nessuna | No, ma si applica la LSCPT |
La registrazione risale la catena: « I fornitori registrati possono consentire l’utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1 soltanto ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano precedentemente registrati. » (art. 4 cpv. 2 LTC). Un OMV deve dunque essere registrato prima che l’operatore ospitante gli apra i numeri, e quest’ultimo deve informarne l’UFCOM.
La procedura è leggera: i fornitori comunicano all’UFCOM i dati necessari alla registrazione e lo informano immediatamente di ogni modifica (art. 3 cpv. 1 OST). L’UFCOM mette a disposizione un modulo e raccomanda l’inoltro elettronico sulla propria piattaforma. Tre punti vanno conosciuti prima di pianificare un lancio:
- Nessun termine regolamentare disciplina la durata dell’esame di una registrazione. Né la legge né l’ordinanza ne fissano uno. Una data di lancio legata «alla risposta dell’UFCOM» poggia su un’ipotesi, non su un diritto.
- Nessuna tassa dedicata è prevista per l’esame di una registrazione. In mancanza di tariffa si fattura il tempo impiegato, a 210 franchi l’ora (art. 6 dell’ordinanza sulle tasse, RS 784.106).
- L’elenco è pubblico: « L’UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti. » (art. 4 cpv. 3 LTC). Concorrenti, clienti e banche vi troveranno nome, indirizzo e servizi.
L’indirizzo postale in Svizzera e il numero IDI
Qui si decide davvero la questione della presenza in Svizzera, e conviene usare le parole dell’ordinanza: « I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati devono indicare, menzionando il numero unico d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, un indirizzo postale in Svizzera al quale sia possibile recapitare in modo giuridicamente valido in particolare comunicazioni, citazioni e decisioni. » E ancora: « L’UFCOM pubblica l’indirizzo postale. » (art. 4 OST).
Due obblighi in una sola frase, per fornitori svizzeri e stranieri:
- Un numero IDI, l’identificativo che la Svizzera attribuisce alle entità iscritte in uno dei suoi registri, in particolare il registro di commercio o quello dei contribuenti IVA. Una società senza esistenza amministrativa in Svizzera non ne possiede uno.
- Un indirizzo postale in Svizzera al quale l’UFCOM e i tribunali possano notificare validamente una decisione. È pubblicato e produce effetti: una decisione notificata lì fa decorrere il termine di ricorso, letta o meno.
Lo stesso vale per i numeri: i richiedenti stabiliti all’estero devono indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera per tali notificazioni (art. 4 cpv. 6 ORAT), indirizzo che viene inoltre pubblicato accanto a quello del titolare (art. 15f ORAT). Per le concessioni di radiocomunicazione l’UFCOM scrive la stessa regola sul proprio sito.
È altrettanto importante dire ciò che quell’indirizzo non è. I testi non usano mai la parola «rappresentante»: non si tratta di un rappresentante fiscale ai fini IVA né di un mandatario che risponda degli obblighi del fornitore. È un luogo di notificazione valida, pubblicato, legato a un’entità identificata. Proprio per questo una società svizzera, la cui sede sia l’indirizzo postale e che porti il numero IDI, è la soluzione più semplice per un operatore italiano, a condizione che dietro vi sia un’organizzazione: qualcuno che apra la posta, comprenda una decisione amministrativa e reagisca nei termini. Un indirizzo senza nessuno dietro rispetta la lettera dell’ordinanza e perde ogni termine.
Numeri svizzeri: domanda, rifiuto e tasse
Numeri telefonici, numeri brevi e indicativi sono elementi di indirizzo che l’UFCOM gestisce e attribuisce su domanda; nessuno ha diritto a un elemento determinato (art. 28 cpv. 4 LTC). La domanda deve contenere almeno nome e indirizzo del richiedente e l’elemento desiderato, e l’UFCOM può esigere documenti sull’esistenza giuridica, per una società con sede all’estero un estratto attuale e conforme del registro di commercio estero, oltre al numero IDI (art. 4 ORAT).
