L’autorizzazione FINMA come trustee è obbligatoria appena amministrate trust per conto di terzi a titolo professionale, e basta un solo trust con un patrimonio superiore a 5 milioni di franchi. L’autorizzazione FINMA per trustee è il punto di partenza, e il quadro contiene un paradosso: la Svizzera non ha un trust proprio, ma autorizza e sorveglia chi amministra trust di diritto estero. La legge sugli istituti finanziari (LIsFi) chiede l’affiliazione a un organismo di vigilanza prima della domanda, due persone qualificate alla gestione, una direzione effettiva dalla Svizzera e 100 000 franchi versati in contanti. L’iscrizione a registro di commercio arriva solo dopo l’autorizzazione. Questa guida segue l’ordine dei passi, dal Ticino al resto del Paese.
Indice
- Nessun trust svizzero: che cosa amministrerete
- Quando serve l’autorizzazione di trustee
- La sequenza: organismo di vigilanza, FINMA, registro di commercio
- Gestione, capitale minimo e fondi propri
- Il fondatore straniero, i frontalieri e la direzione dalla Svizzera
- Organismo di vigilanza, verifica e riciclaggio
- STEP: un riferimento internazionale, non un’autorizzazione
- Gli errori che bloccano un dossier
- FAQ
Nessun trust svizzero: che cosa amministrerete
Un trustee con sede in Svizzera amministra sempre un trust retto da un diritto straniero. L’Ufficio federale di giustizia lo scrive senza giri di parole: «La Svizzera non ha per ora una legislazione in materia di trust.» I trust esteri sono però riconosciuti, grazie alla Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, in vigore per la Svizzera dal 1° luglio 2007.
Tre norme reggono la vostra attività:
- Legge applicabile: «Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente» (art. 6 della Convenzione), per esempio il diritto inglese o di Jersey.
- Massa distinta: il riconoscimento implica almeno «che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee» (art. 11). Se la legge del trust lo prevede, i creditori personali del trustee non vi hanno accesso.
- LDIP: gli art. 149a a 149d della legge federale sul diritto internazionale privato regolano definizione, foro, diritto applicabile e menzione nel registro fondiario. Senza menzione vale la regola dell’art. 149d cpv. 3: «Se non è menzionato né iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.»
Un trust di diritto svizzero è stato studiato e poi abbandonato. Il 15 settembre 2023 il Consiglio federale ha deciso di non elaborare un messaggio e di proporre lo stralcio della mozione 18.3383. Il Consiglio degli Stati l’ha tolta dal ruolo il 12 dicembre 2023, il Consiglio nazionale il 27 febbraio 2024.
Quando serve l’autorizzazione di trustee della FINMA
La LIsFi si rivolge al trustee che opera a titolo professionale: «Per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone» (art. 17 cpv. 2 LIsFi). I trustee sono istituti finanziari: «Gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione della FINMA» (art. 5 cpv. 1 LIsFi).
A titolo professionale significa, secondo l’art. 3 LIsFi, «l’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole». L’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) traduce il concetto in tre soglie. Ne basta una:
| Criterio | Soglia dell’art. 19 cpv. 1 OIsFi | Cosa tenere d’occhio |
|---|---|---|
| Ricavo lordo | Oltre 50 000 franchi per anno civile | Gli onorari di trustee fatturati a terzi |
| Relazioni d’affari | Oltre 20 controparti avviate o almeno 20 relazioni mantenute per anno civile | Il numero di trust e di disponenti seguiti |
| Facoltà di disporre | Valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano 5 milioni di franchi | Per il trustee, il patrimonio del trust stesso |
Fonte: OIsFi, art. 19 cpv. 1 (RS 954.11); FINMA, comunicazione sulla vigilanza 01/2024 del 2 febbraio 2024.
Con la comunicazione 01/2024 la FINMA ha precisato che per il trustee conta il patrimonio dei trust, perché è economicamente distinto da quello del trustee. Un solo trust da 6 milioni vi rende quindi professionali, anche senza 20 clienti e senza 50 000 franchi di ricavo.
Restano fuori dalla legge, tra gli altri, «le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari» (art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi). Avvocati e notai sono esclusi solo nella misura in cui sono vincolati dal segreto professionale (lett. c). Se il vostro caso è al limite, fatelo qualificare da un avvocato o interpellate la FINMA prima di accettare qualsiasi mandato.
