Creare una linea di cosmetici o di profumi in Svizzera con il vostro marchio: che cosa vi chiede la legge quando il vostro nome è sulla confezione

da | Last updated Oct 13, 2026

Per creare una linea di cosmetici in Svizzera con il vostro marchio non vi serve alcuna autorizzazione, registrazione o notifica: nessuna autorità approva un cosmetico prima della vendita, e il profumo segue esattamente le stesse regole. Il rovescio della medaglia è la responsabilità. Appena il vostro nome o marchio compare sulla confezione, la legge vi considera fabbricanti, anche se un laboratorio conto terzi formula, riempie e confeziona tutto. Prima della prima vendita dovete disporre di una documentazione informativa sul prodotto con una valutazione della sicurezza firmata da una persona qualificata, di un’etichetta conforme e delle prove di ogni dichiarazione. Questa guida ripercorre questi obblighi, con uno sguardo ai laboratori ticinesi e alla vendita in Italia.

Nessuna autorizzazione, ma un regime completo

In Svizzera nessun cosmetico ha bisogno di un’autorizzazione per essere venduto, e nessun registro pubblico elenca i prodotti in commercio. La legge sulle derrate alimentari permetterebbe al Consiglio federale di prescrivere procedure di conformità o un obbligo di notifica per determinati oggetti d’uso (art. 15 cpv. 5 lett. a LDerr), ma per i cosmetici non lo ha fatto.

Il controllo avviene dopo: i laboratori cantonali, in Ticino come altrove, prelevano campioni, chiedono la documentazione e possono ordinare un richiamo. La legge è chiara: «Il controllo ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo» (art. 26 cpv. 2 LDerr). E poiché nessuna autorità approva i cosmetici, presentare un prodotto come «approvato dalle autorità» è di per sé vietato: l’ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos) esclude le dichiarazioni che suggeriscono un’autorizzazione o un’approvazione da parte di un’autorità competente (allegato 6 n. 1.1).

Il vostro marchio vi rende fabbricanti

L’OCos definisce fabbricante «una persona fisica o giuridica che fabbrica un cosmetico o lo fa sviluppare o fabbricare e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio» (art. 2 cpv. 1 lett. c). Un marchio in conto terzi, con formula e riempimento interamente esternalizzati, è quindi fabbricante per legge e deve assicurarsi che i suoi prodotti siano conformi (art. 3 cpv. 1 OCos).

Tre regole completano il quadro:

  • Il distributore che cambia marchio assume gli obblighi del fabbricante se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o lo modifica in modo da comprometterne la conformità (art. 3 cpv. 3 OCos).
  • Una persona responsabile in Svizzera: «Per ogni azienda alimentare e ogni azienda di oggetti d’uso deve essere designata una persona responsabile con indirizzo professionale in Svizzera» (art. 73 cpv. 1 ODerr). Un marchio estero può designare per iscritto un mandatario con indirizzo in Svizzera, che ne assume gli obblighi (art. 3 cpv. 2 OCos).
  • Il controllo autonomo: chi fabbrica, immette sul mercato o importa oggetti d’uso «deve provvedere affinché siano rispettate le condizioni legali. È tenuto al controllo autonomo» (art. 26 cpv. 1 LDerr). Per i cosmetici comprende sicurezza, buone prassi di fabbricazione, tracciabilità, ritiro e richiamo, documentazione.

Documentazione informativa e valutazione della sicurezza

Il cuore degli obblighi è la documentazione informativa sul prodotto: «prima dell’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico è necessario redigere o far redigere una documentazione informativa sul prodotto. Questa deve contenere un rapporto sulla sicurezza con una valutazione della sicurezza del prodotto in questione» (art. 57 cpv. 1 ODerr). L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) lo ribadisce nella sua pagina sui cosmetici.

La documentazione contiene la descrizione del prodotto, il rapporto sulla sicurezza secondo l’allegato 5, il metodo di fabbricazione con la dichiarazione di conformità alle buone prassi, le prove dell’effetto vantato quando la natura del prodotto lo giustifica e i dati su eventuali sperimentazioni animali (art. 5 cpv. 1 OCos). «È redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese» e conservata per dieci anni dalla prima immissione sul mercato dell’ultimo lotto (art. 5 cpv. 2). Una documentazione equivalente redatta all’estero è sufficiente (art. 5 cpv. 3): chi vende anche in Italia ne ha bisogno di una sola.

