Aprire una falegnameria o una carpenteria in legno in Svizzera: due CCL, Suva, difetti dal 2026 e legno importato

da | Last updated Oct 14, 2026

Per aprire una falegnameria in Svizzera non servono né un’autorizzazione federale né un diploma: l’iscrizione a registro di commercio è aperta anche a chi non ha l’AFC. Le regole vere arrivano con il primo dipendente e il primo cantiere. In Ticino valgono due contratti collettivi di obbligatorietà generale, uno per il falegname e uno per la costruzione in legno, e la Suva assicura d’obbligo il personale. Dal 1° gennaio 2026 cambiano poi i termini per i difetti, e chi vende mobili in legno massiccio ne dichiara specie e provenienza.

Questa guida segue chi apre una società in Ticino partendo dalla Lombardia o dal Piemonte: quale CCL si applica tra falegnameria e carpenteria, cosa cambia in officina e sul tetto, come trattare il legno importato e come lavorare in Ticino con la ditta italiana prima di aprire la Sagl.

Aprire una falegnameria: nessun titolo obbligatorio

Nessuna legge federale sottopone ad autorizzazione il falegname, l’ebanista o il carpentiere. I testi federali che toccano il mestiere disciplinano altro: l’assicurazione contro gli infortuni, la sicurezza nei cantieri, il legno messo in commercio e i prodotti da costruzione. L’accesso alla professione resta libero.

I titoli esistono comunque, e pesano. L’AFC di falegname dura quattro anni e prevede più indirizzi, tra cui l’ebanisteria: un AFC di ebanista a sé non esiste. Quattro anni anche per l’AFC di carpentiere. Sopra vengono gli attestati professionali e i diplomi federali, fino al maestro falegname ebanista e al maestro carpentiere. Questi titoli non aprono né chiudono la porta del registro di commercio; servono a inquadrare i dipendenti nelle categorie salariali dei contratti collettivi e a dare fiducia ai clienti.

La licenza edilizia, infine, la chiede il committente, non l’artigiano. A Ginevra la legge cantonale sulle costruzioni affida piani e direzione dei lavori a mandatari iscritti in un apposito albo, ma non prevede alcuna iscrizione per l’impresa di falegnameria o di carpenteria.

Il CCL del falegname e il CCL della costruzione in legno

In Ticino la domanda decisiva è che cosa producete. Mobili, serramenti, finestre, cucine e arredamenti d’interni ricadono nel CCL per il mestiere del falegname; tetti, strutture e prefabbricati in legno nel CCL per il settore delle costruzioni in legno. Il Consiglio federale ha esteso entrambi al Ticino: valgono per la vostra ditta dal primo dipendente, che siate o no membri di un’associazione.

Dove lavorate Mobili, serramenti, arredamenti, montaggio Carpenteria e costruzione in legno Obbligatorietà generale fino al
Ticino CCL per il mestiere del falegname CCL per il settore delle costruzioni in legno 31 dicembre 2027 (entrambi)
Svizzera tedesca (per esempio Zurigo, Lucerna, Grigioni) CCL per il mestiere del falegname CCL per il settore delle costruzioni in legno 31 dicembre 2027 (entrambi)
Svizzera romanda: Friburgo, Ginevra, Giura, Giura bernese, Neuchâtel, Vaud, Vallese CCT-SOR CCT-SOR (stessa convenzione) 31 dicembre 2028, più il prepensionamento CCRA-SOR

Fonti: decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2022 (falegname, prorogato il 7 ottobre 2025) e del 14 aprile 2026 (costruzioni in legno, in vigore dal 1° maggio 2026); decreto del 16 gennaio 2025 per la CCT-SOR; SECO, elenco dei CCL di obbligatorietà generale.