La sequenza: organismo di vigilanza, FINMA, registro di commercio
Per una Sagl qualsiasi il registro di commercio è il primo passo. Per un trustee è l’ultimo.
- Affiliazione a un organismo di vigilanza. «Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i gestori patrimoniali e i trustee devono fornire la prova di essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell’articolo 43a della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)» (art. 7 cpv. 2 LIsFi).
- Autorizzazione della FINMA. Sulla sua pagina dedicata ai gestori patrimoniali e ai trustee, la FINMA ricorda che l’autorizzazione va ottenuta prima di iniziare l’attività.
- Iscrizione a registro di commercio. La regola è netta: «Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l’autorizzazione» (art. 5 cpv. 2 LIsFi). In Ticino come altrove, il registro viene dopo la FINMA.
- Organo di mediazione al più tardi all’avvio. Chi non serve esclusivamente clienti professionali o istituzionali si affilia a un organo di mediazione al più tardi all’inizio dell’attività (art. 16 LIsFi).
Anche il nome aspetta. Le denominazioni protette, tra cui «trustee», «possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione» (art. 13 cpv. 2 LIsFi). Vale per statuti, sito e carta intestata.
Importante
Durante la procedura non potete amministrare trust per conto di terzi. Il regime transitorio previsto all’entrata in vigore della LIsFi, il 1° gennaio 2020 (art. 74), è terminato e non vale per i nuovi istituti. Una società con ragione sociale neutra o un prestanome non cambiano nulla: l’autorizzazione dipende dall’attività svolta, non dal nome. L’ordine preciso tra statuti, versamento del capitale e iscrizione va concordato con il vostro avvocato o con la FINMA prima del deposito.
La vostra società di trustee in Svizzera
Preparare la struttura nell’ordine giusto
Scelta tra SA e Sagl, statuti senza denominazione protetta finché manca l’autorizzazione, capitale di 100 000 franchi versato in contanti, iscrizione a registro di commercio una volta ottenuta l’autorizzazione, poi contabilità, chiusure e fiscalità: RISTER® costituisce e amministra la vostra società, in coordinamento con i vostri consulenti legali.
Richiedere un colloquio
RISTER – Fiduciaria a Ginevra, risposta entro un giorno lavorativo.
Gestione, capitale minimo e fondi propri
La FINMA verifica che la società possa funzionare con persone, mezzi e controlli propri: gestione dei rischi e controllo interno (art. 21 LIsFi), firma collettiva a due (art. 23 cpv. 1 OIsFi), e soprattutto le persone e il capitale.
Due persone qualificate alla gestione
«La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate» (art. 20 cpv. 1 LIsFi). Ciascuna dimostra cinque anni di esperienza e almeno 40 ore di formazione nell’ambito di un trust (art. 25 cpv. 1 OIsFi). Una sola persona basta se la continuità d’esercizio è garantita, e in casi motivati la FINMA può concedere deroghe su formazione o esperienza (art. 25 cpv. 2 OIsFi).
Un capitale interamente versato
«Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente» (art. 22 cpv. 1 LIsFi). Per una SA significa 100 000 franchi interamente liberati, non i 50 000 che bastano a una società ordinaria; per una Sagl, un capitale sociale di 100 000 franchi (art. 27 cpv. 1 OIsFi). A questo si aggiungono i fondi propri: «I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi» (art. 23 cpv. 2 LIsFi).
Assicurazione e autorizzazione completiva
Servono anche garanzie adeguate o un’assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 22 cpv. 2 LIsFi); quest’ultima può essere computata nella metà dei fondi propri, se copre i rischi del modello aziendale (art. 31 cpv. 2 OIsFi). Se volete gestire anche portafogli al di fuori dei trust, vi serve un’autorizzazione completiva di gestore patrimoniale (art. 20 cpv. 2 OIsFi). La nostra guida per diventare gestore patrimoniale in Svizzera con l’autorizzazione FINMA descrive questo secondo mestiere.
Il fondatore straniero, i frontalieri e la direzione dalla Svizzera
Una società di trustee non si dirige dall’estero. «L’istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera» (art. 10 cpv. 1 LIsFi), e chi ne cura la gestione deve avere il domicilio in un luogo da cui possa esercitarla davvero (cpv. 2).
