{"id":237635,"date":"2026-11-06T09:00:00","date_gmt":"2026-11-06T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rister.ch\/?p=237635"},"modified":"2026-11-06T16:41:35","modified_gmt":"2026-11-06T15:41:35","slug":"gestione-patrimoniale-immobiliare-svizzera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/gestione-patrimoniale-immobiliare-svizzera\/","title":{"rendered":"Aprire una societ\u00e0 di gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera: FINMA, fondi immobiliari, Lex Koller e Ticino"},"content":{"rendered":"<div class=\"intro-box\">\n<p>Chi vuole aprire una societ\u00e0 di gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera si chiede prima di tutto se serve un&#8217;autorizzazione della FINMA. Dipende da cosa gestite. Un immobile detenuto direttamente dal vostro cliente non figura nell&#8217;elenco degli strumenti finanziari dell&#8217;art. 3 lett. a LSerFi, e la sua gestione non \u00e8, secondo il testo della legge, gestione patrimoniale. Con un fondo immobiliare, una SICAV o quote di fondi cambia tutto: autorizzazione prima dell&#8217;iscrizione, 200 000 franchi di capitale per la gestione collettiva, due dirigenti. In Ticino, inoltre, amministrare immobili per terzi richiede l&#8217;autorizzazione di fiduciario immobiliare.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"table-of-contents\">\n<h3>Indice<\/h3>\n<ol>\n<li><a href=\"#mestiere\">Il mestiere e i suoi vicini<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#strumento-finanziario\">Un immobile non \u00e8 uno strumento finanziario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#bascula\">Quando il mandato immobiliare diventa gestione patrimoniale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#gestione-collettiva\">Gestione collettiva: fondo immobiliare, SICAV e FINMA<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#ticino\">Ticino: l&#8217;autorizzazione di fiduciario immobiliare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#lex-koller\">Lex Koller: i vostri clienti e i vostri veicoli<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#riciclaggio\">Riciclaggio: i flussi di acquisto e vendita<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#costituzione\">Costituire la societ\u00e0<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#dall-italia\">Aprire la societ\u00e0 dall&#8217;Italia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#errori\">Sei errori da evitare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">FAQ<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h2 id=\"mestiere\">Il mestiere e i suoi vicini<\/h2>\n<p>La societ\u00e0 di asset management immobiliare decide per il proprietario acquisti, cessioni, lavori e obiettivi di rendimento, e controlla l&#8217;amministrazione. Locazioni e inquilini restano all&#8217;amministratore di immobili, tema di un altro articolo.<\/p>\n<p>Il promotore fa costruire e vende (guida sul <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/promotore-immobiliare-svizzera\/\">promotore immobiliare in Svizzera<\/a>); il gestore patrimoniale gestisce titoli con l&#8217;autorizzazione della FINMA (articolo sul <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/gestore-patrimoniale-svizzera-finma\/\">gestore patrimoniale in Svizzera<\/a>). Quest&#8217;ultimo confine decide se la vostra societ\u00e0 va autorizzata prima dell&#8217;iscrizione a registro di commercio.<\/p>\n<h2 id=\"strumento-finanziario\">Gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera: un immobile non \u00e8 uno strumento finanziario<\/h2>\n<p>Paradosso: per la legge, \u00abgestione patrimoniale\u00bb significa gestire titoli, non immobili. La legge sui servizi finanziari (LSerFi) definisce come servizio finanziario \u00abla gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale)\u00bb (art. 3 lett. c n. 3 LSerFi). Tutto dipende quindi dall&#8217;elenco degli strumenti finanziari dell&#8217;art. 3 lett. a.<\/p>\n<p>L&#8217;elenco comprende titoli di partecipazione come le azioni, titoli di credito, \u00able quote in investimenti collettivi di capitale\u00bb, prodotti strutturati, derivati, alcuni depositi e obbligazioni di prestito. Nessun immobile. La legge sugli istituti finanziari (LIsFi) segue la stessa logica: \u00e8 gestore patrimoniale chiunque, \u00aba nome e per conto di un cliente, pu\u00f2 disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente\u00bb ai sensi dell&#8217;art. 3 lett. c n. 1 a 4 LSerFi (art. 17 cpv. 1 LIsFi).