Un motivo di rifiuto dovrebbe figurare in ogni piano d’impresa fondato su numeri svizzeri e non viene quasi mai citato: l’UFCOM può rifiutare l’attribuzione quando l’elemento di indirizzo non è destinato a essere utilizzato principalmente in Svizzera (art. 4 cpv. 5 lett. c ORAT). Un progetto che ottiene numeri svizzeri per gestirli dall’Italia, con clientela italiana e un indirizzo svizzero di facciata, rientra esattamente in questa fattispecie. Gli altri motivi seguono la stessa logica: sospetto di violazione del diritto federale, domanda volta a impedire l’attribuzione ad altri interessati, tasse non pagate, fallimento o liquidazione.
| Oggetto | Importo | Base |
|---|---|---|
| Attribuzione di un elemento di indirizzo | 420 franchi | art. 45 cpv. 1 |
| Attribuzione di un numero singolo | 90 franchi | art. 45 cpv. 2 |
| Gestione annuale di un blocco di numeri o di un indicativo | 200 franchi all’anno | art. 46 cpv. 1 |
| Gestione di un numero singolo | 42 franchi per titolare e indirizzo di fatturazione, più 12 franchi per numero e anno | art. 46 cpv. 2 |
| Gestione di un numero breve | 1500 franchi all’anno | art. 46 cpv. 3 |
| Prestazioni senza tariffa fissa | 210 franchi l’ora | art. 6 |
Per un servizio clienti che desidera un numero breve, quei 1500 franchi annui si sommano a quanto fattura l’operatore che instrada le chiamate: due voci di bilancio e due interlocutori distinti.
Telecomunicazioni in Svizzera
Una società che porta il numero IDI, l’indirizzo e i termini
Costituzione della Sagl o della SA, iscrizione al registro di commercio e numero IDI prima di qualsiasi inoltro all’UFCOM, sede e indirizzo postale con un seguito reale delle notificazioni, IVA delle prestazioni di telecomunicazione, contabilità di abbonamenti e interconnessione, salari: RISTER® costruisce la struttura e vi dice quando un indirizzo non basta.
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Frequenze e concessioni di radiocomunicazione
Il principio è la libertà: lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato liberamente nel rispetto delle prescrizioni sull’utilizzazione (art. 22 cpv. 1 LTC). Il Consiglio federale può poi prevedere che l’uso di determinate frequenze sia ammesso solo con una concessione dell’UFCOM o della ComCom, previo annuncio all’UFCOM, oppure con un certificato di capacità (art. 22 cpv. 2). Coesistono quindi tre regimi secondo la banda: libero, con annuncio, in concessione.
Chi chiede una concessione deve disporre delle capacità tecniche necessarie e garantire il rispetto del diritto applicabile (art. 23 cpv. 1 LTC). Un punto interessa direttamente i gruppi esteri: se nessun obbligo internazionale vi si oppone, l’autorità può rifiutare la concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese quando non è garantita la reciprocità (art. 23 cpv. 2 LTC). Una società di diritto svizzero non rientra in questa categoria.
L’UFCOM pubblica termini indicativi privi di valore regolamentare: circa venti giorni lavorativi per una concessione fissa, una decina per una temporanea, da tre a sei mesi in caso di coordinamento internazionale delle frequenze. Una domanda presentata a breve termine comporta un supplemento di 50 franchi e la registrazione di un’utilizzazione di frequenze costa 70 franchi. Le concessioni di telefonia mobile sono un’altra cosa: le aggiudica la ComCom mediante gara, e nessun importo è calcolabile in anticipo.
Radio, televisione e media online: dove la sede svizzera è obbligatoria
Un progetto che diffonde programmi cambia legge. La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) lascia due vie: chi vuole diffondere un programma svizzero lo annuncia previamente all’UFCOM oppure è titolare di una concessione (art. 3 LRTV). L’annuncio è il regime ordinario; la concessione si accompagna a un mandato di prestazioni.
Nelle condizioni della concessione si trova l’unica vera esigenza di sede svizzera del settore: il richiedente deve essere « una persona fisica domiciliata in Svizzera o una persona giuridica con sede in Svizzera » (art. 44 cpv. 1 lett. f LRTV), dopo aver dimostrato di poter adempiere il mandato di prestazioni, reso verosimile il finanziamento, indicato chi detiene la parte preponderante del capitale e garantito il rispetto del diritto del lavoro. La riserva di reciprocità è qui più ampia: « il rilascio della concessione può essere negato a una persona giuridica sotto controllo estero, a una persona giuridica svizzera con partecipazione estera o a una persona fisica che non possiede la cittadinanza svizzera se il corrispondente Stato estero non accorda la reciprocità in misura analoga » (art. 44 cpv. 2 LRTV).
