Per aprire un’agenzia di intelligenza artificiale in Svizzera non vi serve alcuna autorizzazione, licenza o titolo protetto, e una legge svizzera sull’IA ancora non esiste. A regolare il mestiere sono i dati. Un’agenzia IA o digitale tratta i dati dei clienti dei suoi clienti, li fa passare in modelli spesso ospitati negli Stati Uniti, consegna codice e contenuti i cui diritti non passano mai da soli, e lavora per imprese italiane ed europee i cui utenti sono tutelati dall’AI Act anche oltre confine. La legge sulla protezione dei dati si applica già oggi a tutto questo, e il regolamento europeo pure, non appena i vostri risultati vengono usati nell’Unione. Questa guida ripercorre le regole nell’ordine in cui le incontra chi fonda l’agenzia, con uno sguardo al Ticino e alla clientela lombarda.
Indice
- Nessuna autorizzazione, nessun titolo protetto
- Nessuna legge sull’IA, ma la LPD si applica già
- I dati dei clienti dei vostri clienti
- Modelli negli Stati Uniti e trasferimenti
- Decisioni individuali automatizzate
- L’AI Act raggiunge anche l’agenzia svizzera
- Codice, consegne e contenuti generati: di chi sono
- Appalto, mandato e abbonamento mensile
- Sagl o SA, cantone e IVA
- Errori che costano cari
- FAQ
Nessuna autorizzazione, nessun titolo protetto
Né la Confederazione né i Cantoni chiedono un’autorizzazione per un’agenzia IA o digitale. Si costituisce una società, la si iscrive nel registro di commercio del cantone di sede e si comincia a lavorare. Denominazioni come «consulente IA» o «esperto di intelligenza artificiale» non sono protette, e non esiste una certificazione svizzera che le attesti.
La parola «agenzia» copre due mestieri. L’agenzia di comunicazione progetta campagne, identità visive e piani media; le sue questioni sono l’IVA sulle prestazioni all’estero, i diritti dei suoi creativi e la concorrenza sleale, temi che trattiamo nella guida per aprire un’agenzia di comunicazione in Svizzera. L’agenzia IA o digitale costruisce strumenti che lavorano sui dati: siti e app, collegamenti tra programmi, assistenti conversazionali, lettura automatica di documenti. Per questo il suo baricentro giuridico si sposta verso la protezione dei dati, il diritto d’autore sul codice e, dal 2026, il diritto europeo dell’IA.
Chi invece vende un proprio software in abbonamento a molti clienti è più vicino a un editore di software, e i temi cambiano: IVA sui servizi elettronici, patent box, partecipazioni dei collaboratori. Ne parliamo nell’articolo su come aprire una startup SaaS in Svizzera.
Nessuna legge sull’IA, ma la LPD si applica già
La Svizzera ha scelto di non adottare una legge generale sull’IA. Il 12 febbraio 2025 il Consiglio federale ha deciso di ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, firmata dalla Svizzera il 27 marzo 2025, e di adattare il diritto vigente dove serve, settore per settore. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia deve presentare un avamprogetto da porre in consultazione entro la fine del 2026, incentrato su trasparenza, protezione dei dati, non discriminazione e vigilanza.
Questo non crea alcun vuoto. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha ribadito in un aggiornamento dell’8 maggio 2025 che la legge sulla protezione dei dati (LPD), formulata in modo neutro rispetto alla tecnologia, è direttamente applicabile ai trattamenti basati sull’IA. Ne derivano obblighi concreti: rendere trasparenti scopo, funzionamento e fonti dei dati, consentire agli utenti di sapere se stanno parlando o scrivendo con una macchina, rendere riconoscibili i deepfake.
I dati dei clienti dei vostri clienti
Quando la vostra agenzia tratta dati personali per conto di un cliente, è responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 9 LPD, mentre il cliente resta titolare del trattamento. Schede CRM, ticket di assistenza, candidature, storici degli ordini: tutto ciò che passa nelle vostre automazioni rientra in questo quadro. Il trattamento può essere affidato se il responsabile «effettua soltanto i trattamenti che il titolare del trattamento avrebbe il diritto di effettuare» e se «nessun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto lo vieta» (art. 9 cpv. 1 LPD).
