Aprire un’agenzia di collocamento in Svizzera richiede un’autorizzazione cantonale rilasciata dal Cantone in cui ha sede l’impresa, e una seconda autorizzazione federale della SECO non appena l’attività diventa transfrontaliera. In Ticino questa seconda autorizzazione non è un’eccezione ma la regola, perché il reclutamento oltre confine è il caso ordinario. L’obbligo di autorizzazione scatta prima di quanto si creda: dieci collocamenti in dodici mesi, o più di dieci contratti di fornitura di personale, oppure 100 000 franchi di cifra d’affari annua.
Indice
- Da quando serve l’autorizzazione
- Collocamento privato o fornitura di personale a prestito
- Due autorizzazioni: quella cantonale e quella federale
- Non confondete la fornitura a prestito con il distacco
- La documentazione e la persona responsabile
- La cauzione
- Dopo l’autorizzazione: CCL, salari e statistica annuale
- Gli errori più frequenti
Da quando serve l’autorizzazione
L’obbligo di autorizzazione non dipende dalle dimensioni dell’impresa ma da soglie precise, fissate dall’ordinanza sul collocamento e applicate in modo uniforme dai Cantoni. Vale sia per chi esercita a titolo principale sia per chi lo fa in modo accessorio.
| Attività | Obbligo di autorizzazione a partire da |
|---|---|
| Collocamento privato | Disponibilità a operare in una pluralità di casi, oppure almeno dieci collocamenti nell’arco di dodici mesi, sempre dietro compenso |
| Fornitura di personale a prestito | Più di dieci contratti di fornitura in dodici mesi, oppure una cifra d’affari annua di almeno 100 000 franchi generata da questa attività |
| Messa a disposizione dei soli titolari o comproprietari | Nessun obbligo di autorizzazione; è possibile chiedere una conferma scritta |
Fonte: ordinanza sul collocamento (RS 823.111), soglie riprese e pubblicate dalle autorità cantonali di esecuzione, agosto 2026.
Il campo di applicazione è più ampio di quanto suggerisca il termine agenzia di collocamento. Vi rientrano l’head hunting e l’executive search, la mediazione di artisti compresa la gestione della loro attività, e le agenzie di modelle e modelli. Chi opera nel calcio necessita inoltre di una licenza rilasciata dalla federazione.
Collocamento privato o fornitura di personale a prestito
Le due attività sono soggette a due autorizzazioni distinte, e la differenza non è terminologica ma economica. Nel collocamento privato mettete in contatto una persona in cerca d’impiego e un datore di lavoro, che concludono poi il contratto di lavoro fra loro. Nella fornitura di personale a prestito assumete voi stessi il lavoratore e lo mettete a disposizione di un’impresa acquisitrice, alla quale cedete le facoltà essenziali di impartire istruzioni.
Nella fornitura a prestito diventate datori di lavoro: salari, oneri sociali, contratto collettivo e cauzione sono a vostro carico. Nel collocamento restate un intermediario remunerato dall’impresa cliente.
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La maggior parte delle agenzie finisce per esercitare entrambe le attività, perché il cliente che oggi assume un quadro a tempo indeterminato domani chiederà un rinforzo temporaneo. Fate redigere uno scopo sociale che copra entrambe già al momento della costituzione. Correggerlo in seguito comporta un passaggio dal notaio, una nuova iscrizione al registro di commercio e una procedura di modifica dell’autorizzazione.
Due autorizzazioni: quella cantonale e quella federale
Le imprese che svolgono attività di collocamento e di fornitura di personale a prestito in Svizzera devono richiedere un’autorizzazione cantonale al Cantone in cui ha sede l’impresa. L’impresa che intende operare anche a livello transfrontaliero deve inoltre ottenere un’autorizzazione federale, rilasciata dalla SECO, che è al tempo stesso autorità di sorveglianza sulle autorità cantonali di esecuzione.
In Ticino la domanda va presentata, tramite i moduli ufficiali e corredata dei documenti richiesti, all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
Importante
Per un’impresa con sede in Ticino, l’autorizzazione federale non è un complemento eventuale. Se reclutate in Italia per collocare in Svizzera, o se mettete a disposizione personale oltre confine, l’attività è transfrontaliera fin dal primo mandato e richiede l’autorizzazione della SECO in aggiunta a quella cantonale. Pianificate le due domande insieme, non l’una dopo l’altra.
Un registro pubblico che i vostri clienti possono consultare
La SECO gestisce, in collaborazione con i Cantoni, l’elenco elettronico ESELC delle agenzie di collocamento privato e delle imprese di fornitura di personale a prestito autorizzate, che conta attualmente più di 7400 imprese. I dati statistici raccolti sono consultabili nell’elenco. Le imprese acquisitrici vi verificano se disponete davvero dell’autorizzazione che dichiarate.
Non confondete la fornitura a prestito con il distacco
È la confusione più costosa per un’impresa italiana che guarda al mercato svizzero, e le due nozioni obbediscono a regimi completamente diversi.