I concessionari versano una tassa di concessione annua che non può superare l’1 % dei proventi lordi di pubblicità e sponsorizzazione (art. 22 LRTV). Un media online che non diffonde un programma ai sensi della legge resta fuori da tutto questo; dove passi il confine tra programma e contenuto su richiesta si chiarisce con l’UFCOM prima del lancio, non dopo.
La LSCPT: l’obbligo che la registrazione non fa scattare
Il ragionamento «senza numeri niente registrazione, quindi nessun obbligo» si ferma davanti alla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il cui campo di applicazione è assai più ampio dell’art. 4 LTC. Hanno obblighi di collaborazione, oltre agli operatori, « i fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilaterale o multilaterale (fornitori di servizi di comunicazione derivati) », gli esercenti di reti di telecomunicazione interne, chi mette il proprio accesso a una rete pubblica a disposizione di terzi e i rivenditori professionali di carte che permettono l’accesso a una rete pubblica (art. 2 LSCPT).
Una messaggistica, un servizio di videoconferenza o una piattaforma di telefonia IP senza numerazione svizzera è un fornitore di servizi di comunicazione derivati. Deve tollerare la sorveglianza eseguita dal Servizio o dalle persone da esso incaricate e, senza indugio, garantire l’accesso ai propri impianti e fornire le informazioni necessarie all’esecuzione (art. 27 cpv. 1 LSCPT); su richiesta consegna i metadati di cui dispone (cpv. 2). Se il servizio assume grande importanza economica o raggiunge un gran numero di utenti, il Consiglio federale può imporgli in tutto o in parte gli obblighi più onerosi previsti per gli operatori (art. 27 cpv. 3).
La lettera e riguarda anche l’albergo, il bar o lo spazio di lavoro condiviso che apre la propria rete ai clienti. Non è un motivo per rinunciare, ma per sapere prima dell’apertura che cosa il Servizio potrà chiedere e a chi.
Forma giuridica, sede, IVA e contabilità
Nulla nella LTC impone una forma giuridica. In pratica la SA o la Sagl si impongono per tre ragioni proprie del settore: il numero IDI e l’indirizzo postale si legano a un’entità iscritta al registro di commercio; i contratti di interconnessione, di ospitalità per un OMV e di fornitura all’ingrosso si firmano con una persona giuridica in grado di offrire garanzie; e le riserve di reciprocità degli art. 23 cpv. 2 LTC e 44 cpv. 2 LRTV colpiscono le imprese organizzate secondo una legislazione estera, cosa che una società svizzera non è.
L’IVA segue il principio del destinatario: luogo della prestazione è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica (art. 8 cpv. 1 LIVA). Una società svizzera che fattura a un cliente stabilito in Italia fornisce una prestazione localizzata in Italia. Il settore ha però una regola propria che gli operatori esteri spesso ignorano: non è esentata dall’assoggettamento l’impresa con sede all’estero che fornisce prestazioni di telecomunicazione o elettroniche a destinatari non assoggettati (art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 LIVA), e tali prestazioni restano fuori dall’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA). In altre parole, l’operatore italiano che vende abbonamenti a privati in Svizzera diventa esso stesso assoggettato dai 100 000 franchi di cifra d’affari mondiale, e rientra nel nostro servizio di rappresentante fiscale IVA in Svizzera.
La contabilità di queste società ha voci che altrove non esistono: abbonamenti incassati in anticipo e ripartiti nel tempo, costi di interconnessione e terminazione fatturati dall’operatore ospitante, tasse annuali dell’UFCOM, impianti ammortizzati rapidamente, acquisti dall’estero soggetti all’imposta sull’acquisto. La teniamo insieme a salari e fiscalità nell’ambito del nostro servizio di amministrazione, contabilità, salari e fiscalità, seguendo la struttura del nostro piano contabile svizzero. Un software di comunicazione senza numerazione si avvicina invece a quanto spieghiamo per aprire una startup SaaS in Svizzera.
Consiglio di RISTER
Decidete prima la risorsa: numeri svizzeri, frequenze o nessuna delle due. Da questa scelta dipendono registrazione, indirizzo postale, numero IDI e budget delle tasse, e deve corrispondere all’uso reale, perché i numeri svizzeri presuppongono un’attività principalmente svizzera. Costituite la società e ottenete il numero IDI prima di inoltrare qualsiasi cosa all’UFCOM.
Gli errori osservati in questi dossier
Il primo è cercare una licenza che non esiste più e pagare un intermediario per ottenerla: dal 2021 esiste solo la registrazione, e solo con frequenze o numeri.