<\/p>\n<p>Secondo il testo della legge, un mandato che riguarda soltanto immobili detenuti direttamente dal cliente non ha per oggetto strumenti finanziari e non rientra nell&#8217;autorizzazione di gestore patrimoniale.<\/p>\n<div class=\"important-box\">\n<h4>Importante<\/h4>\n<p>\u00c8 una lettura del testo della LSerFi e della LIsFi, non una presa di posizione della FINMA. Per un mandato misto, immobili e titoli, fate verificare l&#8217;analisi da un avvocato o dalla FINMA prima di firmare.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"bascula\">Quando il mandato immobiliare diventa gestione patrimoniale<\/h2>\n<p>Conta una sola domanda: il mandato comprende beni che figurano nell&#8217;elenco dell&#8217;art. 3 lett. a LSerFi?<\/p>\n<div class=\"rister-table-wrap\">\n<table class=\"rister-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Cosa gestite per il cliente<\/th>\n<th>Strumento finanziario secondo la LSerFi?<\/th>\n<th>Regime della vostra societ\u00e0<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Fondi iscritti a registro fondiario a nome del cliente<\/td>\n<td>No, nessun immobile nell&#8217;art. 3 lett. a<\/td>\n<td>Fuori dall&#8217;autorizzazione di gestore patrimoniale, secondo il testo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Quote di fondi immobiliari o azioni di SICAV immobiliari<\/td>\n<td>S\u00ec, quote di investimenti collettivi (n. 3)<\/td>\n<td>Gestore patrimoniale (art. 17 LIsFi) se l&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 professionale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Azioni di societ\u00e0 immobiliari che sono valori mobiliari<\/td>\n<td>S\u00ec, titoli di partecipazione (n. 1)<\/td>\n<td>Gestore patrimoniale se l&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 professionale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Un fondo o una SICAV di cui prendete le decisioni di investimento<\/td>\n<td>Gestite un investimento collettivo<\/td>\n<td>Gestore di patrimoni collettivi (art. 24 LIsFi), salvo soglie dell&#8217;art. 24 cpv. 2<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p class=\"rister-caption\">Fonte: LSerFi (RS 950.1) art. 3, LIsFi (RS 954.1) art. 17 e 24, versioni in vigore al 1\u00b0 ottobre 2026.<\/p>\n<\/div>\n<p>L&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 professionale oltre una delle soglie dell&#8217;art. 19 dell&#8217;ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi): ricavo lordo annuo superiore a 50 000 franchi, oltre 20 controparti, o facolt\u00e0 illimitata di disporre di valori di terzi oltre 5 milioni di franchi. L&#8217;eccezione per chi gestisce soltanto patrimoni di persone con cui ha legami economici o familiari (art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi) cade con il primo cliente esterno.<\/p>\n<p>Il gestore patrimoniale ha bisogno dell&#8217;autorizzazione della FINMA, di 100 000 franchi di capitale \u00abversato in contanti\u00bb (art. 22 cpv. 1 LIsFi) e di un organismo di vigilanza (art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi). Al 29 ottobre 2026 ce ne sono quattro: AOOS a Zurigo, OSFINcontrol a Zugo, OSIF e SO-FIT a Ginevra. La denominazione \u00abgestore patrimoniale\u00bb \u00e8 riservata a chi ha l&#8217;autorizzazione (art. 13 cpv. 2 LIsFi).<\/p>\n<div class=\"rister-cta-inline\">\n<p class=\"rister-cta-kicker\">La vostra societ\u00e0 di gestione immobiliare in Svizzera<\/p>\n<p class=\"rister-cta-title\">Una societ\u00e0 calibrata sui vostri mandati<\/p>\n<p>Costituzione della Sagl o della SA e iscrizione a registro di commercio, scopo sociale che descrive correttamente la gestione di immobili, rappresentanza da parte di una persona domiciliata in Svizzera finch\u00e9 vivete all&#8217;estero, domiciliazione, fatturazione degli onorari di gestione, IVA e contabilit\u00e0: RISTER\u00ae mette in piedi e amministra la vostra societ\u00e0 mentre firmate i primi mandati.<\/p>\n<p>    <a class=\"rister-cta-button\" href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/contatto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richiedere un colloquio<\/a><br \/>\n    <span class=\"rister-cta-note\">RISTER \u2013 Fiduciaria a Ginevra, risposta entro un giorno lavorativo.<\/span>\n<\/div>\n<h2 id=\"gestione-collettiva\">Gestione collettiva: fondo immobiliare, SICAV e FINMA<\/h2>\n<p>Un fondo immobiliare \u00e8 gestione collettiva, sotto vigilanza diretta della FINMA. Gli investimenti collettivi sono \u00abpatrimoni accumulati da pi\u00f9 investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto\u00bb (art. 7 cpv. 1 della legge sugli investimenti collettivi, LICol). \u00abI fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari\u00bb (art. 58 LICol).