Aprire una fabbrica in Svizzera: lo statuto di azienda industriale, l’approvazione dei piani e il permesso d’esercizio

da | Last updated Sep 18, 2026

Aprire un’azienda industriale in Svizzera non richiede alcuna licenza: né registro professionale né diploma obbligatorio per avviare una fabbrica. La barriera è altrove. Non appena la produzione impiega macchine o lavorazioni in serie e almeno sei lavoratori, l’autorità cantonale può assoggettare l’azienda allo statuto di azienda industriale della legge sul lavoro. Questo statuto impone l’approvazione dei piani prima dei lavori, un permesso d’esercizio prima del primo giorno di produzione e designa la Suva come assicuratore infortuni.

Questa guida segue le tappe nell’ordine e affronta poi i tre parametri che pesano sulla redditività di una produzione svizzera: la regola del 60 per cento dello Swiss Made, l’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e l’organizzazione del lavoro.

Uno statuto, non una licenza: l’azienda industriale

Per aprire un’azienda industriale in Svizzera la questione giuridica centrale non è l’autorizzazione a produrre, ma la qualifica di «azienda industriale» ai sensi dell’art. 5 della legge sul lavoro (LL). Questa qualifica non dipende da una dichiarazione del fondatore: le prescrizioni speciali si applicano solo in virtù di una decisione di assoggettamento dell’autorità cantonale.

La legge considera industriali le aziende che utilizzano impianti fissi di carattere duraturo per produrre, trasformare o trattare beni, oppure per produrre, trasformare o trasportare energia, quando è soddisfatta una di tre condizioni.

I tre criteri dell’azienda industriale (art. 5 cpv. 2 LL e OLL 4)
Criterio Che cosa dice la legge Precisazione dell’ordinanza
Macchine o lavorazioni in serie Determinano il modo di lavorare e il personale impiegato in tali attività conta almeno sei lavoratori Non contano il personale d’ufficio commerciale e tecnico, gli apprendisti, i volontari, i praticanti e i temporanei, né chi lavora prevalentemente fuori dall’azienda (art. 29)
Procedimenti automatici Esercitano un’influenza determinante sull’organizzazione del lavoro Apparecchi tecnici assicurano da soli la conduzione e la sorveglianza degli impianti (art. 30)
Pericoli particolari La vita o la salute dei lavoratori vi sono esposte In particolare materie esplosive, facilmente infiammabili o particolarmente nocive (art. 31)

Ne derivano due conseguenze pratiche. Una linea automatizzata può rendere industriale l’azienda con meno di sei operai, così come una piccola unità che manipola materie pericolose. E l’autorità non attende: individua le aziende che rispondono alla definizione, la Suva può proporre l’assoggettamento e il datore di lavoro compila un questionario sui fatti determinanti (art. 32 OLL 4).

Approvazione dei piani e permesso d’esercizio

Lo statuto industriale attiva una doppia procedura davanti all’autorità cantonale: l’approvazione dei piani prima di costruire o trasformare, poi un permesso d’esercizio prima di iniziare la produzione. L’art. 7 LL è esplicito: chi intende costruire o trasformare un’azienda industriale deve sottoporre i piani all’approvazione dell’autorità cantonale, che chiede il rapporto della Suva, e il datore di lavoro deve chiedere il permesso d’esercizio prima di iniziare l’esercizio.

L’incarto dei piani

La domanda si presenta per iscritto, con piani e descrizione (art. 37 OLL 4). I piani comprendono una planimetria, i piani di tutti i locali con la loro destinazione, comprese mense, spogliatoi, servizi igienici e uscite di sicurezza, le facciate e le sezioni, in scala 1:50, 1:100 o 1:200. Indicano l’ubicazione dei posti di lavoro, delle macchine e degli impianti tecnici quali recipienti a pressione, ventilazione, impianti di trasporto o depositi di materie infiammabili (art. 38 OLL 4).

