Aprire un’azienda di macchinari in Svizzera non richiede alcuna licenza: nessun registro professionale, nessun diploma obbligatorio, nessuna concessione. La legge non regola l’impresa, regola il prodotto. Una macchina può essere immessa sul mercato soltanto se non mette in pericolo la sicurezza e la salute delle persone e degli eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni o l’ambiente, e se soddisfa i requisiti della direttiva europea sulle macchine, che l’ordinanza svizzera recepisce per intero.
Da qui nasce il paradosso in cui inciampa quasi ogni fondatore: la marcatura CE non è richiesta in Svizzera, mentre la sostanza che le sta dietro è obbligatoria. Questa guida separa le due cose, attribuisce gli obblighi al ruolo reale della vostra azienda e spiega che cosa cambia il 20 gennaio 2027.
Indice
- Nessuna licenza, ma un prodotto regolamentato
- La marcatura CE in Svizzera: non richiesta, conformità obbligatoria
- Fabbricante, mandatario, importatore: chi risponde della macchina
- 20 gennaio 2027: il regolamento europeo e la nuova ordinanza
- Chi controlla le macchine sul mercato svizzero
- L’officina: approvazione dei piani, Suva e statuto industriale
- Importare, vendere in Svizzera ed esportare
- Forma giuridica, finanziamento e personale
- Gli errori di un progetto nel settore macchinari
Nessuna licenza, ma un prodotto regolamentato
Per aprire un’azienda di macchinari in Svizzera basta costituire una società ordinaria e iniziare l’attività. Il peso normativo grava su ciò che vendete. L’ordinanza sulle macchine (OMacch, RS 819.14) disciplina l’immissione in commercio e la sorveglianza del mercato delle macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE, e rinvia direttamente a quella direttiva per campo di applicazione, definizioni e requisiti. Per quanto non disciplina, si applica l’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti.
La categoria è più ampia di quanto suggerisca la parola. Secondo la Segreteria di Stato dell’economia il termine comprende in particolare le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi macchine. Un riparo di sicurezza venduto separatamente rientra nel campo; un’imbracatura di sollevamento pure.
La regola centrale sta nell’art. 2 cpv. 1 OMacch. La macchina deve inoltre soddisfare i requisiti della direttiva su progettazione, valutazione della conformità, dichiarazione di conformità, marcatura CE, istruzioni per l’uso e lingua, e l’operatore economico adempie gli obblighi del regolamento UE sulla vigilanza del mercato. La messa in servizio equivale all’immissione in commercio quando non vi è stata un’immissione precedente.
Importante
Un’officina che costruisce una macchina speciale per la propria linea di produzione rientra nell’ordinanza, anche se non vende nulla. Per la presentazione di macchine a fiere ed esposizioni vale l’art. 6 par. 3 della direttiva: le macchine dimostrative non conformi sono ammesse se sono presenti il cartello visibile e le misure di sicurezza.
La marcatura CE in Svizzera: non richiesta, conformità obbligatoria
La Segreteria di Stato dell’economia afferma che la marcatura CE non è richiesta in Svizzera e che apporla spetta al fabbricante o al suo mandatario. Entrambe le affermazioni sono esatte, e nessuna significa che una macchina possa essere venduta in Svizzera senza rispettare i requisiti.
Le questioni sono due e vanno tenute distinte.
- La sostanza: requisiti essenziali di salute e sicurezza, fascicolo tecnico, procedura di valutazione della conformità e dichiarazione di conformità sono obbligatori in virtù dell’art. 2 OMacch, perché l’ordinanza recepisce la direttiva.
- Il marchio in sé: il diritto svizzero non obbliga nessuno ad apporre le due lettere. Nella pratica vengono apposte comunque, perché la stessa macchina viene venduta sul mercato europeo e perché l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e l’Unione europea si fonda su di esse.
Quell’accordo facilita gli scambi dal 2002 e copre 20 settori di prodotti, fra cui macchine, dispositivi medici, apparecchi elettrici e prodotti da costruzione. Una sola valutazione serve così a entrambi i mercati. Un’azienda ticinese che vende in Lombardia lo verifica al primo ordine: il cliente italiano chiede la marcatura e la dichiarazione.
Le sei tappe della conformità
La Suva, accreditata dal Servizio di accreditamento svizzero come organismo di valutazione della conformità con il numero SCESp 0008 e notificata nell’Unione europea con il numero 1246, descrive il percorso: esaminare le prescrizioni applicabili, progettare secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza, costituire il fascicolo tecnico dell’allegato VII, svolgere la valutazione della conformità dell’art. 12 e degli allegati da VIII a X, redigere la dichiarazione di conformità dell’allegato II e apporre la marcatura CE.