<\/p>\n<p>Investono in beni fondiari, societ\u00e0 immobiliari controllate ai due terzi e fino al 25 per cento in altri fondi (art. 59 cpv. 1 LICol). Il veicolo stesso \u00e8 soggetto ad autorizzazione: \u00abChiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un&#8217;autorizzazione della FINMA\u00bb (art. 13 cpv. 1 LICol). La SICAV, societ\u00e0 \u00abil cui scopo esclusivo consiste nell&#8217;investimento collettivo di capitale\u00bb (art. 36 cpv. 1 lett. d LICol), si iscrive a registro di commercio solo dopo l&#8217;autorizzazione (art. 13 cpv. 5 LICol).<\/p>\n<h3>La vostra societ\u00e0 come gestore di patrimoni collettivi<\/h3>\n<p>Chi gestisce a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di investimenti collettivi \u00e8 gestore di patrimoni collettivi (art. 24 cpv. 1 LIsFi):<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Forma<\/strong>: con sede in Svizzera, i gestori \u00abrivestono la forma giuridica di una societ\u00e0 commerciale\u00bb (art. 25 LIsFi).<\/li>\n<li><strong>Capitale<\/strong>: il capitale minimo \u00abdeve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente\u00bb (art. 42 cpv. 1 OIsFi).<\/li>\n<li><strong>Organizzazione<\/strong>: firma a due, gestione di almeno due persone, organo di alta direzione, una persona domiciliata in Svizzera negli organi (art. 37 OIsFi).<\/li>\n<li><strong>Vigilanza<\/strong>: della FINMA stessa, senza organismo di vigilanza (art. 61 cpv. 3 LIsFi).<\/li>\n<li><strong>Calendario<\/strong>: per gli istituti finanziari vale la regola \u00abNon possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l&#8217;autorizzazione\u00bb (art. 5 cpv. 2 LIsFi).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Le soglie che vi lasciano nel regime individuale<\/h3>\n<p>Con investitori qualificati restate gestori patrimoniali ai sensi dell&#8217;art. 17 se gestite al massimo 100 milioni di franchi, effetto leva compreso, oppure 500 milioni senza leva e senza diritto di riscatto per i primi cinque anni (art. 24 cpv. 2 lett. a LIsFi). Per un fondo immobiliare la seconda via \u00e8 chiusa, perch\u00e9 negli investimenti collettivi aperti gli investitori vantano \u00abun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario\u00bb (art. 8 cpv. 2 LICol). Resta il tetto di 100 milioni.<\/p>\n<div class=\"conseil-rister\">\n<h4>Consiglio di RISTER<\/h4>\n<p>Pensate alla gestione collettiva gi\u00e0 alla costituzione, anche se arriver\u00e0 fra anni: 200 000 franchi interamente versati e due dirigenti non si improvvisano. Molti fondatori tengono la prima societ\u00e0 per i mandati diretti e ne creano una seconda per il fondo, iscritta solo dopo l&#8217;autorizzazione.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"ticino\">Ticino: l&#8217;autorizzazione di fiduciario immobiliare<\/h2>\n<p>In Ticino, l&#8217;amministrazione di immobili per conto di terzi \u00e8 un&#8217;attivit\u00e0 di fiduciario immobiliare soggetta ad autorizzazione cantonale. La Legge sull&#8217;esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) dispone: \u00abLe attivit\u00e0 di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione\u00bb (art. 1 cpv. 1). L&#8217;autorizzazione \u00abpu\u00f2 essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale\u00bb (art. 1 cpv. 2).<\/p>\n<p>L&#8217;art. 4 elenca le attivit\u00e0 del fiduciario immobiliare. Tre toccano da vicino l&#8217;asset manager:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Lettera b<\/strong>: l&#8217;\u00abintermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti societ\u00e0 immobiliari\u00bb.<\/li>\n<li><strong>Lettera d<\/strong>: l&#8217;\u00abamministrazione di immobili e di societ\u00e0 immobiliari\u00bb.<\/li>\n<li><strong>Lettera e<\/strong>: la \u00abconsulenza e conduzione di promozioni immobiliari\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La sola strategia di portafoglio non \u00e8 nominata. \u00abL&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza pu\u00f2 accertare, nei casi dubbi, se una determinata attivit\u00e0 professionale soggiace alla presente legge\u00bb (art. 10): chiedetelo prima di firmare il primo mandato ticinese. L&#8217;art. 7 lett. b esclude collaboratori e dirigenti di \u00abimprese soggette, quali gerenti di fondi d&#8217;investimento, alla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale\u00bb, per l&#8217;attivit\u00e0 svolta nell&#8217;ambito di quella legge: scritto nel 2009, non dice se copra il gestore di patrimoni collettivi autorizzato oggi secondo la LIsFi. Anche