Aprire una società di brokeraggio assicurativo in Svizzera: la guida completa

da | Last updated Sep 4, 2026

Aprire una società di brokeraggio assicurativo in Svizzera non si decide sulla forma giuridica. Tutto parte da una qualifica di legge: siete un intermediario vincolato o non vincolato? Dalla revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gennaio 2024, solo gli intermediari non vincolati sono iscritti nel registro della FINMA, e possono esercitare soltanto se iscritti.

Questa indipendenza è una definizione legale e non una posizione commerciale: i non vincolati intrattengono rapporti di lealtà con gli stipulanti e agiscono nel loro interesse. Un accordo con un assicuratore che svuoti quella posizione non crea un problema d’immagine, fa cadere la qualifica su cui poggia l’iscrizione. RISTER® chiarisce questo punto prima della costituzione e amministra poi lo studio.

Vincolato o non vincolato: prima la qualifica

La legge apre con una definizione volutamente ampia: è intermediario assicurativo chiunque, indipendentemente dalla sua denominazione, offre o conclude un contratto di assicurazione nell’interesse di un’impresa di assicurazione o di un’altra persona. Nessun titolo commerciale mette al riparo, perché il testo esclude espressamente la denominazione utilizzata.

Segue la linea di separazione, che descrive una posizione e non un elenco di criteri formali. Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono rapporti di lealtà con gli stipulanti e agiscono nel loro interesse; tutti gli altri intermediari sono considerati vincolati.

Che cosa la revisione ha cambiato per ciascuno statuto
Elemento Non vincolato Vincolato
Posizione legale Lealtà verso lo stipulante, agisce nel suo interesse Ogni altra situazione
Registro della FINMA Iscrizione obbligatoria, l’esercizio ne dipende In linea di principio non più iscritto
Cumulare i due statuti Vietato dalla legge
Rimunerazioni di terzi Deve informare su quelle ricevute da assicuratori o altri terzi Obbligo di informazione generale
Rendiconto annuale alla FINMA Obbligatorio Non interessato

Ne derivano due conseguenze pratiche. La prima ha cambiato la lettura stessa del registro: gli intermediari vincolati non vi figurano più in linea di principio, sicché l’assenza di iscrizione non significa oggi quello che significava prima del 2024 per un cliente che verifica. La seconda è il divieto di cumulo: uno studio che segua una parte della clientela in modo indipendente e un’altra su mandato di un assicuratore non pratica un modello misto, viola la legge. Due società sorelle animate dalle stesse persone non risolvono la questione.

La legge chiude la catena da entrambi i lati: è vietato operare a favore di imprese di assicurazione non autorizzate, e le imprese di assicurazione non possono collaborare con intermediari non registrati.

Le quattro condizioni di iscrizione

L’iscrizione non è una dichiarazione successiva all’avvio: gli intermediari non vincolati hanno il diritto di esercitare solo se iscritti. Quattro condizioni cumulative la governano.

  • Sede, domicilio o succursale in Svizzera. Uno studio estero che voglia servire stipulanti svizzeri deve creare prima questo ancoraggio.
  • Buona reputazione e garanzie del rispetto degli obblighi derivanti dalla legge.
  • Le capacità e le conoscenze necessarie oppure, per i datori di lavoro, un numero sufficiente di collaboratori che le possiedano. Non serve che tutti siano qualificati, ma occorre che lo siano abbastanza, e vanno seguiti nominativamente.
  • Un’assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzie finanziarie equivalenti.

La terza condizione fissa il calendario, perché passa da un esame.

Formazione, esame di abilitazione e ricertificazione

La legge affida alle imprese di assicurazione e agli intermediari il compito di definire standard minimi di formazione iniziale e continua per ramo, spettando al Consiglio federale fissare le esigenze in mancanza. Questi standard minimi sono entrati in vigore il 1° ottobre 2024 e sono portati dall’associazione svizzera per la formazione professionale assicurativa.

Il percorso ha due tempi. L’intermediario deve dapprima superare un esame di abilitazione, proposto in diversi profili: il suo superamento è condizione preliminare per esercitare l’attività di intermediario nel ramo assicurativo interessato. Segue poi un esame di ricertificazione, al quale tutti gli intermediari assicurativi sono convocati online ogni due anni.