Il CCL del falegname

Lo hanno firmato l’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS, in tedesco VSSM) e i sindacati Unia e Syna. Il decreto del Consiglio federale lo estende ai datori di lavoro «che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini», comprese le aziende che eseguono soltanto il montaggio. Le regole che toccano subito la vostra organizzazione:

  • Orario: 2164 ore lorde all’anno, cioè 41,5 ore settimanali in media (art. 7 cpv. 2).
  • Controllo delle ore: obbligatorio per ogni lavoratore, con il saldo comunicato almeno ogni sei mesi; «i controlli delle ore di lavoro devono essere custoditi per cinque anni» (art. 10 cpv. 1).
  • Tredicesima: in dicembre «un intero salario mensile supplementare» (art. 18 cpv. 1).
  • Vacanze: 23 giorni, 28 fino ai 20 anni compiuti e dai 50 anni (art. 32 cpv. 1).

Il personale commerciale e di vendita e gli apprendisti ne sono esclusi, come i mastri falegnami diplomati e i direttori d’azienda. I salari minimi stanno nelle appendici del CCL, aggiornate a ogni modifica del decreto.

Il CCL della costruzione in legno

Il contratto di Holzbau Schweiz ha cambiato campo d’applicazione il 1° maggio 2026: ora «si applica su tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei cantoni Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura e Giura bernese». Copre i «lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno»: tetti, pareti e pavimenti, strutture portanti, isolamento termico, rivestimenti, scale in legno, manutenzione degli elementi prefabbricati e montaggio di pannelli solari integrati nei sistemi in legno.

Ne restano fuori le imprese che fanno esclusivamente semilavorati, ingegneria del legno, parquet, stand fieristici o arredamento di negozi. Il titolare, il coniuge e i parenti non vi sono assoggettati. Il contratto di lavoro va concluso per iscritto e le ore registrate almeno una volta al mese, pena una sanzione convenzionale.

Se fate entrambe le cose

Molte falegnamerie ticinesi montano anche tetti o case in legno. In quel caso conta l’attività effettivamente svolta, ed è una questione da chiarire con le commissioni paritetiche dei due contratti prima di firmare i primi contratti di lavoro, non dopo un controllo.

Un cantiere a Ginevra o in Romandia

Oltre il Giura bernese cambia tutto: falegnameria, ebanisteria e carpenteria rientrano in un’unica convenzione, la CCT-SOR, estesa dal Consiglio federale in sette territori. Il decreto del 16 gennaio 2025, in vigore dal 1° febbraio 2025, ne prolunga l’effetto fino al 31 dicembre 2028. Fissa 41 ore settimanali (art. 12), un periodo di prova di 30 giorni e la consegna del contratto scritto prima dell’inizio del lavoro (art. 6 cpv. 2). Una ditta ticinese che posa una cucina a Ginevra applica queste condizioni ai suoi operai per la durata del lavoro.

In Romandia si aggiunge il prepensionamento CCRA-SOR: nel 2026 il lavoratore versa l’1,25 per cento del salario AVS e il datore di lavoro altrettanto. Per il legno in Ticino questa cassa non esiste. A Ginevra, chi partecipa a un appalto pubblico deve inoltre presentare un’attestazione CCT, rilasciata dall’associazione padronale, o un’attestazione OCIRT.

La vostra falegnameria in Svizzera

Il CCL giusto prima del primo contratto di lavoro

Costituzione della Sagl o della SA e iscrizione a registro di commercio, affiliazione a Suva, cassa di compensazione e cassa pensioni, salari e ore secondo il CCL del falegname o della costruzione in legno, contabilità per commessa: RISTER® mette in piedi la vostra ditta e ne gestisce l’amministrazione, così voi restate in officina.

Richiedere un colloquio
RISTER – Fiduciaria a Ginevra, risposta entro un giorno lavorativo.

Suva: obbligatoria per due motivi

Una falegnameria non sceglie il proprio assicuratore infortuni per i dipendenti: li assicura la Suva, che la legge chiama INSAI. L’art. 66 cpv. 1 LAINF la impone due volte. In officina vale la lettera e, che vi include le «aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro». Sul cantiere vale la lettera b, per le «aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture».

La stessa lettera e esclude alcuni negozi che si limitano a vendere, tra cui i «negozi di decorazione d’interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria». Il rovescio è chiaro: appena l’arredatore fa lavori di falegnameria, i suoi dipendenti passano alla Suva.