questo va chiesto all&#8217;autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Se la vostra attivit\u00e0 rientra nella legge, le persone giuridiche possono esercitare solo \u00abse al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato; egli deve svolgere l&#8217;attivit\u00e0 professionale nell&#8217;azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio\u00bb (art. 6 cpv. 1). Nella Sagl deve essere almeno un gerente (art. 6 cpv. 2 lett. e). Il fiduciario deve avere un titolo riconosciuto e aver \u00abcompiuto un periodo di due anni di pratica in Svizzera in una fiduciaria nel ramo per il quale si domanda l&#8217;autorizzazione\u00bb (art. 8 cpv. 1 lett. d). Senza iscrizione all&#8217;albo, la multa arriva a 50 000 franchi (art. 23 cpv. 1).<\/p>\n<h2 id=\"lex-koller\">Lex Koller: i vostri clienti e i vostri veicoli<\/h2>\n<p>La legge federale sull&#8217;acquisto di fondi da parte di persone all&#8217;estero (LAFE), la Lex Koller, pesa due volte su una societ\u00e0 di asset management fondata da uno straniero. \u00abPer l&#8217;acquisto di fondi, le persone all&#8217;estero devono chiedere un&#8217;autorizzazione all&#8217;autorit\u00e0 cantonale competente\u00bb (art. 2 cpv. 1 LAFE), salvo in particolare per il fondo che serve come stabilimento permanente di un&#8217;impresa (art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE).<\/p>\n<p>Per i clienti conta il domicilio, non il passaporto: un italiano domiciliato a Lugano non \u00e8 persona all&#8217;estero, lo stesso domiciliato a Milano s\u00ec (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE). Passare per una societ\u00e0 non cambia nulla: \u00e8 acquisto di un fondo anche quello di una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo \u00e8 l&#8217;acquisto di fondi, \u00abnella misura in cui le quote di questa persona giuridica non sono quotate in una borsa in Svizzera\u00bb (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE). Secondo le istruzioni dell&#8217;Ufficio federale di giustizia, una persona all&#8217;estero pu\u00f2 comprare uffici, negozi o alberghi anche come investimento, ma di regola non abitazioni.<\/p>\n<p>Nei vostri veicoli, la posizione preponderante di persone all&#8217;estero \u00e8 presunta oltre un terzo del capitale o dei voti (art. 6 cpv. 2 LAFE); in un fondo immobiliare, \u00abse esso \u00e8 amministrato ai sensi della presente legge da una persona all&#8217;estero e se la direzione del fondo \u00e8 una persona all&#8217;estero\u00bb (art. 6 cpv. 4 LAFE). Verificatelo prima di promettere un fondo residenziale.<\/p>\n<h2 id=\"riciclaggio\">Riciclaggio: i flussi di acquisto e vendita<\/h2>\n<p>Dal 1\u00b0 ottobre 2026 la legge sul riciclaggio di denaro (LRD) vale per i consulenti che, \u00aba titolo professionale, partecipano per conto di terzi a transazioni finanziarie, compresa l&#8217;organizzazione di mezzi\u00bb, in relazione con \u00abla vendita o l&#8217;acquisto di un fondo\u00bb (art. 2 cpv. 3bis lett. a LRD). L&#8217;asset manager che organizza il finanziamento di un acquisto per il cliente pu\u00f2 rientrarvi.<\/p>\n<p>Sono esclusi i trasferimenti sotto i cinque milioni pagati solo tramite banche o intermediari finanziari (art. 2 cpv. 4ter lett. b LRD) e l&#8217;abitazione per uso proprio (lett. c): non un immobile commerciale da 9 milioni. Il consulente si affilia a un organismo di autodisciplina; chi aiuta a trasferire valori di terzi \u00e8 intermediario finanziario (art. 2 cpv. 3 LRD).<\/p>\n<h2 id=\"costituzione\">Costituire la societ\u00e0<\/h2>\n<p>Per immobili detenuti direttamente basta spesso la Sagl con 20 000 franchi liberati; la SA, con 100 000 franchi di cui 50 000 liberati, rassicura di pi\u00f9 gli investitori istituzionali. Le tappe fino al registro di commercio sono descritte nella nostra pagina sulla <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/creazione-societa-ginevra\/\">creazione di societ\u00e0<\/a>.<\/p>\n<p>Qualunque sia il passaporto, il CO dispone: \u00abLa societ\u00e0 deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore\u00bb (art. 814 cpv. 3 CO, per la Sagl); per la SA, un membro del consiglio d&#8217;amministrazione o un direttore (art. 718 cpv. 4 CO).<\/p>\n<h3>Un caso: un gestore milanese apre a Lugano<\/h3>\n<p>Un gestore con quattordici anni di asset management immobiliare a Milano si trasferisce a Lugano con un permesso ALC e costituisce una Sagl. Il primo mandato viene da una SA luganese di una famiglia domiciliata in Ticino: la strategia di sei stabili a Lugano e Mendrisio, valutati 70 milioni di franchi, pi\u00f9 l&#8217;amministrazione corrente di due edifici commerciali. Gli immobili sono della SA: secondo il testo della LSerFi, nessuno strumento finanziario.