Il Codice delle obbligazioni chiede già a ogni SA e Sagl una persona domiciliata in Svizzera con potere di rappresentanza: un amministratore o un direttore nella SA (art. 718 cpv. 4 CO), un gerente o un direttore nella Sagl (art. 814 cpv. 3 CO). L’OIsFi va oltre: «I gestori patrimoniali e i trustee devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera», e questa persona fa parte dell’organo di gestione o di quello di alta direzione (art. 23 cpv. 2 OIsFi). Un frontaliere che vive a Como o a Varese ha il domicilio in Italia: può lavorare nella società, ma non è la persona domiciliata in Svizzera richiesta da questa norma.
Per il soggiorno conta la cittadinanza. Un cittadino italiano, come ogni cittadino dell’UE o dell’AELS che si stabilisce per un’attività indipendente, riceve in base all’Accordo sulla libera circolazione un permesso di almeno cinque anni, se prova di essersi stabilito o di volersi stabilire a tale scopo (ALC, allegato I, art. 12). Un cittadino di uno Stato terzo è ammesso solo se, tra l’altro, «l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera» (art. 19 LStrI).
Organismo di vigilanza, verifica e riciclaggio
I trustee «sottostanno alla vigilanza della FINMA in cooperazione con un organismo di vigilanza ai sensi della LFINMA» (art. 61 cpv. 1 LIsFi),: la vigilanza continua spetta all’organismo di vigilanza (OV). Al 29 ottobre 2026 l’elenco della FINMA conta quattro OV autorizzati, nessuno con sede in Ticino:
| Organismo di vigilanza | Sede |
|---|---|
| AOOS | Zurigo |
| OSFINcontrol AG | Zugo |
| OSIF | Ginevra |
| SO-FIT, Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees | Ginevra |
Fonte: FINMA, elenco degli organismi di vigilanza autorizzati, stato al 29 ottobre 2026.
La scelta vi vincola. Secondo la FINMA, il cambiamento di OV è possibile solo a fine anno, con una domanda di modifica dell’autorizzazione depositata entro il 15 novembre. La verifica è di regola annuale, affidata a una società di audit se non la svolge l’OV stesso (art. 62 cpv. 1 LIsFi); l’OV può estenderne la periodicità fino a quattro anni, e negli anni senza verifica presentate un rapporto sulla conformità della vostra attività (cpv. 2 e 3).
Con l’autorizzazione diventate anche intermediari finanziari. La legge sul riciclaggio di denaro cita espressamente «i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi)» (art. 2 cpv. 2 lett. abis LRD). L’OV controlla quindi anche l’identificazione di disponente, beneficiari e avente economicamente diritto.
Consiglio di RISTER
Mettete a budget due cifre, non una. Il capitale di 100 000 franchi è fisso dal primo giorno, i fondi propri invece si calcolano sui costi fissi dell’ultimo conto annuale. Una contabilità che separa fin dall’inizio costi del personale, affitto e spese d’esercizio vi dice per tempo se la prima chiusura rispetta la regola del quarto, e risparmia all’OV una brutta sorpresa.
STEP: un riferimento internazionale, non un’autorizzazione
La Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) è l’organizzazione professionale mondiale dei professionisti di trust e successioni. Il titolo di membro ordinario, TEP, comporta un codice di condotta, la formazione continua e un’assicurazione di responsabilità civile professionale. In Svizzera STEP è presente a Ginevra (dal 1992), Losanna, Basilea, Zurigo, Lugano e Lucerna/Zugo; dal 2016 queste sedi formano con Vaduz la Swiss and Liechtenstein STEP Federation.
STEP però non è un’autorità: LIsFi, OIsFi e pagine della FINMA non la menzionano, e un TEP che lavora come trustee a titolo professionale deve ottenere l’autorizzazione come chiunque altro.
Un caso concreto: un trustee italiano apre una SA a Lugano
Un trustee milanese vuole amministrare da Lugano trust di diritto inglese. Sceglie la SA e si associa a una professionista domiciliata a Lugano che, come lui, dimostra cinque anni di esperienza nell’ambito di un trust e più di 40 ore di formazione. Lei siede nel consiglio d’amministrazione e nella gestione: le persone qualificate sono due, e la persona domiciliata in Svizzera appartiene all’organo di gestione. Lui trasferisce la residenza in Ticino con il permesso previsto dall’ALC.