Per voi come titolari della Sagl, la Suva gestisce anche l’assicurazione facoltativa dei datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati presso di lei (art. 66 cpv. 4 LAINF).

Il tetto e la polvere

I due rischi del mestiere hanno regole scritte e precise. Per i lavori in quota è l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr); per la polvere sono i valori limite pubblicati dalla Suva.

Sul tetto: le soglie dell’OLCostr

Prima ancora del cantiere, chi si impegna come appaltatore «deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro» (art. 3 cpv. 3), e prima dell’inizio dei lavori deve esserci un piano di sicurezza scritto, che disciplini anche l’organizzazione d’emergenza (art. 4). Sul tetto contano poi le altezze:

  • Oltre 2 m: «Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m» (art. 41 cpv. 1); i punti non protetti richiedono una protezione laterale (art. 23 cpv. 1).
  • Oltre 3 m: «occorre installare un ponteggio di facciata» (art. 26 cpv. 1).
  • Elementi prefabbricati di tetti e solette: oltre 3 m di caduta servono reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta «su tutta la superficie» (art. 27 cpv. 1), controllati a vista ogni giorno (cpv. 2); sugli elementi si sale solo quando sono fissati (art. 28).
  • Pendenza oltre 60°: si lavora soltanto da ponteggi o piattaforme di lavoro elevabili (art. 41 cpv. 3).
  • Lavori brevi, meno di due giorni per una persona: protezioni dai 3 m, dai 2 m se c’è pericolo di scivolamento, e in ogni caso la fune di sicurezza fino a 60° di pendenza (art. 46).

Prima di salire si verifica anche che la copertura regga; se non è certo, la si tratta come non resistente alla rottura (art. 44).

In officina: la polvere di legno

La Suva fissa a 2 mg/m³ il valore limite per le polveri di legno sospese nell’aria. Chi le inala spesso, in particolare quelle di faggio, di quercia e di alcuni legni tropicali, corre un rischio più alto di tumore delle fosse nasali e dei seni paranasali: per la Suva sono polveri cancerogene. Levigatura e fresatura superano spesso il limite se manca l’aspirazione alla fonte.

Ne seguono tre scelte d’acquisto: aspiratori della classe di polvere H per faggio e quercia, maschere FFP3 per queste essenze e FFP2 per i lavori polverosi correnti. Attenzione alle macchine usate comprate oltre confine: i vecchi impianti di aspirazione con il ventilatore nella parte dell’aria non filtrata non sono più lo stato della tecnica e, per le polveri cancerogene, non sono più ammessi.

Il caso: da Como a una Sagl a Mendrisio

Un falegname di Como, titolare di una piccola ditta italiana di serramenti, apre una Sagl a Mendrisio con un laboratorio e due dipendenti. Fabbrica finestre e arredamenti d’interni: la sua Sagl rientra nel CCL per il mestiere del falegname, esteso al Ticino. Per i due dipendenti calcola le paghe su 41,5 ore settimanali in media, registra le ore di ciascuno, comunica il saldo almeno ogni sei mesi e conserva i controlli per cinque anni. In dicembre versa la tredicesima.

Un collega con lo stesso laboratorio a Ginevra verserebbe in più i contributi di prepensionamento CCRA-SOR; a Mendrisio questa voce non c’è, perché in Ticino la cassa non copre il legno. I due dipendenti sono assicurati presso la Suva, e il rovere che il titolare compra in Lombardia e porta lui stesso in Svizzera fa della Sagl un operatore ai sensi dell’ordinanza sul commercio di legno, con un sistema di dovuta diligenza da tenere.

Resta il cantiere già acquisito a Lugano dalla ditta di Como, con i suoi operai italiani. Lì è l’impresa italiana a distaccare personale: notifica l’impiego per scritto e attende otto giorni prima di cominciare (art. 6 LDist). Il caso mostra la scelta reale per chi parte dal confine: una sola struttura in Ticino per tutti i lavori svizzeri, oppure due imprese con due regimi da gestire in parallelo.