Il permesso d’esercizio

Terminato l’allestimento, l’autorità rilascia il permesso d’esercizio se costruzione e sistemazione corrispondono ai piani approvati. Quando motivi sufficienti esigono una messa in esercizio anticipata, può concedere un permesso provvisorio, purché siano stati presi i provvedimenti necessari a proteggere la vita e la salute dei lavoratori (art. 43 OLL 4).

Anche aziende non industriali sono interessate

L’approvazione dei piani non riguarda solo le aziende industriali. L’OLL 4 vi sottopone, fra le altre, le aziende di produzione chimico-tecnica, le fonderie di ferro, acciaio e altri metalli, la lavorazione del ferro, il trattamento delle superfici come zincatura, tempra, galvanica e anodizzazione, l’impregnazione del legno, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti e il deposito di sostanze chimiche oltre le soglie dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (art. 1 cpv. 2).

Importante

Non firmate un contratto di locazione definitivo e non avviate lavori di allestimento prima di verificare se la vostra attività è soggetta all’approvazione dei piani: sono i locali a doversi adattare alle esigenze, non il contrario. E nessuna produzione parte prima del permesso d’esercizio. Termini ed emolumenti dipendono dal Cantone; informatevi presso l’ispettorato cantonale del lavoro prima di fissare il calendario.

Che cosa cambia lo statuto nell’orario di lavoro

Lo statuto industriale porta la durata massima della settimana lavorativa degli operai di produzione da 50 a 45 ore. L’art. 9 LL fissa 45 ore per i lavoratori occupati nelle aziende industriali, come pure per il personale d’ufficio, il personale tecnico e gli altri impiegati, e 50 ore per tutti gli altri lavoratori.

  • Lavoro straordinario: al massimo due ore al giorno e 170 ore per anno civile per i lavoratori a 45 ore, contro 140 ore per quelli a 50 ore (art. 12 LL).
  • Lavoro notturno e domenicale: se regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO; se temporaneo, a quella delle autorità cantonali. Il lavoratore non può esservi adibito senza il suo consenso e il lavoro domenicale temporaneo dà diritto a un supplemento salariale del 50 per cento (art. 17 e 19 LL).

Per una produzione a turni il calendario delle autorizzazioni per il lavoro notturno si costruisce quindi insieme a quello dei piani: una linea concepita per funzionare in continuo senza autorizzazione della SECO resta ferma di notte.

Insediamento, forma giuridica e finanziamento

Un’azienda industriale svizzera è quasi sempre costituita come società di capitali. La società anonima, con 100 000 franchi di capitale di cui almeno 50 000 liberati, si impone quando investitori finanziano gli impianti; la Sagl, con 20 000 franchi, è adatta a un’officina di dimensioni contenute. Le tappe di costituzione seguono il Codice delle obbligazioni.

L’insediamento dipende dall’azzonamento: un’attività di produzione si installa soltanto in una zona il cui piano di utilizzazione la ammette, e ogni Cantone organizza le proprie zone industriali e artigianali. In Ticino, la prossimità con la Lombardia rende inoltre frequente l’approvvigionamento transfrontaliero di componenti, con le conseguenze doganali e di Swiss Made descritte più avanti.

La vostra azienda industriale in Svizzera

Una produzione svizzera si prepara prima del primo colpo di pala

Scelta della forma giuridica e del Cantone, costituzione della società, strutturazione del finanziamento degli impianti, salari adattati al lavoro a turni, contabilità analitica per lo Swiss Made, IVA all’importazione e all’esportazione: RISTER® si occupa della parte amministrativa e finanziaria del vostro progetto industriale.

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Swiss Made: la regola del 60 per cento dei costi

Un prodotto industriale può portare un’indicazione di provenienza svizzera se almeno il 60 per cento del suo costo di produzione è generato in Svizzera e se vi è stata svolta una tappa significativa della fabbricazione. La legge sulla protezione dei marchi (LPM) lo formula così: la provenienza degli altri prodotti, segnatamente industriali, corrisponde al luogo in cui è generato almeno il 60 per cento del costo di produzione (art. 48c cpv. 1 LPM).