Il secondo è credere che basti un indirizzo. Quello postale è pubblicato e serve a notificare decisioni; senza nessuno che le legga, i termini di ricorso scadono.
Il terzo è chiedere numeri svizzeri per un’attività che svizzera non è: l’ordinanza permette il rifiuto.
Il quarto è concludere che una messaggistica senza numeri non abbia obblighi: la LSCPT si applica ai fornitori di servizi di comunicazione derivati.
Il quinto è promettere a un investitore un termine dell’UFCOM o un «costo della licenza»: non esiste termine regolamentare e la tassa si calcola sul tempo impiegato.
Il sesto, per un operatore italiano, è dimenticare che vendere abbonamenti a privati svizzeri lo rende esso stesso assoggettato all’IVA svizzera, indipendentemente dall’UFCOM.
Domande frequenti sull’apertura di una società di telecomunicazioni in Svizzera
Serve una licenza dell’UFCOM per fornire servizi di telecomunicazione in Svizzera?
No. Dal 1° gennaio 2021 la legge prevede solo una registrazione, riservata ai fornitori che utilizzano radiofrequenze sottoposte a concessione o elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale, cioè numeri svizzeri (art. 4 cpv. 1 LTC). Chi non utilizza né gli uni né gli altri non viene registrato.
Una società italiana può ottenere numeri svizzeri?
Può farne domanda, a condizione di indicare un numero IDI e un indirizzo di corrispondenza in Svizzera (art. 4 OST e art. 4 cpv. 6 ORAT) e di produrre un estratto del proprio registro di commercio. L’UFCOM può però rifiutare numeri non destinati a un uso principalmente svizzero. Una società svizzera che gestisce realmente il servizio è la via più sicura.
Basta una domiciliazione per registrarsi presso l’UFCOM?
Fornisce l’indirizzo postale richiesto dall’ordinanza, purché qualcuno vi riceva e tratti le decisioni notificate. Non sostituisce il numero IDI, né l’uso svizzero che l’ordinanza attende dai numeri, né la sede svizzera richiesta per una concessione radiotelevisiva.
Quanto costano i numeri e la registrazione?
La registrazione non ha una tariffa propria: le ore dedicate al dossier sono fatturate 210 franchi ciascuna. L’attribuzione di un elemento di indirizzo costa 420 franchi, la gestione di un blocco di numeri 200 franchi all’anno e quella di un numero breve 1500 franchi all’anno.
Una messaggistica senza numeri svizzeri ha obblighi?
Sì, per la LSCPT. I servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono la comunicazione tra persone sono servizi di comunicazione derivati (art. 2 lett. c LSCPT): i loro fornitori tollerano la sorveglianza ordinata dal Servizio, garantiscono l’accesso agli impianti e consegnano i metadati di cui dispongono (art. 27 LSCPT), senza alcuna registrazione presso l’UFCOM.
Serve una sede in Svizzera per lanciare una radio o una televisione?
Per una concessione sì: solo una persona fisica domiciliata in Svizzera o una persona giuridica con sede in Svizzera può ottenerla (art. 44 cpv. 1 lett. f LRTV), e il controllo estero può costare la concessione in assenza di reciprocità. Per diffondere senza concessione basta l’annuncio previo all’UFCOM (art. 3 LRTV).
Fonti
- Legge sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10), art. 4, 22, 23 e 28, in vigore dal 1° gennaio 2021
- Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST, RS 784.101.1), art. 3 e 4
- Ordinanza sugli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT, RS 784.104), art. 4 e 15f
- Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40), art. 3, 22 e 44
- Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106), art. 6, 20, 45 e 46
- Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT, RS 780.1), art. 2, 22 e 27
- Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20), art. 8, 10 e 45
- UFCOM, Registrazione e pubblicazione come fornitore di servizi di telecomunicazione
- UFCOM, Concessioni di radiocomunicazione
- UFCOM, Informazioni per le emittenti radiotelevisive
Conclusione
Aprire una società di telecomunicazioni in Svizzera non richiede alcuna licenza: dal 2021 l’UFCOM registra soltanto i fornitori che utilizzano frequenze in concessione o numeri svizzeri. La presenza svizzera che la legge esige ha un’altra forma: numero IDI e indirizzo postale pubblicato per ogni fornitore registrato e ogni titolare estero di numeri, sede in Svizzera per una concessione radiotelevisiva, e numeri attribuiti solo per un’attività principalmente svizzera. La LSCPT, dal canto suo, raggiunge messaggistica e telefonia IP che l’UFCOM non registra mai.
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