Lavorare in Ticino dall’Italia

Una falegnameria italiana può montare in Ticino senza sede svizzera, ma ogni impiego si annuncia prima. Il datore di lavoro notifica all’autorità cantonale, «per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego», l’identità e il salario delle persone distaccate, l’attività e il luogo dei lavori (art. 6 cpv. 1 LDist). E «il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego» (art. 6 cpv. 3 LDist).

Per la posa di serramenti, cucine o carpenterie la durata non conta: nell’«edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia» la notifica è dovuta anche per un solo giorno (art. 6 cpv. 2 lett. a ODist). Solo i casi urgenti, come riparazioni o eventi imprevedibili, permettono di cominciare prima degli otto giorni, «ma al più presto il giorno della notifica» (art. 6 cpv. 3 ODist).

Durante la missione, gli operai distaccati hanno diritto alle condizioni minime del CCL di obbligatorietà generale del loro ramo: entrambi i decreti ticinesi lo prevedono espressamente con un rinvio alla legge sui lavoratori distaccati. La procedura passo per passo è nella nostra guida alla notifica del distacco.

Dichiarazione del legno e legno importato

Il legno ha due regole proprie, spesso ignorate da chi apre una falegnameria in Svizzera. La prima riguarda il cliente privato, la seconda il fornitore.

Vendere un mobile in legno massiccio

La legge sulla protezione dell’ambiente è breve: «Chi fornisce legno o prodotti da esso derivati ai consumatori deve dichiarare il tipo e la provenienza del legno» (art. 35g cpv. 2 LPAmb). L’ordinanza federale sulla dichiarazione del legno (RS 944.021) precisa che cosa indicare: il nome commerciale del legno, i dati per risalire al suo nome scientifico e il paese in cui è stato raccolto. Con più di tre essenze bastano le tre principali; un’impiallacciatura che riveste la superficie va dichiarata anch’essa.

Per l’ebanista c’è una semplificazione utile. Chi vende prodotti fabbricati a pezzo unico o in piccola serie fino a 50 pezzi può informare il cliente con un documento commerciale che accompagna l’offerta, indicando per ogni essenza i paesi di provenienza in base agli acquisti dell’anno precedente (art. 4 cpv. 3). L’elenco dei prodotti soggetti comprende tra l’altro i mobili e le sedie con componenti principali in legno massiccio, i pali e le travi in legno massiccio e le scandole; pannelli, finestre e porte non vi figurano. I controlli spettano all’Ufficio federale del consumo, che in caso di violazione fattura 200 franchi l’ora.

Importare il legno: operatore o commerciante

L’Ordinanza sul commercio di legno (OCoL) distingue due ruoli. È «commerciante» chi acquista o rivende legno «già immesso sul mercato»: la falegnameria che compra pannelli e segati da un grossista svizzero conserva per cinque anni i documenti che ne garantiscono la tracciabilità (art. 9). È invece «operatore» chi «commercializza per la prima volta» il legno in Svizzera, e quindi anche la ditta che importa da sé il rovere dalla Francia, il noce dall’Italia o un legno tropicale.

L’operatore deve «applicare un sistema di dovuta diligenza» (art. 4 cpv. 1): raccolta di informazioni, valutazione e attenuazione del rischio, con una documentazione da conservare cinque anni (art. 8). Due precisazioni dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): il regolamento europeo sulla deforestazione non si applica in Svizzera, ma vincola le imprese svizzere che esportano nell’UE i prodotti interessati, dal 30 dicembre 2026 per le grandi e dal 30 giugno 2027 per le piccole. E l’OCoL è in revisione, per alleggerire la diligenza sul legno proveniente dall’UE; la data di entrata in vigore non è ancora nota.

Difetti dal 2026: mobile, cucina, tetto

La revisione del Codice delle obbligazioni sui difetti di costruzione, in vigore dal 1° gennaio 2026, non tratta tutti i lavori del legno allo stesso modo. Il criterio è se l’opera è immobiliare, integrata in un immobile o libera.