- Fornitura di personale a prestito: assumete il lavoratore in Svizzera e lo mettete a disposizione di un’impresa acquisitrice svizzera. Serve un’autorizzazione, e una cauzione
- Distacco: un’impresa estera invia temporaneamente i propri dipendenti in Svizzera per eseguire una prestazione, restando il loro datore di lavoro. Il regime è quello della notifica e delle condizioni salariali svizzere
La differenza pratica è netta: la fornitura di personale a prestito dall’estero verso la Svizzera è vietata. Un’impresa italiana non può quindi mettere il proprio personale a disposizione di un’azienda svizzera sotto la sua direzione; per operare in questo modo deve costituire un’entità svizzera e ottenere l’autorizzazione. Sul regime del distacco, si veda il nostro articolo dedicato al distacco dei lavoratori in Svizzera.
Aprire la vostra agenzia
Autorizzazione cantonale e federale: due domande, un solo calendario
Uno scopo sociale che non copre la fornitura a prestito riporta dal notaio, e una cauzione costituita tardi ritarda la prima missione. RISTER® costituisce la vostra Sagl o SA con lo scopo adeguato, prepara il dossier di autorizzazione e imposta la gestione salariale che la fornitura di personale richiede fin dal primo mese.
Parlare del vostro progetto
Fiduciaria con sede a Ginevra, 25 anni di esperienza.
La documentazione e la persona responsabile
Il rilascio dell’autorizzazione dipende dall’adempimento di presupposti precisi ed è vincolato a condizioni. Il dossier si compone di due blocchi: i documenti dell’impresa e quelli della persona responsabile, alla quale l’autorizzazione è personalmente legata.
| Blocco | Documenti richiesti | Punto di attenzione |
|---|---|---|
| Impresa | Moduli ufficiali, estratto del registro di commercio con diritto di firma della persona responsabile, contratto di locazione dei locali | La società deve esistere prima del deposito: le due tappe non possono procedere in parallelo |
| Contratti | Contratto tipo di collocamento o di fornitura di personale a prestito, secondo l’autorizzazione richiesta | I contratti devono corrispondere all’autorizzazione domandata, non a un modello generico |
| Persona responsabile | Curriculum, documento d’identità, permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, estratto del registro esecuzioni, estratto del casellario giudiziale, attestazione dell’autorità fiscale, titoli di studio, certificati di lavoro | L’esperienza si dimostra con i certificati di lavoro, non con il curriculum |
| Fornitura a prestito | Attestazione dell’assicurazione infortuni per i lavoratori, atto di cauzione | L’atto di cauzione fa parte della domanda, non è un adempimento successivo |
Fonte: SECO e autorità cantonali di esecuzione, agosto 2026. L’elenco esatto e gli emolumenti variano da un Cantone all’altro.
Gli emolumenti dipendono dal Cantone di sede
Gli emolumenti sono fissati dal Cantone in cui ha sede l’impresa, nel quadro dell’ordinanza federale sugli emolumenti. A titolo di ordine di grandezza, il Cantone di Zurigo pubblica 825 franchi per l’autorizzazione di collocamento privato, 1050 franchi per quella di fornitura di personale a prestito e 1675 franchi per le due insieme. Verificate l’importo applicabile presso l’autorità del vostro Cantone prima di costruire il preventivo.
La cauzione
La cauzione riguarda unicamente la fornitura di personale a prestito, non il collocamento privato. Garantisce i crediti salariali dei lavoratori messi a disposizione ed è fissata in modo graduato: a partire da 50 000 franchi per la fornitura all’interno della Svizzera e da 100 000 franchi quando l’attività si estende oltre confine. La base è l’ordinanza sugli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento.
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La cauzione immobilizza fondi che non finanziano l’esercizio. Nello stesso tempo la fornitura di personale impone di anticipare ogni mese salari e oneri sociali, mentre l’impresa acquisitrice paga a scadenza. Prevedete almeno due mensilità di massa salariale in liquidità, oltre alla cauzione. È questo sfasamento di cassa, e non il capitale minimo, a mettere in difficoltà le agenzie che iniziano.
Dopo l’autorizzazione: CCL, salari e statistica annuale
L’autorizzazione apre un regime di sorveglianza continuo. Tre obblighi pesano poi sull’agenzia e hanno tutti un effetto diretto sui costi.
Il contratto collettivo della fornitura di personale a prestito
Dal momento in cui mettete personale a disposizione, si applica il contratto collettivo di lavoro del settore. Fissa salari minimi, impone contributi alle spese di esecuzione e alla formazione continua e obbliga ad affiliare i lavoratori temporanei alle soluzioni previdenziali previste. Questi oneri entrano nel calcolo del margine fin dalla prima missione fatturata.