<\/p>\n<p>L&#8217;amministrazione dei due edifici rientra invece nell&#8217;art. 4 lett. d LFid, e il gestore non ha due anni di pratica in Svizzera. Entra come gerente un socio con diploma federale di fiduciario immobiliare e autorizzazione, e la firma collettiva a due comprende sempre la sua (art. 6 cpv. 4 LFid); per la sola strategia il gestore interpella l&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza. Un cliente domiciliato a Milano vorrebbe appartamenti ad Ascona come investimento: un collocamento di capitali non ammesso (art. 12 lett. a LAFE). Il gestore gli propone un immobile commerciale a Lugano.<\/p>\n<h2 id=\"dall-italia\">Aprire una societ\u00e0 di gestione patrimoniale immobiliare dall&#8217;Italia<\/h2>\n<p>Il cittadino italiano che, come ogni cittadino UE, si stabilisce in Svizzera come indipendente \u00abriceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio\u00bb (allegato I art. 12 ALC). Per i cittadini di Stati terzi, l&#8217;art. 19 LStrI pone tra le condizioni questa: \u00abl&#8217;ammissione \u00e8 nell&#8217;interesse dell&#8217;economia svizzera\u00bb.<\/p>\n<p>Se restate a vivere in Italia, la persona domiciliata in Svizzera che rappresenta la societ\u00e0 dev&#8217;essere un&#8217;altra. In Ticino, un&#8217;esperienza maturata soltanto in Italia non d\u00e0 i due anni di pratica in Svizzera richiesti al fiduciario autorizzato (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid).<\/p>\n<h2 id=\"errori\">Sei errori da evitare<\/h2>\n<ol>\n<li>Scrivere \u00abgestore patrimoniale\u00bb nello scopo sociale di una societ\u00e0 che gestisce solo immobili.<\/li>\n<li>Accettare quote di fondi del cliente senza verificare le soglie dell&#8217;art. 19 OIsFi.<\/li>\n<li>Iscrivere la societ\u00e0 del fondo prima dell&#8217;autorizzazione della FINMA.<\/li>\n<li>Prevedere 100 000 franchi invece di 200 000 per un gestore di patrimoni collettivi.<\/li>\n<li>Amministrare immobili in Ticino senza un fiduciario autorizzato nella gerenza.<\/li>\n<li>Proporre abitazioni a un investitore domiciliato all&#8217;estero, anche tramite una societ\u00e0 non quotata.<\/li>\n<\/ol>\n<section id=\"faq\">\n<h2>FAQ: gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera<\/h2>\n<div class=\"question\">\n<h3>Serve un&#8217;autorizzazione FINMA per gestire immobili per conto di clienti?<\/h3>\n<p>Secondo il testo della legge no, finch\u00e9 il mandato riguarda solo immobili detenuti direttamente dal cliente: gli immobili non figurano tra gli strumenti finanziari dell&#8217;art. 3 lett. a LSerFi. Nessuna presa di posizione della FINMA lo conferma; quote di fondi o azioni cambiano la risposta.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Quale autorizzazione per gestire un fondo immobiliare in Svizzera?<\/h3>\n<p>Quella di gestore di patrimoni collettivi (art. 24 LIsFi), sotto vigilanza diretta della FINMA, con 200 000 franchi interamente versati (art. 42 OIsFi) e due dirigenti. Il fondo \u00e8 autorizzato separatamente (art. 13 LICol).<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Quale capitale per una societ\u00e0 di gestione patrimoniale immobiliare?<\/h3>\n<p>Per immobili detenuti direttamente, quello della forma scelta: 20 000 franchi (Sagl) o 100 000, di cui 50 000 liberati (SA). Il gestore patrimoniale ne deve avere 100 000 versati in contanti (art. 22 LIsFi), il gestore di patrimoni collettivi 200 000 interamente versati (art. 42 OIsFi).<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>In Ticino serve un&#8217;autorizzazione cantonale?<\/h3>\n<p>S\u00ec, se la societ\u00e0 amministra immobili per terzi (art. 4 lett. d LFid). Nella Sagl almeno un gerente deve essere fiduciario autorizzato, con titolo riconosciuto e due anni di pratica in una fiduciaria in Svizzera. Per la sola strategia, l&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza pu\u00f2 accertare se la legge si applica (art. 10 LFid).<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>L&#8217;asset manager immobiliare \u00e8 soggetto alla legge sul riciclaggio?<\/h3>\n<p>Pu\u00f2 esserlo dal 1\u00b0 ottobre 2026, se partecipa per i clienti alle transazioni finanziarie di una compravendita, compresa l&#8217;organizzazione dei mezzi (art. 2 cpv. 3bis LRD), e deve allora affiliarsi a un organismo di autodisciplina.