La regola che cambia il lavoro quotidiano di un’agenzia IA è al capoverso 3: «Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previa autorizzazione del titolare del trattamento.» Mandare i dati di un cliente a un modello linguistico gestito da un’altra impresa è esattamente questo. L’autorizzazione deve quindi esistere prima della prima chiamata all’API, non dopo la messa in produzione. In pratica, il contratto elenca i fornitori di modelli, di hosting e di automazione che usate e prevede come informate il cliente dei cambiamenti.
A questo si aggiungono tre obblighi:
- Sicurezza: titolare e responsabile garantiscono una sicurezza dei dati adeguata al rischio (art. 8 LPD).
- Violazioni: il responsabile comunica al titolare, il prima possibile, ogni violazione della sicurezza dei dati (art. 24 cpv. 3 LPD); sarà il cliente a decidere se notificarla all’IFPDT.
- Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita: il trattamento è limitato di base a quanto richiesto dallo scopo (art. 7 LPD).
Le sanzioni non colpiscono la società ma le persone. «A querela di parte sono puniti con la multa fino a 250 000 franchi i privati che intenzionalmente» affidano il trattamento a un responsabile senza rispettare le condizioni dell’art. 9 cpv. 1 e 2, comunicano dati all’estero in violazione dell’art. 16 o non rispettano i requisiti minimi di sicurezza (art. 61 LPD). In un’agenzia giovane, quella persona è di solito chi l’ha fondata.
La vostra agenzia IA in Svizzera
Prima una società che i clienti possano verificare, poi il primo contratto
Scelta tra Sagl e SA, costituzione e iscrizione nel registro di commercio, sede a Ginevra o nel cantone che preferite, poi contabilità degli abbonamenti ricorrenti, IVA sulle prestazioni in Svizzera e all’estero e gestione dei salari del team: RISTER® costituisce la vostra agenzia e ne cura l’amministrazione, mentre il vostro avvocato redige i contratti di trattamento dei dati che i clienti vi chiederanno.
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Modelli negli Stati Uniti e trasferimenti
La maggior parte dei modelli che un’agenzia IA integra è gestita da imprese statunitensi su server fuori dalla Svizzera. Inviare loro dati personali è una comunicazione all’estero, libera solo verso Stati la cui legislazione il Consiglio federale ha riconosciuto adeguata (art. 16 cpv. 1 LPD). Negli altri casi servono garanzie: clausole tipo riconosciute dall’IFPDT, clausole contrattuali comunicate in anticipo all’IFPDT, norme aziendali vincolanti (art. 16 cpv. 2 LPD).
Gli Stati Uniti figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), nella versione del 1° dicembre 2025, ma con una limitazione: il livello di protezione è considerato adeguato solo per i dati trattati da organizzazioni certificate secondo lo Swiss-U.S. Data Privacy Framework. La certificazione va verificata fornitore per fornitore e società per società.
| Dove vanno i dati | Base legale | Che cosa l’agenzia deve poter dimostrare |
|---|---|---|
| Server in Svizzera | Nessuna comunicazione all’estero | Contratto con il cliente e sua autorizzazione per l’hosting |
| Unione europea o SEE | Art. 16 cpv. 1 LPD, allegato 1 OPDa | Lo stesso, più l’ubicazione effettiva dei server |
| Stati Uniti, fornitore certificato Swiss-U.S. DPF | Allegato 1 OPDa, limitato alle organizzazioni certificate | Prova della certificazione della società che tratta i dati |
| Stati Uniti senza certificazione, o altro Paese non elencato | Art. 16 cpv. 2 LPD | Clausole tipo o altra garanzia, più una valutazione del rischio |
Fonte: art. 16 LPD (RS 235.1) e allegato 1 OPDa (RS 235.11, stato al 1° dicembre 2025).
Nella direzione opposta, la Svizzera è un vantaggio. Nella sua relazione del 15 gennaio 2024, la Commissione europea ha confermato che la Svizzera garantisce un livello di protezione adeguato: un’azienda di Milano o di Como può affidare dati personali a un’agenzia di Lugano senza garanzie aggiuntive. Vi chiederà però il contratto previsto dall’art. 28 par. 3 del RGPD e applicherà il par. 2: «Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.»
Decisioni individuali automatizzate
Quando un’automazione decide da sola su una persona, valgono obblighi specifici. Il titolare informa la persona interessata «di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative» (art. 21 cpv. 1 LPD). Su richiesta, la persona può esprimere un parere ed esigere che la decisione sia riesaminata da una persona fisica (cpv. 2).