Le norme tecniche che concretizzano i requisiti essenziali sono designate dalla Segreteria di Stato dell’economia secondo l’art. 3 OMacch. Progettare secondo una norma designata genera la presunzione di conformità, ed è ciò che rende gestibile un controllo o una richiesta di risarcimento.
Fabbricante, mandatario, importatore: chi risponde della macchina
La risposta raramente coincide con l’intuizione del fondatore, perché il diritto svizzero dei prodotti estende la figura del produttore ben oltre la fabbrica. Secondo la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) è produttore chi si presenta come tale apponendo il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, e lo è anche chi ricondiziona un prodotto o ne modifica in altro modo le caratteristiche di sicurezza.
| Che cosa fate davvero | Che cosa vi assumete |
|---|---|
| Costruite la macchina | Requisiti essenziali, fascicolo tecnico, valutazione della conformità, dichiarazione, istruzioni nella lingua dell’utilizzatore, marcatura |
| Vendete una macchina estera con il vostro marchio | Gli stessi obblighi del fabbricante, perché il marchio vi rende produttori |
| Siete mandatari di un fabbricante estero | Gli obblighi del mandato secondo l’art. 5 della direttiva, più i doveri del regolamento UE sulla vigilanza del mercato |
| Importate | Verificare che valutazione e documentazione siano state svolte, conservare la dichiarazione, garantire le istruzioni, collaborare con le autorità |
| Distribuite | Diligenza su marcatura e documenti, nessuna consegna di una macchina che sapete non conforme |
| Ricondizionate o modificate in modo sostanziale | Diventate produttori della macchina modificata, con l’intera catena documentale |
Il mercato dell’usato merita un avvertimento a parte. Secondo l’art. 2 cpv. 3 LSPro, immissione in commercio è ogni consegna di un prodotto, a titolo oneroso o gratuito, sia esso nuovo, usato, ricondizionato o modificato in modo sostanziale. Vendere una pressa usata, prestarla o impiegarla in una prestazione di servizi sono atti che il diritto dei prodotti copre.
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20 gennaio 2027: il regolamento europeo e la nuova ordinanza
Il regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva 2006/42/CE e si applica dal 20 gennaio 2027. La Svizzera si sta allineando: il 19 settembre 2025 il Consiglio federale ha aperto la consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza sulle macchine, con l’obiettivo dichiarato di mantenere la libera circolazione delle merci tra la Svizzera e l’Unione europea nel settore delle macchine e di aggiornare l’accordo sul reciproco riconoscimento.
Tre elementi contano per un’azienda che si costituisce oggi.
- Valutazione di terzi estesa: sei categorie di macchine, fra cui i ponti elevatori per veicoli, dovranno essere sottoposte a una valutazione della conformità da parte di un organismo terzo. Per esse l’autocertificazione non sarà più possibile.
- Nuove tecnologie: il testo integra l’apprendimento automatico e la robotica, il che riguarda ogni macchina le cui funzioni di sicurezza evolvono dopo la messa in servizio.
- Organismi di valutazione: secondo l’art. 4 cpv. 1bis OMacch, gli organismi che valutano secondo il regolamento (UE) 2023/1230 devono essere accreditati conformemente all’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione e soddisfare l’art. 30 del regolamento.
Nessuna data svizzera di entrata in vigore è stata comunicata e nessuna va supposta. È certa la data europea, e il tempo di progettazione che impone: una macchina concepita nel 2026 e venduta per dieci anni trascorrerà gran parte della sua vita commerciale sotto il nuovo regime.
Chi controlla le macchine sul mercato svizzero
La sorveglianza del mercato, retta dall’art. 5 cpv. 1 OMacch e dagli art. da 20 a 28 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, è ripartita fra tre organismi: la Suva per le macchine utilizzate nelle aziende, l’Ufficio prevenzione infortuni per quelle utilizzate al di fuori delle aziende e agriss per l’agricoltura e l’orticoltura.
La conseguenza di un accertamento negativo è pubblica: secondo l’art. 5 cpv. 2 OMacch, i divieti, le limitazioni e i ritiri di macchine sono pubblicati nel Foglio federale. Per un’azienda giovane, il cui unico capitale è il nome, quella pubblicazione costa più del richiamo stesso.
Gli obblighi non finiscono con la vendita. Secondo l’art. 8 LSPro, il produttore o l’importatore di prodotti destinati ai consumatori adotta misure adeguate per sorvegliare i rischi, collabora alla tracciabilità, esamina i reclami e comunica immediatamente all’organo di esecuzione competente ogni rischio accertato con le misure correttive prese.