È la sessione d’esame a fissare la data di apertura, non il contrario. Il superamento dell’esame di abilitazione condiziona l’attività nel ramo interessato, e l’iscrizione nel registro condiziona il diritto di operare come non vincolato. Un progetto che inizi firmando mandati di brokeraggio contando di regolarizzare dopo procede nell’ordine sbagliato. Non accompagniamo alcuna costruzione destinata ad aggirare questa sequenza e, se la vostra situazione si colloca al confine delle definizioni, rivolgetevi alla FINMA o a un avvocato specializzato prima di contrattare.

Quanto costa l’iscrizione

La revisione ha introdotto una tassa di vigilanza annuale che prima non esisteva per gli intermediari registrati.

Gli importi pubblicati dalla FINMA
Voce Importo
Registrazione unica, persona fisica CHF 350
Registrazione unica, persona giuridica CHF 750
Tassa di vigilanza annuale, importo fissato per il 2024 CHF 475

Questi importi non rappresentano il costo reale di un avvio. L’onere sta nella formazione, nella responsabilità civile professionale e nella costruzione della documentazione al cliente. La procedura passa dalla piattaforma della FINMA, e l’intermediario non vincolato deve poi rendere conto annualmente all’autorità. Nessun termine di ottenimento può essere annunciato: dipende dalla completezza del dossier.

Il vostro studio di brokeraggio

Prima la qualifica, poi la società

Analisi dello statuto vincolato o non vincolato alla luce del vostro modello di rimunerazione, forma giuridica e redazione dello scopo sociale, costituzione e iscrizione al registro di commercio, coordinamento del dossier di registrazione e della responsabilità civile professionale, contabilità, IVA e salari dello studio: RISTER® conduce il progetto nell’ordine che gli si addice.

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La società: forma, scopo sociale, governance

La scelta della forma segue la logica abituale, con una sfumatura propria del mestiere. La ditta individuale non richiede capitale e si iscrive al registro di commercio a partire da 100 000 franchi di entrate annue, ma lascia esposto il patrimonio personale, il che pesa in un’attività di consulenza che impegna una responsabilità professionale. La società a garanzia limitata richiede 20 000 franchi di capitale interamente liberato e si adatta alla maggior parte degli studi. La società anonima richiede 100 000 franchi, di cui almeno 50 000 liberati, e si impone quando entrano più soci o si prevede una cessione del portafoglio. Seguiamo la costituzione nell’ambito del nostro servizio di creazione di società.

Lo scopo sociale merita più attenzione del solito. Deve descrivere l’intermediazione assicurativa così come sarà realmente esercitata, senza aggiungervi per comodità attività che rientrano in altri regimi: la consulenza in investimenti e la gestione patrimoniale hanno leggi e autorizzazioni proprie, come illustra la nostra guida per aprire una società di gestione patrimoniale. Uno scopo troppo ampio crea l’apparenza di un’attività non autorizzata, e si corregge poi solo con atto pubblico.

Resta la governance delle competenze. Poiché la legge consente a un datore di lavoro di soddisfare il requisito con un numero sufficiente di collaboratori qualificati, la partenza di una persona chiave può indebolire l’iscrizione dello studio. Va seguita e anticipata nel piano di formazione.

Informazione al cliente e trasparenza sulle rimunerazioni

Prima della conclusione del contratto, l’intermediario informa lo stipulante su punti precisi: nome e indirizzo, tipo di intermediazione esercitata indicando se è vincolato o non vincolato e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione per le quali agisce, le modalità di accesso alle informazioni sulla sua formazione, l’identità della persona responsabile in caso di colpa e il trattamento dei dati.

Per i non vincolati si aggiunge un obbligo che tocca il cuore del modello economico: informare sulle rimunerazioni ricevute da imprese di assicurazione o da altri terzi. È qui che si verifica la tenuta della qualifica. Chi si presenta come non vincolato, e quindi agisce nell’interesse dello stipulante, mentre percepisce da un assicuratore una rimunerazione che non dichiara, contraddice la definizione stessa su cui poggia la sua iscrizione. La questione supera la deontologia: è la qualifica a vacillare, e con essa il diritto di esercitare.

Gli errori che fanno cadere la qualifica

Il primo è il cumulo mascherato: seguire una parte della clientela in modo indipendente e un’altra su mandato di un assicuratore. Il divieto è espresso e una seconda struttura non lo aggira.

Il secondo è l’accordo commerciale che svuota l’indipendenza: esclusiva di fatto, obiettivi di volume, rimunerazione condizionata al collocamento di un prodotto. Nessuno è illecito da solo, ma insieme contraddicono la posizione di lealtà verso lo stipulante.