Selezionare candidature, valutare richieste di credito o respingere reclami senza intervento umano rientra in questa categoria. Se il trattamento rischia di comportare un rischio elevato, in particolare per l’uso di nuove tecnologie, il titolare deve prima effettuare una valutazione d’impatto (art. 22 LPD). Spetta al cliente, ma chi conosce il comportamento del modello è l’agenzia, per cui in pratica la si redige insieme. E se qualcuno esercita il diritto d’accesso, la risposta deve indicare l’esistenza della decisione automatizzata e la logica su cui si basa (art. 25 cpv. 2 lett. f LPD).
L’AI Act raggiunge anche l’agenzia svizzera
Il regolamento (UE) 2024/1689 si applica «ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un paese terzo, laddove l’output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell’Unione» (art. 2 par. 1 lett. c). Per un’agenzia svizzera basta che un risultato arrivi a un cliente o a utenti in Italia o altrove nell’Unione.
Un caso che si presenta già: due sviluppatori comaschi fondano a Lugano un’agenzia che automatizza per un’azienda tessile lombarda la gestione degli ordini, con un assistente che risponde ai rivenditori in chat e un modello ospitato negli Stati Uniti. I rivenditori devono essere informati che interagiscono con un sistema di IA, salvo che sia evidente (art. 50 par. 1 dell’AI Act). L’azienda lombarda chiederà il contratto dell’art. 28 RGPD e autorizzerà per iscritto il fornitore del modello. L’agenzia di Lugano, a sua volta, ha bisogno dell’autorizzazione preventiva prevista dall’art. 9 cpv. 3 LPD e, per il trasferimento verso gli Stati Uniti, della certificazione DPF del fornitore o di clausole tipo. Nessuna autorità svizzera ha rilasciato nulla, eppure quattro ordinamenti regolano il progetto.
Chi è il «fornitore»? Il regolamento intende chi sviluppa un sistema di IA o lo fa sviluppare e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio (art. 3 punto 3). Se l’assistente porta il marchio dell’azienda tessile, il fornitore è in linea di principio l’azienda e l’agenzia è lo sviluppatore. Se l’agenzia vende lo stesso assistente con il proprio marchio a trenta aziende, il fornitore è l’agenzia.
Il calendario è cambiato nell’estate 2026, ma non per la trasparenza. Il regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, detto omnibus digitale sull’IA e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 24 luglio 2026, ha rinviato gli obblighi dei sistemi ad alto rischio dell’allegato III al 2 dicembre 2027 e quelli dell’allegato I al 2 agosto 2028. L’art. 50 si applica dal 2 agosto 2026; solo i fornitori di sistemi generativi già sul mercato prima di quella data hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura leggibile da una macchina. L’omnibus ha anche ammorbidito l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4): fornitori e deployer adottano misure per sostenerla presso il proprio personale, senza dover garantire un livello preciso per ogni persona.
Consiglio di RISTER
Guardate prima ai clienti, poi agli strumenti. Un’agenzia ticinese che lavora solo per imprese svizzere risponde alla LPD; il primo contratto con un cliente a Milano o a Varese aggiunge il RGPD e l’AI Act. Chi prepara una volta per tutte, già alla costituzione, il modello di contratto di trattamento, l’elenco dei sub-responsabili e l’avviso «state parlando con un’IA» firma il primo cliente italiano in pochi giorni anziché in settimane.
Codice, consegne e contenuti generati: di chi sono
Il diritto d’autore protegge «le creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale», indipendentemente dal valore o dalla destinazione (art. 2 cpv. 1 LDA), e annovera espressamente i programmi per computer tra le opere (art. 2 cpv. 3). In un’agenzia si presentano tre situazioni con risposte diverse.
Il codice dei dipendenti
«Il diritto esclusivo di utilizzazione su programmi per computer, creati dal lavoratore nell’esercizio delle sue attività di servizio e nell’adempimento degli obblighi contrattuali, spetta unicamente al datore di lavoro» (art. 17 LDA). Per gli sviluppatori assunti, l’agenzia può dunque cedere o concedere in licenza il codice ai clienti.