Opera Termine per segnalare il difetto Difetto scoperto più tardi Prescrizione
Mobile libero (tavolo, armadio, credenza) Appena lo consenta l’ordinario corso degli affari (art. 367 cpv. 1) Avviso appena scoperto (art. 370 cpv. 3) 2 anni dalla consegna (art. 371 cpv. 1)
Cucina o arredamento integrato nell’edificio 60 giorni, se il difetto ha causato difetti dell’opera immobiliare (art. 367 cpv. 1bis lett. a) 60 giorni dalla scoperta, alla stessa condizione (art. 370 cpv. 4) 5 anni alla stessa condizione, altrimenti 2 (art. 371 cpv. 1)
Carpenteria, serramenti posati, scale, parquet 60 giorni (art. 367 cpv. 1bis) 60 giorni dalla scoperta (art. 370 cpv. 4) 5 anni dalla consegna (art. 371 cpv. 2)

Fonte: Codice delle obbligazioni, art. 367 a 371, nel testo della legge federale del 20 dicembre 2024 sui difetti di costruzione, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Per l’opera immobiliare il testo è netto: «Nel caso di un’opera immobiliare il termine per segnalare i difetti è di 60 giorni. La pattuizione di termini più brevi è inefficace» (art. 367 cpv. 1bis CO). Inoltre «è nullo il patto avente per scopo di limitare o escludere preventivamente il diritto alla riparazione gratuita se riguarda il difetto di una costruzione» (art. 368 cpv. 2bis CO), e i cinque anni di prescrizione non possono essere ridotti a svantaggio del committente (art. 371 cpv. 3 CO).

Le condizioni generali con «difetti da segnalare entro otto giorni» non reggono più per tetti, finestre e scale. Per il tavolo venduto al privato, invece, i 60 giorni non si applicano: restano i due anni. Consegnate ogni lavoro con un verbale scritto, perché da quella data partono tutti i termini.

L’ipoteca legale degli artigiani

Il carpentiere e il falegname che posano su un fondo hanno una garanzia sul fondo stesso: gli artigiani che hanno fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione possono ottenere un’ipoteca legale, che il debitore sia il proprietario, un altro imprenditore o un conduttore (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC). Il termine è corto: «L’iscrizione dev’essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro» (art. 839 cpv. 2 CC).

Due dettagli cambiano l’esito. Se lavorate per un inquilino, l’ipoteca sussiste «soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all’esecuzione dei lavori» (art. 837 cpv. 2 CC). E nessun contratto di subappalto può togliervela, perché «gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale» (art. 837 cpv. 3 CC).

Consiglio di RISTER

Annotate per ogni commessa la data in cui avete finito di posare, non quella della fattura. I quattro mesi dell’ipoteca decorrono dal compimento del lavoro: con un elenco dei crediti aperti per cantiere vedete in tempo quando bisogna agire. Per un inquilino, chiedete il consenso scritto del proprietario prima di cominciare.

Sagl o SA e contabilità per cantiere

Quasi tutte le falegnamerie partono come Sagl, con uno o due soci; la SA ha senso quando la ditta cresce o punta ad appalti importanti. Le tappe fino all’iscrizione a registro di commercio sono descritte nella nostra pagina sulla creazione di società.

Dal primo giorno la contabilità deve seguire ogni commessa: ore registrate per lavoratore come chiede il CCL, acconti e saldi per cantiere, data di fine lavori per l’ipoteca, documenti di tracciabilità del legno conservati cinque anni. Se la vostra impresa esegue anche opere murarie, il contratto nazionale mantello, la responsabilità solidale e la LEPICOSC ticinese sono trattati nella guida per aprire un’impresa edile; per l’albo ticinese, chiedete alla Commissione di vigilanza LEPICOSC se la vostra attività vi rientra.

Prima del primo cantiere

CCL individuato (falegname o costruzione in legno) e contratti di lavoro scritti; affiliazione alla Suva; sistema di registrazione delle ore; piano di sicurezza per i lavori in quota; aspirazione di classe H se lavorate faggio o quercia; documento commerciale con essenze e provenienze per i mobili in legno massiccio; condizioni generali adeguate ai 60 giorni.

FAQ: aprire una falegnameria in Svizzera

Serve un titolo per aprire una falegnameria in Svizzera?