La gestione salariale diventa un mestiere a sé
Un’impresa di fornitura di personale gestisce entrate e uscite continue, gradi di occupazione variabili e affiliazioni che cambiano di mese in mese. L’elaborazione dei salari vi è strutturalmente più pesante che in un’azienda con organico stabile. Il nostro servizio di amministrazione generale, contabilità e gestione dei salari copre esattamente questa configurazione.
La statistica annuale, ora tramite EasyGov
Ogni impresa autorizzata comunica annualmente alla SECO i dati della propria attività. Dal gennaio 2026 questi dati statistici possono essere trasmessi tramite EasyGov, lo sportello online per le imprese. La comunicazione condiziona il mantenimento dell’autorizzazione e alimenta al tempo stesso l’elenco pubblico ESELC.
Gli errori più frequenti
- Chiedere solo l’autorizzazione cantonale mentre l’attività è transfrontaliera fin dal primo mandato: in Ticino è il caso ordinario
- Uno scopo sociale che non menziona l’attività, con ritorno dal notaio e nuova iscrizione al registro di commercio
- Presentare la domanda prima della costituzione: l’autorità richiede l’estratto del registro di commercio
- Un’esperienza affermata ma non documentata da certificati di lavoro
- Contratti tipo generici, non corrispondenti al tipo di autorizzazione richiesta
- Mettere a disposizione personale dall’Italia verso la Svizzera credendo di praticare un distacco: la fornitura a prestito dall’estero è vietata
- Costituire la cauzione dopo l’avvio delle prime missioni di fornitura di personale
FAQ: autorizzazione di collocamento e fornitura di personale a prestito
Da quanti collocamenti serve un’autorizzazione?
L’attività è considerata regolare, e quindi soggetta ad autorizzazione, quando è offerta con la disponibilità a operare in una pluralità di casi oppure quando è esercitata almeno dieci volte nell’arco di dodici mesi, sempre dietro compenso. Per la fornitura di personale a prestito la soglia è di più di dieci contratti in dodici mesi oppure di 100 000 franchi di cifra d’affari annua generata da questa attività.
Quando serve l’autorizzazione federale della SECO?
Non appena l’attività è transfrontaliera, cioè quando reclutate all’estero per collocare in Svizzera o quando mettete a disposizione personale oltre confine. Si aggiunge all’autorizzazione cantonale, che resta necessaria e viene rilasciata dal Cantone in cui ha sede l’impresa. La SECO è inoltre autorità di sorveglianza sulle autorità cantonali di esecuzione.
Un’impresa italiana può fornire personale a un’azienda svizzera?
No. La fornitura di personale a prestito dall’estero verso la Svizzera è vietata. Un’impresa italiana che voglia mettere i propri dipendenti a disposizione di un’azienda svizzera sotto la direzione di quest’ultima deve costituire un’entità svizzera e ottenere l’autorizzazione corrispondente. Il distacco è un istituto diverso: l’impresa estera resta datore di lavoro ed esegue una propria prestazione, sotto il regime della notifica e delle condizioni salariali svizzere.
Quanto costa l’autorizzazione?
Gli emolumenti sono fissati dal Cantone di sede nel quadro dell’ordinanza federale sugli emolumenti. Come ordine di grandezza, il Cantone di Zurigo pubblica 825 franchi per il collocamento privato, 1050 franchi per la fornitura di personale a prestito e 1675 franchi per le due autorizzazioni insieme. L’importo applicabile va verificato presso l’autorità del proprio Cantone.
Quando va costituita la cauzione?
Prima della prima missione, e non quando l’attività raggiunge un certo volume. Riguarda unicamente la fornitura di personale a prestito e garantisce i crediti salariali dei lavoratori messi a disposizione. È graduata: a partire da 50 000 franchi per la fornitura all’interno della Svizzera e da 100 000 franchi in caso di attività transfrontaliera. L’atto di cauzione fa parte dei documenti della domanda.
Come si verifica se un’agenzia è autorizzata?
Attraverso l’elenco elettronico ESELC, gestito dalla SECO in collaborazione con i Cantoni, che conta attualmente più di 7400 imprese autorizzate e riporta anche i dati statistici raccolti. È lo strumento con cui un’impresa acquisitrice verifica che il proprio fornitore disponga effettivamente dell’autorizzazione dichiarata.
Fonti
Conclusione
Aprire un’agenzia di collocamento in Svizzera significa gestire due autorizzazioni e un ordine di operazioni che non ammette scorciatoie: prima la società, poi la domanda cantonale, e in parallelo quella federale se l’attività supera il confine. Le soglie scattano a dieci mandati in dodici mesi, la cauzione riguarda solo la fornitura a prestito e va costituita prima della prima missione, e la fornitura di personale dall’estero verso la Svizzera resta vietata.
RISTER® Sàrl, fiduciaria con sede a Ginevra e 25 anni di esperienza, accompagna gli imprenditori lungo tutto il percorso: costituzione, dossier di autorizzazione, contabilità e gestione dei salari. Per inquadrare il vostro progetto, contattateci.