Il codice dei freelance
L’art. 17 vale solo per i lavoratori dipendenti. Lo sviluppatore indipendente, frontaliere o no, conserva i diritti sul proprio codice finché non li cede per iscritto, e «salvo patto contrario, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d’autore non implica il trasferimento di altri diritti parziali» (art. 16 cpv. 2 LDA). L’agenzia che promette al cliente la proprietà di un codice mai acquisito dai propri freelance promette qualcosa che non ha.
I contenuti generati dall’IA
L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) lo dice chiaramente: in Svizzera il diritto d’autore protegge solo le opere create da un essere umano. Se una persona usa lo strumento come mezzo e fornisce lo sforzo creativo, il risultato può essere protetto; se l’atto creativo lo compie la macchina, no. Ciò che non è protetto non si può cedere: la clausola «l’agenzia cede tutti i diritti» non dà al cliente alcuna esclusiva su immagini o testi prodotti senza un apporto creativo umano. Il contratto deve indicare che cosa è stato generato, con quale strumento e a quali condizioni di licenza, che cosa è stato rielaborato da una persona e chi risponde di eventuali violazioni di diritti di terzi.
Appalto, mandato e abbonamento mensile
Un’agenzia IA o digitale firma in pratica due tipi di contratto, che il Codice delle obbligazioni tratta in modo diverso. Il sito, l’app o l’automazione consegnati a una data concordata sono di regola un appalto: «L’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede» (art. 363 CO). Il committente verifica l’opera alla consegna e segnala i difetti; se l’opera è inservibile può rifiutarla, per difetti minori può chiedere una riduzione del prezzo o la riparazione (art. 367 e 368 CO).
L’assistenza mensile, l’ottimizzazione e la consulenza assomigliano piuttosto al mandato (art. 394 CO). E «il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti» (art. 404 cpv. 1 CO); il risarcimento è dovuto solo per una revoca intempestiva (cpv. 2). Se il vostro abbonamento di dodici mesi è qualificato come mandato, il cliente può chiuderlo il mese successivo, qualunque cosa dica il contratto. La soluzione non è una clausola più rigida, ma una struttura più chiara: un’opera consegnata, collaudata e pagata come tale, poi un’assistenza il cui valore si vede ogni mese. Fate verificare la qualificazione da un avvocato prima della prima firma.
Sagl o SA, cantone e IVA
La maggior parte delle agenzie IA parte come Sagl, con un capitale sociale di 20 000 franchi interamente liberato. La SA, con un capitale azionario di 100 000 franchi di cui almeno 50 000 liberati, ha senso quando entrano investitori o i grandi clienti si aspettano una controparte più solida. La responsabilità limitata non protegge dalle multe della LPD, che colpiscono le persone. Le tappe della costituzione e il nostro accompagnamento sono descritti nella pagina creazione di società.
Il cantone segue la clientela e il team: il Ticino per i clienti lombardi e italofoni, Ginevra per la clientela internazionale e francofona, Zurigo o Zugo per la Svizzera tedesca. Per l’IVA, le prestazioni a clienti con sede all’estero sono in linea di principio fuori dall’IVA svizzera, perché conta il luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Sugli acquisti serve attenzione: una volta iscritta, l’agenzia paga l’imposta sull’acquisto sulle prestazioni di fornitori esteri non iscritti; prima dell’iscrizione ne sono escluse le prestazioni di telecomunicazione ed elettroniche (è il fornitore estero a doversi iscrivere), mentre le altre prestazioni estere sono imponibili oltre 10 000 franchi all’anno (art. 45 LIVA). Contabilità, IVA e salari sono il lavoro della nostra amministrazione generale.
Errori che costano cari
- Collegare un modello prima che il cliente lo autorizzi: è proprio ciò che vieta l’art. 9 cpv. 3 LPD.
- Dare per scontato che un fornitore statunitense sia «coperto»: solo la certificazione DPF della società che tratta i dati rende adeguato il trasferimento.
- Cedere ciò che non si possiede: codice dei freelance senza cessione scritta, contenuti generati senza apporto umano.
- Confondere la sede con il mercato: l’AI Act guarda a dove si usano i risultati, non a dove è iscritta la società.
- Contabilizzare un abbonamento lungo come ricavo certo: se è un mandato, si revoca in ogni momento.
- Promettere una «certificazione IA» o una «conformità garantita all’AI Act»: una simile certificazione svizzera non esiste.
FAQ: aprire un’agenzia di intelligenza artificiale in Svizzera
Serve un’autorizzazione per aprire un’agenzia IA in Svizzera?