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section id=\"sources\">\n<h2>Fonti<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2019\/758\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sui servizi finanziari (LSerFi), RS 950.1<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2018\/801\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), RS 954.1<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2019\/763\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), RS 954.11<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2006\/822\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sugli investimenti collettivi (LICol), RS 951.31<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/it\/autorizzazione\/gestori-patrimoniali-e-trustee\/vermoegensverwalter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FINMA, Gestori patrimoniali<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/m3.ti.ch\/CAN\/RLeggi\/public\/index.php\/raccolta-leggi\/pdfatto\/atto\/7781\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cantone Ticino, Legge sull&#8217;esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), RL 953.100<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1984\/1148_1148_1148\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge federale sull&#8217;acquisto di fondi da parte di persone all&#8217;estero (LAFE), RS 211.412.41<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.bj.admin.ch\/dam\/fr\/sd-web\/BcDacmrqDb8y\/weisung-grundstueckerwerb-ausland.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ufficio federale di giustizia, istruzioni ai registri fondiari sulla Lex Koller, 1\u00b0 luglio 2009<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1998\/892_892_892\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), RS 955.0<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/27\/317_321_377\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle obbligazioni (CO), RS 220<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2002\/243\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), RS 0.142.112.681<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2007\/758\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), RS 142.20<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<div class=\"conclusion-box\">\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>La gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera pu\u00f2 partire senza autorizzazione della FINMA finch\u00e9 riguarda immobili detenuti direttamente, secondo il testo della LSerFi. Quote di fondi, azioni e un fondo proprio cambiano il quadro: autorizzazione prima dell&#8217;iscrizione, 100 000 o 200 000 franchi di capitale, due dirigenti. In Ticino l&#8217;amministrazione di immobili richiede un fiduciario autorizzato nella gerenza; Lex Koller e LRD accompagnano ogni operazione con investitori esteri. RISTER accompagna i gestori dalla costituzione alla contabilit\u00e0, all&#8217;IVA e ai salari, sotto la guida di Andr\u00e9s Taracido, con oltre 25 anni di esperienza fiduciaria.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chi vuole aprire una societ\u00e0 di gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera si chiede prima di tutto se serve un&#8217;autorizzazione della FINMA. Dipende da cosa gestite. Un immobile detenuto direttamente dal vostro cliente non figura nell&#8217;elenco degli strumenti finanziari dell&#8217;art. 3 lett. a LSerFi, e la sua gestione non \u00e8, secondo il testo della legge, gestione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":237655,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1,140],"tags":[],"class_list":["post-237635","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-classifiee","category-senza-categoria"],"rank_math":{"rank_math_title":"Gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera","rank_math_description":"Gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera: quando serve la FINMA, fondi immobiliari, 200 000 franchi di capitale, LFid in Ticino e Lex Koller.","rank_math_focus_keyword":"gestione patrimoniale immobiliare in Svizzera"},"acf":[],"permalink_manager":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=237635"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237635\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":237800,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237635\/revisions\/237800"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/237655"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=237635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=237635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=237635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}