Prima arriva l’affiliazione a un OV, poi la domanda alla FINMA. Gli statuti non contengono la parola «trustee» e i 100 000 franchi sono previsti interamente in contanti. L’iscrizione al registro di commercio del Cantone Ticino avviene solo dopo la decisione della FINMA, e il primo mandato solo dopo l’affiliazione a un organo di mediazione. Le tappe della costituzione sono nella nostra pagina sulla creazione di una società.
Gli errori che bloccano un dossier
- Iscrivere la società a registro di commercio prima dell’autorizzazione, che l’art. 5 cpv. 2 LIsFi esclude.
- Usare «trustee» nella ragione sociale, nello scopo o nel materiale promozionale prima della decisione (art. 13 cpv. 2 LIsFi).
- Depositare la domanda senza affiliazione a un OV: la prova va allegata subito.
- Versare solo 50 000 franchi di una SA, come per una società ordinaria.
- Presentare STEP come un’autorizzazione ai clienti o alle banche.
FAQ: autorizzazione FINMA per trustee
Serve un’autorizzazione per fare il trustee in Svizzera?
Sì, appena l’attività è svolta a titolo professionale: la LIsFi sottopone i trustee all’autorizzazione della FINMA (art. 5). È il caso oltre 50 000 franchi di ricavo lordo annuo, oltre 20 relazioni d’affari durature o quando il patrimonio dei trust supera 5 milioni di franchi.
Esiste un trust di diritto svizzero?
No. La Svizzera riconosce i trust esteri dal 1° luglio 2007 grazie alla Convenzione dell’Aia, ma non ha una legislazione propria sul trust. Il Consiglio federale ha rinunciato al progetto il 15 settembre 2023; la mozione 18.3383 è stata tolta dal ruolo nel 2023 e nel 2024.
Quale capitale per una società di trustee?
Almeno 100 000 franchi, versati in contanti e mantenuti durevolmente (art. 22 LIsFi), quindi interamente liberati anche in una SA. Servono inoltre fondi propri pari almeno a un quarto dei costi fissi annui, fino a 10 milioni di franchi, e garanzie adeguate o un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Che cos’è un organismo di vigilanza?
Un ente autorizzato dalla FINMA che esercita la vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee (art. 61 LIsFi). Al 29 ottobre 2026 sono quattro: AOOS, OSFINcontrol AG, OSIF e SO-FIT, nessuno con sede in Ticino. L’affiliazione va provata già con la domanda.
Che valore ha l’affiliazione a STEP?
È un’affiliazione professionale volontaria e riconosciuta a livello internazionale, che impegna i membri TEP a un codice di condotta e alla formazione continua. Non vale come autorizzazione: un membro STEP che lavora come trustee a titolo professionale deve ottenere quella della FINMA.
Si può iscrivere la società a registro di commercio prima dell’autorizzazione?
No. Secondo l’art. 5 cpv. 2 LIsFi un trustee non può essere iscritto nel registro di commercio prima di aver ottenuto l’autorizzazione della FINMA, e la denominazione «trustee» spetta solo a chi ne è titolare (art. 13 cpv. 2 LIsFi).
Fonti
- Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), RS 954.1
- Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), RS 954.11
- FINMA, Trustee
- FINMA, Gestori patrimoniali e trustee
- FINMA, comunicazione sulla vigilanza 01/2024 del 2 febbraio 2024
- FINMA, Organismi di vigilanza
- Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, RS 0.221.371
- Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291, art. 149a a 149d
- Ufficio federale di giustizia, Introduzione di un trust svizzero
- Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), RS 955.0, art. 2
- Codice delle obbligazioni (CO), RS 220, art. 718 e 814
- Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), RS 0.142.112.681, allegato I
- Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), RS 142.20, art. 19
Conclusione
L’autorizzazione FINMA come trustee segue un ordine fissato dalla legge: prima l’organismo di vigilanza, poi la domanda e l’autorizzazione, solo dopo l’iscrizione a registro di commercio e la parola «trustee» nella ragione sociale. In mezzo stanno due persone qualificate, una direzione effettiva dalla Svizzera e 100 000 franchi in contanti. STEP rassicura i vostri clienti; il diritto di esercitare lo rilascia solo la FINMA. RISTER accompagna gli imprenditori nella costituzione e nell’amministrazione della loro società, fino alla contabilità su cui si calcolano i fondi propri, sotto la guida di Andrés Taracido, con oltre 25 anni di esperienza fiduciaria.