No. Né la Confederazione né i Cantoni richiedono un’autorizzazione per un’agenzia IA o digitale, e titoli come consulente IA non sono protetti. La società si iscrive nel registro di commercio come qualsiasi Sagl o SA. Gli obblighi del mestiere derivano dalla legge sulla protezione dei dati, dal diritto d’autore, dal Codice delle obbligazioni e, per i clienti nell’Unione, dal RGPD e dal regolamento (UE) 2024/1689.
La Svizzera ha una legge sull’intelligenza artificiale?
Non ancora. Il 12 febbraio 2025 il Consiglio federale ha deciso di ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA e di adattare il diritto settore per settore; un avamprogetto è atteso in consultazione entro la fine del 2026. Nel frattempo l’IFPDT considera la LPD direttamente applicabile ai trattamenti di dati basati sull’IA.
L’AI Act europeo si applica a un’agenzia svizzera?
Sì, quando l’agenzia immette un sistema di IA sul mercato dell’Unione o quando l’output di un sistema che fornisce o utilizza è usato nell’Unione (art. 2 par. 1 lett. a e c del regolamento 2024/1689). Gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 si applicano dal 2 agosto 2026; l’omnibus dell’8 luglio 2026 ha rinviato quelli ad alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028, non la trasparenza.
Un’agenzia può inviare i dati dei clienti a un modello IA americano?
Sì, a due condizioni. Il cliente deve aver autorizzato in anticipo quel sub-responsabile (art. 9 cpv. 3 LPD) e il trasferimento deve essere coperto: o il fornitore è certificato secondo lo Swiss-U.S. Data Privacy Framework, unico caso in cui l’allegato 1 OPDa considera adeguati gli Stati Uniti, oppure ci sono clausole tipo o un’altra garanzia dell’art. 16 cpv. 2 LPD.
Di chi sono i testi e le immagini generati dall’IA?
Di nessuno, in termini di diritto d’autore, se manca un apporto creativo umano: secondo l’IPI, in Svizzera il diritto d’autore protegge solo le opere create da un essere umano. Il risultato può essere protetto se una persona usa lo strumento come mezzo e fornisce lo sforzo creativo. Per questo i contratti d’agenzia devono descrivere che cosa è stato generato, che cosa è stato rielaborato e chi risponde verso i terzi.
Un cliente può disdire un abbonamento mensile in qualsiasi momento?
Se l’abbonamento è qualificato come mandato, sì: secondo l’art. 404 cpv. 1 CO il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti, e il risarcimento è dovuto solo in caso di revoca intempestiva. Una durata minima di dodici mesi scritta nel contratto non cambia questa regola. Separare l’opera consegnata (appalto, art. 363 CO) dall’assistenza mensile rende i ricavi più prevedibili.
Fonti
- Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1
- Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), RS 235.11, allegato 1
- IFPDT, l’attuale legge sulla protezione dei dati è direttamente applicabile all’IA, aggiornamento dell’8 maggio 2025
- IFPDT, decisione di adeguatezza dell’UE riguardo alla Svizzera, 15 gennaio 2024
- UFCOM, intelligenza artificiale: decisione del Consiglio federale del 12 febbraio 2025
- Legge sul diritto d’autore (LDA), RS 231.1
- IPI, strumenti di IA e diritto d’autore, 17 febbraio 2023
- Codice delle obbligazioni (CO), RS 220
- Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale
- Regolamento (UE) 2026/1744 (omnibus digitale sull’IA), GU del 24 luglio 2026
- Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 28
- Legge sull’IVA (LIVA), RS 641.20
Conclusione
Aprire un’agenzia di intelligenza artificiale in Svizzera è semplice sul piano amministrativo ed esigente su quello giuridico. Nessuno vi chiederà un’autorizzazione, ma i vostri clienti vi chiederanno, sempre più presto, un contratto di trattamento dei dati, l’elenco dei fornitori di modelli, la prova delle garanzie di trasferimento, una risposta chiara sulla proprietà del codice e dei contenuti e la vostra lettura dell’AI Act per i loro utenti europei. L’agenzia che sa rispondere vende meglio di quella che promette una conformità mai verificata. RISTER accompagna chi fonda un’agenzia nella costituzione della società e poi nella contabilità, nell’IVA e nei salari, con una direzione che vanta 25 anni di esperienza al servizio delle imprese svizzere.