Il calcolo del costo di produzione per lo Swiss Made (art. 48c LPM)
Voce di costo Trattamento nel calcolo del 60 per cento
Fabbricazione e assemblaggio Computato
Ricerca e sviluppo Computato
Garanzia della qualità e certificazione prescritte dalla legge o uniformi nel settore Computato
Imballaggio Escluso
Trasporto Escluso
Commercializzazione, promozione e servizio post-vendita Escluso
Prodotti naturali e materie prime non disponibili in Svizzera, alle condizioni di legge Escluso

La regola ha una conseguenza organizzativa diretta: la soglia si dimostra con la contabilità analitica, prodotto per prodotto. La legge aggiunge un’esigenza qualitativa: l’indicazione deve corrispondere al luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Per un’azienda ticinese che acquista componenti in Lombardia, la soglia si gioca riga per riga.

Dogana e IVA: dazi zero sui prodotti industriali

Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera non preleva più dazi doganali sui prodotti industriali, indipendentemente dalla loro origine. La SECO precisa che tutti i dazi all’importazione sui prodotti industriali (capitoli da 25 a 97 del SA) sono stati soppressi, indipendentemente dall’origine delle merci. I prodotti agricoli, capitoli da 1 a 24 e alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, restano esclusi.

  • Materie prime, componenti e macchinari importati entrano senza dazio, il che alleggerisce il costo di una produzione assemblata in Svizzera.
  • L’IVA all’importazione resta dovuta, all’aliquota normale dell’8,1 per cento per la maggior parte dei beni, e viene recuperata come imposta precedente dall’azienda assoggettata.
  • La prova dell’origine non è più necessaria per i prodotti industriali destinati a restare in Svizzera, ma resta richiesta per la riesportazione e il cumulo dell’origine.

Lo stesso giorno la struttura tariffale è stata semplificata: le voci sono passate da 9114 a 7511.

Personale: Suva, CCL MEM facoltativo e previdenza

Lo statuto industriale determina anche l’assicuratore infortuni. L’art. 66 della legge sull’assicurazione contro gli infortuni assicura obbligatoriamente presso la Suva i lavoratori delle aziende industriali ai sensi dell’art. 5 LL, come pure quelli delle aziende che lavorano con macchine il metallo, il legno, le materie sintetiche, la pietra o il vetro, e delle fonderie. Per queste aziende non è possibile scegliere un assicuratore privato.

A differenza dell’edilizia, l’industria delle macchine, delle apparecchiature elettriche e dei metalli non conosce un contratto collettivo di obbligatorietà generale. Il CCL dell’industria MEM, rinnovato dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028, copre circa 100 000 collaboratori in circa 530 aziende, ma Swissmem lo descrive come un’opzione facoltativa per le aziende associate. Un’azienda non associata fissa le proprie condizioni nel quadro del Codice delle obbligazioni e della legge sul lavoro.

Ricerca, brevetti e fiscalità

Un’azienda industriale che sviluppa i propri prodotti può contare su due strumenti cantonali: una deduzione supplementare fino al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo e una riduzione fino al 90 per cento dell’utile da brevetti (patent box), con uno sgravio complessivo limitato al 70 per cento dell’utile imponibile. L’imposta federale diretta non prevede né l’una né l’altra.

Le differenze fra Cantoni sono marcate: la riduzione patent box raggiunge il 90 per cento a Zurigo, Zugo e Lucerna, il 60 per cento nel Cantone di Vaud e il 10 per cento a Ginevra. Ne parliamo nel nostro articolo su come aprire una startup SaaS in Svizzera.

Consiglio di RISTER

Impostate dal primo esercizio una contabilità analitica per prodotto che isoli i costi di fabbricazione, assemblaggio, ricerca e qualità generati in Svizzera. Lo stesso strumento serve tre volte: dimostrare il 60 per cento dello Swiss Made, calcolare il quoziente di una patent box e governare i prezzi di costo.

Gli errori di un progetto industriale

Il primo è allestire prima di avere i piani approvati: mensa assente, uscite di sicurezza insufficienti, ventilazione sottodimensionata, e il cantiere va rifatto.