Consiglio di RISTER
Tenete il fascicolo tecnico come un documento vivo fin dalla prima macchina, non come una pratica da improvvisare quando arriva un ispettore. Una cartella per tipo di macchina, con versioni, contenente l’analisi dei rischi, le norme applicate, i rapporti di prova e la dichiarazione firmata. È lo stesso fascicolo che risponde a un controllo della Suva, all’audit di un cliente e a una richiesta di risarcimento.
L’officina: approvazione dei piani, Suva e statuto industriale
Il diritto dei prodotti è solo metà del quadro. I locali in cui le macchine sono costruite o riparate generano obblighi propri.
L’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) sottopone all’approvazione dei piani, prima di costruire o trasformare, anche aziende non industriali: le fonderie di ferro, acciaio e altri metalli, la lavorazione del ferro e i trattamenti delle superfici come zincatura, tempra, galvanica e anodizzazione. Un’officina meccanica con linea di trattamento è dunque interessata, qualunque sia il numero di dipendenti.
Separatamente, l’autorità cantonale può assoggettare l’azienda allo statuto industriale quando utilizza impianti fissi di carattere duraturo e, fra gli altri criteri, macchine o lavorazioni in serie determinano il lavoro con almeno sei lavoratori della produzione. Lo statuto comporta una durata massima settimanale di 45 ore anziché 50, l’approvazione dei piani e un permesso d’esercizio prima dell’inizio della produzione.
L’assicurazione infortuni non lascia scelta. Secondo l’art. 66 cpv. 1 lett. e della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), le aziende che lavorano con macchine il metallo, il legno, il sughero, le materie sintetiche, la pietra o il vetro, come pure le fonderie, sono assicurate obbligatoriamente presso la Suva, industriali o meno.
Importare, vendere in Svizzera ed esportare
Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera non preleva più dazi doganali sui prodotti industriali, indipendentemente dalla loro origine, il che copre macchine e componenti dei capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato. L’IVA all’importazione resta dovuta, all’aliquota normale dell’8,1 per cento per la maggior parte dei beni, e viene recuperata come imposta precedente dall’azienda assoggettata.
- Documenti all’arrivo: dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico disponibile su richiesta, istruzioni nella lingua della regione di impiego. L’importatore che non riesce a produrli è quello che risponde all’autorità.
- La lingua: istruzioni in italiano per una macchina impiegata in Ticino, in tedesco o francese altrove. Un manuale solo in inglese è un difetto, non un dettaglio.
- Esportazione verso l’Unione europea: l’accordo sul reciproco riconoscimento evita la doppia valutazione, ma la macchina porta marcatura e dichiarazione, e l’importatore europeo le chiede entrambe.
Lo stesso giorno la struttura tariffale è stata semplificata: le voci sono passate da 9114 a 7511. Chi acquista componenti in Lombardia per assemblare in Svizzera tiene conto anche della soglia Swiss Made, che richiede almeno il 60 per cento del costo di produzione generato in Svizzera.
Forma giuridica, finanziamento e personale
Un’azienda di macchinari è quasi sempre una società di capitali. La società anonima, con 100 000 franchi di capitale di cui almeno 50 000 liberati, si adatta a un progetto con investitori esterni e impianti pesanti; la Sagl, con 20 000 franchi, a un’officina finanziata dai fondatori. Entrambe si costituiscono per atto pubblico e si iscrivono nel registro di commercio, secondo il Codice delle obbligazioni.
Dal prodotto derivano due parametri finanziari. L’assicurazione di responsabilità civile del prodotto non è un obbligo di legge, ma ogni acquirente serio la esige, e il suo costo dipende dal fascicolo di conformità che siete in grado di mostrare. E le spese di sviluppo aprono l’accesso agli sgravi cantonali: una deduzione supplementare fino al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo e un patent box che riduce fino al 90 per cento l’utile da brevetti, con uno sgravio complessivo limitato al 70 per cento dell’utile imponibile. La riduzione raggiunge il 90 per cento a Zurigo, Zugo e Lucerna e il 60 per cento nel Cantone di Vaud. Il meccanismo è spiegato nel nostro articolo su come aprire una startup SaaS in Svizzera.
Sul fronte del personale, il contratto collettivo dell’industria MEM, rinnovato dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028, copre circa 100 000 collaboratori in circa 530 aziende, ma resta un’opzione facoltativa per le aziende associate a Swissmem e non è di obbligatorietà generale. Chi esegue anche lavori elettrici trova le regole nel nostro articolo su come aprire una ditta di elettricista.
Gli errori di un progetto nel settore macchinari
Il primo è leggere «la marcatura CE non è richiesta in Svizzera» come un’esenzione. Il marchio è facoltativo, la conformità che gli sta dietro no.
Il secondo è apporre il proprio marchio su una macchina importata. Il logo vi rende produttori di quella macchina, con fascicolo tecnico e dichiarazione a vostro nome.