La valutazione della sicurezza non la firmate voi, a meno di avere la formazione richiesta: la esegue una persona con un titolo «che attesti una formazione universitaria teorica e pratica in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o una formazione riconosciuta equivalente» (art. 4 cpv. 5 OCos). Chiedete inoltre al laboratorio la prova della conformità alla norma SN EN ISO 22716, cui rinvia l’allegato 7 OCos per le buone prassi di fabbricazione (art. 12 cpv. 3).

Il vostro marchio di cosmetici in Svizzera

La società il cui nome comparirà su ogni etichetta

Scelta tra Sagl e SA, costituzione e iscrizione nel registro di commercio, sede con l’indirizzo professionale svizzero della persona responsabile, poi contabilità di magazzino e dei costi, IVA all’importazione e sulle vendite online, gestione dei salari: RISTER® costituisce la società del vostro marchio e ne cura l’amministrazione, accanto al laboratorio e al valutatore della sicurezza che sceglierete.

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Cosmetici fatti in casa: dove finisce l’eccezione

Si possono vendere cosmetici fatti in casa? Sì, ma in un ambito molto ristretto. La sezione su valutazione della sicurezza e documentazione «non si applica ai cosmetici artigianali distribuiti localmente, nell’ambito circoscritto di un bazar, di una festa scolastica o di una situazione analoga», salvo per i cosmetici destinati ai bambini sotto i tre anni o applicati in zona perioculare e sulle mucose (art. 1 cpv. 3 OCos).

Appena vendete online, in negozio, ai mercati regolari o tramite rivenditori, l’eccezione non vale più. E anche al bazar restano le altre regole: prodotto sicuro, etichetta corretta, dichiarazioni veritiere. Passare dall’hobby all’impresa significa anche passare alla documentazione completa.

Composizione: gli allegati europei valgono in Svizzera

La Svizzera non ha un elenco proprio di sostanze vietate o limitate nei cosmetici. L’art. 54 ODerr vieta le sostanze dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e ammette quelle degli allegati da III a VI (sostanze soggette a restrizioni, coloranti, conservanti, filtri UV) solo alle condizioni del regolamento, nella versione in vigore nell’UE. Ogni modifica degli allegati europei vale quindi in Svizzera senza recepimento.

Il diritto svizzero aggiunge regole proprie. Le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 sono vietate, salvo eccezioni (art. 6 cpv. 2 OCos). Dal 1° gennaio 2026 i prodotti che restano sulla pelle e possono essere esposti al sole devono contenere meno di 1 mg/kg di determinate furocumarine, ma profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia ne sono esclusi (art. 6 cpv. 1 OCos). Ciò che si ingerisce, inala, inietta o impianta non è mai un cosmetico: le capsule «di bellezza» rientrano nel diritto degli integratori, che trattiamo nella guida per aprire un’azienda di integratori alimentari in Svizzera.

Etichetta e dichiarazioni

Le indicazioni devono essere ben visibili, leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale (art. 47 cpv. 2 ODerr): in Ticino, l’italiano basta. Sono obbligatori tra l’altro l’elenco degli ingredienti preceduto dal termine «Ingredients» in ordine di peso decrescente con le denominazioni INCI, nome e indirizzo del responsabile (è ammessa anche la persona responsabile nell’UE), la data di durata minima o il periodo dopo l’apertura, il numero di lotto e le precauzioni d’uso (art. 8 e 9 OCos). Per il profumo, la composizione può comparire come «parfum», ma le sostanze da dichiarare (gli allergeni) vanno indicate in aggiunta (art. 8 cpv. 1 lett. d OCos).

Dichiarazione frequente Che cosa dice il diritto Base
«Approvato dalle autorità» Vietato: nessuna autorità approva i cosmetici OCos, allegato 6 n. 1.1
«Senza parabeni» in grande A rischio: non si possono screditare ingredienti usati legalmente OCos, allegato 6 n. 5.1
«Con acido ialuronico» come messaggio principale Ammesso se è dimostrata una concentrazione efficace OCos, allegato 6 n. 3.6
«Lenisce le irritazioni», «cicatrizza» Vietato: proprietà curativa o lenitiva Art. 47 cpv. 3 ODerr
«Non testato sugli animali» Solo se né voi né i vostri fornitori avete eseguito o commissionato tali test Art. 10 cpv. 3 OCos
«Swiss made» Ammesso dal 60 per cento dei costi di produzione in Svizzera Art. 48c LPM

Fonte: OCos (RS 817.023.31, stato al 1.1.2026), ODerr (RS 817.02), LPM (RS 232.11).