Il terzo è la trasparenza dimenticata sulle rimunerazioni, spesso per abitudine di un mercato che non la esigeva prima della revisione.

Il quarto è l’avvio prima dell’iscrizione, o in un ramo per il quale l’esame di abilitazione non è stato superato.

Il quinto riguarda la responsabilità civile professionale: una copertura sottoscritta tardi, o i cui massimali ed esclusioni non sono mai stati confrontati con i rischi realmente collocati, non soddisfa in modo solido la condizione di legge.

Domande frequenti sull’apertura di uno studio di brokeraggio assicurativo

Serve un’autorizzazione della FINMA?

Non nel senso dell’autorizzazione di un’impresa di assicurazione, ma un’iscrizione nel registro della FINMA, obbligatoria per gli intermediari non vincolati, che possono esercitare solo se iscritti. Dalla revisione della legge, gli intermediari vincolati non sono più iscritti in linea di principio.

Come si distingue l’intermediario vincolato da quello non vincolato?

La legge descrive una posizione e non una forma contrattuale: i non vincolati intrattengono rapporti di lealtà con gli stipulanti e agiscono nel loro interesse, tutti gli altri sono considerati vincolati. Un accordo di esclusiva, obiettivi di volume o una rimunerazione condizionata al collocamento di un prodotto spostano quella posizione. Cumulare i due statuti è comunque vietato.

Quali condizioni servono per l’iscrizione?

Quattro condizioni cumulative: sede, domicilio o succursale in Svizzera; buona reputazione e garanzie del rispetto degli obblighi di legge; le capacità e conoscenze necessarie oppure, per un datore di lavoro, un numero sufficiente di collaboratori che le possiedano; e un’assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzie finanziarie equivalenti.

Quanto costa la registrazione?

350 franchi per le persone fisiche e 750 franchi per le persone giuridiche come spesa unica di registrazione. Dal 1° gennaio 2024 gli intermediari registrati versano inoltre una tassa di vigilanza annuale, fissata a 475 franchi per il 2024. Formazione e responsabilità civile professionale si aggiungono a questi importi.

Quale formazione è richiesta?

Gli standard minimi di formazione sono entrati in vigore il 1° ottobre 2024. Occorre superare un esame di abilitazione, proposto in diversi profili, il cui superamento è condizione preliminare per esercitare nel ramo interessato, seguito da un esame di ricertificazione al quale tutti gli intermediari sono convocati online ogni due anni.

Il broker deve dichiarare le provvigioni degli assicuratori?

Gli intermediari non vincolati devono informare sulle rimunerazioni ricevute da imprese di assicurazione o da altri terzi. Si aggiunge all’obbligo generale relativo a nome e indirizzo dell’intermediario, tipo di intermediazione, accesso alle informazioni sulla formazione, identità della persona responsabile in caso di colpa e trattamento dei dati.

Fonti

Conclusione

Aprire una società di brokeraggio assicurativo in Svizzera si riduce a una catena in cui ogni anello comanda il successivo. La qualifica di vincolato o non vincolato determina l’obbligo di iscrizione. L’iscrizione presuppone un ancoraggio svizzero, una buona reputazione, capacità convalidate da un esame di abilitazione e una responsabilità civile professionale. E il mantenimento della qualifica dipende poi dalla coerenza fra il modello di rimunerazione e l’indipendenza dichiarata. Forma giuridica e capitale, che occupano gran parte delle prime discussioni, vengono dopo.

RISTER – Fiduciaria a Ginevra inquadra la qualifica e lo scopo sociale prima della costituzione, assume la società e la sua iscrizione al registro di commercio e poi la contabilità, l’IVA e i salari dello studio nell’ambito della nostra amministrazione generale, contabilità, salari e fiscalità. Accompagniamo solo progetti che reggono nel tempo, e lo diciamo quando manca un passaggio. Per parlarne, contattateci.

Andrés Taracido, esperto fiduciario a Ginevra
Scritto da

Andrés Taracido

Esperto principale di RISTER®, fiduciario a Ginevra. Diploma federale di esperto in finanza e investimenti, CIWM, STEP/TEP, CAS in fiscalità delle PMI, membro IAF.

Oltre 25 anni di esperienza nell'affiancamento di imprenditori, PMI e strutture internazionali: costituzione di società, fiscalità, amministrazione e gestione in Svizzera.