Il terzo è trattare l’usato come se non fosse regolamentato. Una macchina usata, ricondizionata o modificata in modo sostanziale viene immessa in commercio come ogni altra, e il ricondizionamento rende l’officina il suo produttore.
Il quarto è consegnare senza istruzioni nella lingua dell’utilizzatore, che è un difetto esigibile e non una mancanza di servizio.
Il quinto è allestire un’officina con linea di trattamento delle superfici senza approvazione dei piani, quando l’OLL 4 la richiede indipendentemente dallo statuto industriale.
Il sesto è progettare per la direttiva attuale senza un piano per il 20 gennaio 2027, soprattutto se la macchina rientra in una delle sei categorie che richiederanno la valutazione di un organismo terzo.
FAQ: aprire un’azienda di macchinari in Svizzera
La marcatura CE è obbligatoria per vendere una macchina in Svizzera?
No. La Segreteria di Stato dell’economia indica che la marcatura CE non è richiesta in Svizzera. È invece obbligatorio il rispetto della sostanza della direttiva sulle macchine, in virtù dell’art. 2 dell’ordinanza sulle macchine: requisiti essenziali di salute e sicurezza, fascicolo tecnico, valutazione della conformità, dichiarazione di conformità e istruzioni nella lingua dell’utilizzatore. Nella pratica la marcatura viene apposta perché la macchina è venduta anche nell’Unione europea.
Serve un’autorizzazione per aprire un’azienda di macchinari?
Nessuna autorizzazione riguarda l’attività in sé. Gli obblighi gravano sul prodotto e sui locali: conformità di ogni macchina secondo l’ordinanza sulle macchine, approvazione dei piani secondo l’OLL 4 per fonderie, lavorazione del ferro e trattamenti delle superfici, e permesso d’esercizio se l’autorità cantonale assoggetta l’azienda allo statuto industriale.
L’importatore risponde della conformità delle macchine?
Sì. L’importatore deve verificare che valutazione della conformità e documentazione siano state svolte, conservare la dichiarazione di conformità, garantire la consegna delle istruzioni e collaborare con gli organi di esecuzione. Secondo la LSPro gli obblighi gravano sul produttore e, a titolo sussidiario, sull’importatore, sul distributore o sul prestatore di servizi.
Che cosa cambia il 20 gennaio 2027?
Il regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva 2006/42/CE a partire da quella data. La Svizzera ha aperto il 19 settembre 2025 la consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza sulle macchine. Sei categorie di macchine, fra cui i ponti elevatori per veicoli, richiederanno la valutazione della conformità di un organismo terzo, e il testo integra l’apprendimento automatico e la robotica. Nessuna data svizzera di entrata in vigore è stata comunicata.
Si possono vendere macchine usate in Svizzera senza formalità?
No. Secondo la legge sulla sicurezza dei prodotti, immissione in commercio è ogni consegna di un prodotto, a titolo oneroso o gratuito, sia esso nuovo, usato, ricondizionato o modificato in modo sostanziale. Chi ricondiziona una macchina o ne altera le caratteristiche di sicurezza ne diventa il produttore e assume i relativi obblighi documentali.
Si pagano dazi sulle macchine importate in Svizzera?
No. Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera ha soppresso tutti i dazi all’importazione sui prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato, qualunque sia l’origine. L’IVA all’importazione resta dovuta all’8,1 per cento per la maggior parte dei beni e viene recuperata come imposta precedente dall’azienda assoggettata.
Fonti
- Ordinanza sulle macchine (OMacch, RS 819.14), art. 1 a 5
- Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11), art. 2, 3, 5 e 8
- Segreteria di Stato dell’economia, macchine
- Segreteria di Stato dell’economia, accordo sul reciproco riconoscimento Svizzera-UE
- Suva, conformità CE e organismo di valutazione SCESp 0008
- Consiglio federale, consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza sulle macchine, 19 settembre 2025
- Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4, RS 822.114), art. 1
- Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20), art. 66
- Segreteria di Stato dell’economia, soppressione dei dazi sui prodotti industriali
Conclusione
Aprire un’azienda di macchinari in Svizzera non richiede autorizzazioni, ed è proprio per questo che viene sottovalutata. Gli obblighi accompagnano il prodotto per tutta la sua vita: progettazione secondo i requisiti essenziali, fascicolo tecnico che regge un controllo, dichiarazione firmata da chi assume davvero il ruolo di produttore, istruzioni nella lingua dell’utilizzatore, sorveglianza dopo la vendita e un regime che cambia il 20 gennaio 2027.
RISTER – Fiduciaria a Ginevra costituisce la vostra società nell’ambito del nostro servizio di creazione di società e cura poi amministrazione, contabilità, salari e fiscalità. Per parlarne, contattateci.