Il secondo è contare i sei lavoratori a modo proprio. Contano le persone occupate nella produzione, e un impianto automatizzato o una materia pericolosa bastano a qualificare l’azienda senza raggiungere quella soglia.

Il terzo è pianificare una produzione a turni senza chiedere le autorizzazioni per il lavoro notturno o domenicale, di competenza della SECO quando è regolare.

Il quarto è indicare «Swiss Made» sulla base di una stima: senza calcolo documentato del costo di produzione, l’indicazione di provenienza è contestabile.

Il quinto riguarda la dogana: credere che l’abolizione dei dazi esoneri da ogni formalità, mentre l’IVA all’importazione resta dovuta e la prova dell’origine serve ancora per esportare.

FAQ: aprire un’azienda industriale in Svizzera

Serve un’autorizzazione per aprire una fabbrica in Svizzera?

La costituzione dell’azienda non richiede licenze. Un’azienda assoggettata allo statuto industriale dall’autorità cantonale deve però far approvare i piani prima di costruire o trasformare i locali e ottenere un permesso d’esercizio prima di iniziare la produzione (art. 7 LL). Anche alcune aziende non industriali, come le fonderie o i trattamenti di superficie, sono soggette all’approvazione dei piani.

Quando un’azienda è considerata industriale?

Secondo l’art. 5 LL, quando utilizza impianti fissi per produrre, trasformare o trattare beni e, alternativamente, macchine o lavorazioni in serie determinano il lavoro con almeno sei lavoratori di produzione, procedimenti automatici hanno influenza determinante, oppure i lavoratori sono esposti a pericoli particolari. Lo statuto si applica solo dopo una decisione di assoggettamento del Cantone.

Qual è l’orario in un’azienda industriale?

La durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, come per il personale d’ufficio e tecnico, contro 50 ore per gli altri lavoratori. Il lavoro straordinario è limitato a 170 ore per anno civile per chi è a 45 ore, contro 140 per chi è a 50 (art. 9 e 12 LL).

Come può un prodotto portare la dicitura Swiss Made?

Almeno il 60 per cento del costo di produzione deve essere generato in Svizzera, computando fabbricazione, assemblaggio, ricerca e sviluppo, garanzia della qualità e certificazione, ma non imballaggio, trasporto e commercializzazione. Inoltre una tappa significativa della fabbricazione deve essersi svolta in Svizzera (art. 48c LPM).

Si pagano dazi sui componenti industriali importati?

No. Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera ha soppresso tutti i dazi all’importazione sui prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato, qualunque sia l’origine. L’IVA all’importazione resta dovuta e la prova dell’origine serve ancora per la riesportazione e il cumulo dell’origine.

Un’azienda industriale deve applicare un contratto collettivo?

Non necessariamente. Il CCL dell’industria MEM, valido dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028, è un’opzione facoltativa per le aziende associate a Swissmem e non è di obbligatorietà generale. I lavoratori di un’azienda industriale sono invece assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Suva (art. 66 LAINF).

Fonti

Conclusione

Aprire un’azienda industriale in Svizzera è libero, ma gestirla significa superare tappe in un ordine preciso: qualifica da parte dell’autorità cantonale, approvazione dei piani prima dei lavori, permesso d’esercizio prima della produzione, autorizzazioni per il lavoro notturno nei turni. Attorno a questo nucleo agiscono tre leve: dazi industriali azzerati, uno Swiss Made che si dimostra con la contabilità analitica e gli sgravi cantonali per ricerca e brevetti.

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Andrés Taracido, esperto fiduciario a Ginevra
Scritto da

Andrés Taracido

Esperto principale di RISTER®, fiduciario a Ginevra. Diploma federale di esperto in finanza e investimenti, CIWM, STEP/TEP, CAS in fiscalità delle PMI, membro IAF.

Oltre 25 anni di esperienza nell'affiancamento di imprenditori, PMI e strutture internazionali: costituzione di società, fiscalità, amministrazione e gestione in Svizzera.