Resta il principio dell’art. 18 cpv. 1 LDerr: «Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà.» E «sono vietate le indicazioni di qualsiasi genere che attribuiscono a oggetti d’uso proprietà atte a guarire, lenire o prevenire malattie» (art. 47 cpv. 3 ODerr): chi ne ha bisogno è nel diritto dei dispositivi medici, come spieghiamo nella guida per aprire un’azienda di dispositivi medici.

Profumo e alcol

Il profumo non ha un regime proprio. Sono cosmetici le sostanze o i preparati destinati alla superficie del corpo allo scopo, tra l’altro, di «profumarli» (art. 53 cpv. 1 ODerr). Un’eau de parfum segue quindi le stesse regole di una crema viso.

La differenza è l’alcol. «Le bevande distillate e i prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari sono esenti dall’imposta» (art. 31 cpv. 1 Lalc). Però «chiunque vuole impiegare etanolo non tassato e non denaturato per la fabbricazione di prodotti impropri al consumo come bevande o generi voluttuari […] deve ottenere un’autorizzazione d’impiego dall’UDSC» (art. 32 cpv. 1 Lalc). Chi acquista un concentrato già diluito o alcol denaturato ne resta fuori; chi apre un proprio laboratorio di composizione vi rientra dal primo litro.

Swiss made: la regola del 60 per cento

«La provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione» (art. 48c cpv. 1 LPM). Contano ricerca e sviluppo, fabbricazione e controllo qualità prescritto (cpv. 2); non contano i prodotti naturali che non possono essere prodotti in Svizzera per ragioni naturali, l’imballaggio, il trasporto e la commercializzazione (cpv. 3). Inoltre «in ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo» (cpv. 4).

Per un marchio cosmetico ticinese significa che una formula sviluppata in Svizzera conta, un olio essenziale che qui non può crescere esce dal calcolo, ma flacone, astuccio e campagna di lancio non contano mai. Un marchio «svizzero» con formula e produzione interamente estere non può usare la croce.

Vendere in Italia

Il diritto europeo pone una condizione che la Svizzera non conosce: «Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all’interno della Comunità» (art. 4 par. 1 regolamento (CE) n. 1223/2009). Una società ticinese non è stabilita nell’Unione. Per vendere a Milano o a Como il marchio lavora quindi con un importatore stabilito in Italia, che diventa persona responsabile, oppure designa per iscritto una persona stabilita nell’Unione che accetta per iscritto.

La persona responsabile notifica ogni prodotto alla Commissione tramite il portale CPNP prima dell’immissione sul mercato, indicando categoria e nome, indirizzo in cui è disponibile la documentazione, paese d’origine in caso di importazione, Stato membro di immissione, contatto, nanomateriali, sostanze CMR e formulazione quadro (art. 13 par. 1). In Svizzera non esiste alcuna notifica equivalente.

Un caso tipico: una fondatrice luganese fa produrre una linea di creme da un laboratorio conto terzi del Mendrisiotto certificato ISO 22716 e vende in Ticino e a Milano. È fabbricante ai sensi dell’OCos, dispone della documentazione prima della prima vendita in Svizzera e fa firmare la valutazione a una farmacista. Per l’Italia designa una persona responsabile a Milano che notifica ogni prodotto nel CPNP; il suo indirizzo figura sull’etichetta, ammesso anche in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. b OCos). Nessuna autorità ha rilasciato alcunché, eppure ogni passo è documentato.

Consiglio di RISTER

Impostate fin dall’inizio documentazione ed etichetta secondo lo standard europeo, anche se all’inizio vendete solo in Ticino. Il giorno in cui un negozio di Milano vi contatta, basterà designare la persona responsabile e notificare; rifare la documentazione o ristampare gli astucci costa più che progettarli bene subito.

Società, marchio, dogana e IVA

La Sagl, con un capitale sociale di 20 000 franchi interamente liberato, conviene alla maggior parte dei marchi all’avvio; la SA, con 100 000 franchi di capitale azionario di cui almeno 50 000 liberati, ha senso quando entrano investitori o un grande distributore. Le tappe sono descritte nella nostra pagina creazione di società.

Proteggete il marchio prima di stampare gli astucci. All’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) il deposito di un marchio svizzero costa 450 franchi per dieci anni e fino a tre classi, con 100 franchi di sconto per il deposito elettronico e 100 franchi per ogni classe supplementare; cosmetici e profumeria sono nella classe 3. Un marchio svizzero non protegge in Italia, dove serve un deposito europeo o internazionale.

In dogana, dal 1° gennaio 2024 la Svizzera ha abolito tutti i dazi sui prodotti industriali, capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato: cosmetici e profumi (capitolo 33) entrano senza dazi, ma l’IVA all’importazione dell’8,1 per cento resta dovuta. Contabilità, valutazione del magazzino e IVA sono il lavoro della nostra amministrazione generale.