No, nessuna legge federale richiede un AFC, un attestato o un diploma per aprire una falegnameria, un’ebanisteria o una carpenteria. I titoli esistono (AFC di falegname con indirizzo ebanisteria, AFC di carpentiere, maestro con diploma federale) e servono a classificare i dipendenti nei contratti collettivi e a rassicurare i clienti. L’iscrizione della Sagl a registro di commercio non ne dipende.

Quale CCL si applica in Ticino?

Dipende dal lavoro: il CCL per il mestiere del falegname vale per mobili, serramenti, finestre, cucine e montaggio; il CCL per il settore delle costruzioni in legno per tetti, strutture e prefabbricati. Entrambi sono di obbligatorietà generale in Ticino fino al 31 dicembre 2027. Il CCL del falegname prevede tra l’altro 41,5 ore settimanali in media e il controllo delle ore conservato cinque anni. Il prepensionamento romando CCRA-SOR non copre il legno in Ticino.

La Suva è obbligatoria?

Sì, per i dipendenti di una falegnameria l’assicurazione infortuni presso la Suva è obbligatoria e non si può scegliere un altro assicuratore. L’art. 66 cpv. 1 LAINF vi include le aziende che lavorano il legno a macchina (lett. e) e quelle dell’industria edilizia (lett. b), quindi sia l’officina sia il cantiere. Il titolare può assicurarsi a titolo facoltativo presso la Suva.

Cosa deve dichiarare chi vende un mobile in legno massiccio?

Chi vende a un privato un mobile in legno massiccio deve dichiarare l’essenza e la provenienza del legno (art. 35g cpv. 2 LPAmb e ordinanza RS 944.021). Per pezzi unici o serie fino a 50 pezzi basta un documento commerciale che accompagna l’offerta, con i paesi di provenienza di ogni essenza secondo gli acquisti dell’anno precedente. I controlli li fa l’Ufficio federale del consumo.

Quanto tempo ha il cliente per segnalare un difetto?

Dal 1° gennaio 2026 il cliente ha 60 giorni per segnalare i difetti di un’opera immobiliare come un tetto, una scala o finestre posate (art. 367 cpv. 1bis CO), e un termine contrattuale più breve è inefficace. La stessa regola vale per una cucina integrata se il suo difetto ha causato difetti dell’edificio. Per un mobile libero resta la regola generale, con prescrizione di due anni dalla consegna.

Un’impresa italiana può montare in Ticino?

Sì, un’impresa italiana può montare serramenti, cucine o carpenterie in Ticino se notifica ogni impiego prima del suo inizio e attende otto giorni (art. 6 LDist). Nel ramo dell’edilizia la notifica è dovuta qualunque sia la durata; solo i casi urgenti come le riparazioni possono iniziare il giorno della notifica. Durante la missione si applicano ai suoi operai le condizioni minime del CCL di obbligatorietà generale.

Fonti

Conclusione

Una falegnameria in Svizzera si apre senza titolo e senza autorizzazione, ma la carta dei contratti collettivi va letta prima di assumere: in Ticino il CCL del falegname per mobili e serramenti, quello della costruzione in legno per tetti e strutture, in Romandia la CCT-SOR con il prepensionamento. Suva, soglie dell’OLCostr, polveri di faggio e quercia, dichiarazione del legno e diligenza sul legno importato entrano nella ditta fin dal primo giorno, e le condizioni generali devono tenere conto dei 60 giorni in vigore dal 2026. RISTER accompagna falegnami e carpentieri nella costituzione della società e poi nei salari, nella contabilità e nell’IVA, con una direzione guidata da Andrés Taracido, 25 anni di esperienza al fianco delle PMI svizzere.

Andrés Taracido, esperto fiduciario a Ginevra
Scritto da

Andrés Taracido

Esperto principale di RISTER®, fiduciario a Ginevra. Diploma federale di esperto in finanza e investimenti, CIWM, STEP/TEP, CAS in fiscalità delle PMI, membro IAF.

Oltre 25 anni di esperienza nell'affiancamento di imprenditori, PMI e strutture internazionali: costituzione di società, fiscalità, amministrazione e gestione in Svizzera.