Errori che costano cari

  • Pensare che il laboratorio porti la responsabilità: con il vostro marchio, i fabbricanti siete voi.
  • Vendere prima di avere la documentazione: deve esistere prima della prima immissione sul mercato.
  • Far firmare la valutazione a chi non ha il titolo richiesto (art. 4 cpv. 5 OCos).
  • Vantare un’approvazione ufficiale o un effetto terapeutico.
  • Usare la croce svizzera sotto il 60 per cento, o contare flacone e pubblicità nel calcolo.
  • Vendere in Italia senza persona responsabile nell’UE né notifica CPNP.
  • Comporre profumi con etanolo puro senza autorizzazione d’impiego dell’UDSC.

FAQ: creare un marchio di cosmetici in Svizzera

Serve un’autorizzazione per vendere cosmetici in Svizzera?

No. Prima dell’immissione sul mercato di un cosmetico non servono autorizzazione, registrazione né notifica. Il fabbricante deve però redigere, prima della prima vendita, una documentazione informativa con un rapporto sulla sicurezza (art. 57 ODerr) e svolgere il controllo autonomo (art. 26 LDerr). I controlli spettano in seguito ai laboratori cantonali.

Si possono vendere cosmetici fatti in casa?

Sì, ma senza documentazione solo in un ambito ristretto: i cosmetici artigianali distribuiti localmente in un bazar, una festa scolastica o una situazione analoga sono esenti da valutazione e documentazione, salvo quelli per bambini sotto i tre anni o per la zona perioculare (art. 1 cpv. 3 OCos). Chi vende online o in negozio ha bisogno della documentazione completa.

Chi è il fabbricante se un laboratorio produce il mio marchio?

Voi. L’art. 2 cpv. 1 lett. c OCos considera fabbricante chi fa sviluppare o fabbricare un cosmetico e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio. Il laboratorio fornisce la produzione e le buone prassi (ISO 22716); il marchio risponde della conformità, conserva la documentazione dieci anni e designa una persona responsabile con indirizzo professionale in Svizzera.

Chi può firmare la valutazione della sicurezza?

Una persona con un titolo che attesti una formazione universitaria in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o una formazione riconosciuta equivalente (art. 4 cpv. 5 OCos). La valutazione segue l’allegato 5 dell’ordinanza, tiene conto dell’uso previsto e dell’esposizione a ogni ingrediente e va aggiornata quando emergono nuove informazioni dopo il lancio.

Un cosmetico può essere Swiss made se prodotto in parte all’estero?

Sì, se almeno il 60 per cento dei costi di produzione è realizzato in Svizzera e qui si svolge una tappa significativa della produzione (art. 48c LPM). Ricerca e sviluppo contano; imballaggio, trasporto, commercializzazione e materie prime naturali non producibili in Svizzera restano fuori dal calcolo.

Per vendere in Italia serve la notifica CPNP?

Sì, ma non la fate voi: la notifica nel portale CPNP spetta alla persona responsabile stabilita nell’Unione europea, che deve esistere per ogni cosmetico immesso sul mercato europeo (art. 4 e 13 del regolamento 1223/2009). In Svizzera non c’è alcuna notifica equivalente. La vostra documentazione svizzera può servire da base, perché il contenuto richiesto è lo stesso.

Fonti

Conclusione

Creare una linea di cosmetici in Svizzera non passa da nessuno sportello, ed è proprio per questo che tutto ricade sul marchio: una documentazione completa prima della prima vendita, una valutazione firmata dalla persona giusta, un’etichetta corretta, dichiarazioni dimostrabili, una croce svizzera meritata e, per l’Italia, una persona responsabile e una notifica. I marchi che si organizzano così fin dall’inizio superano i controlli cantonali senza sorprese ed entrano nel mercato europeo senza rifare la documentazione. RISTER accompagna chi fonda un marchio nella costituzione della società e poi nella contabilità, nella valutazione del magazzino, nell’IVA e nei salari, con una direzione che vanta 25 anni di esperienza al servizio delle imprese svizzere.

Andrés Taracido, esperto fiduciario a Ginevra
Scritto da

Andrés Taracido

Esperto principale di RISTER®, fiduciario a Ginevra. Diploma federale di esperto in finanza e investimenti, CIWM, STEP/TEP, CAS in fiscalità delle PMI, membro IAF.

Oltre 25 anni di esperienza nell'affiancamento di imprenditori, PMI e strutture internazionali: costituzione di società, fiscalità, amministrazione e gestione in Svizzera.