{"id":237163,"date":"2026-10-30T09:00:00","date_gmt":"2026-10-30T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rister.ch\/?p=237163"},"modified":"2026-10-29T14:29:08","modified_gmt":"2026-10-29T13:29:08","slug":"aprire-gioielleria-svizzera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-gioielleria-svizzera\/","title":{"rendered":"Aprire una gioielleria in Svizzera da straniero: marchio di responsabilit\u00e0, controllo dei metalli preziosi, contanti e importazione"},"content":{"rendered":"<div class=\"intro-box\">\n<p>Per aprire una gioielleria in Svizzera da straniero non serve alcuna autorizzazione federale: bastano una Sagl o una SA iscritta a registro di commercio e un locale. Le regole stanno nei gioielli. Ogni pezzo in oro, argento, platino o palladio deve portare l&#8217;indicazione del titolo e un marchio di responsabilit\u00e0 registrato presso l&#8217;Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi, anche se esce da un laboratorio di Valenza, Vicenza o Arezzo gi\u00e0 marcato. Molti importatori se ne accorgono alla frontiera. Seguono le regole sul compro oro, due soglie per i contanti precisate dal 1\u00b0 ottobre 2026, la CITES e i limiti di \u00abSwiss made\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"table-of-contents\">\n<h3>Indice<\/h3>\n<ol>\n<li><a href=\"#nessuna-autorizzazione\">Nessuna autorizzazione, ma merce controllata<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#titolo-marchio\">Titolo e marchio di responsabilit\u00e0<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#importare\">Vendere in Svizzera gioielli fatti in Italia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#compro-oro\">Compro oro: registrarsi e documentare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#contanti\">Pagamenti in contanti: 100 000 o 15 000 franchi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cites\">Avorio, corallo, tartaruga<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#swiss-made\">Quando un gioiello \u00e8 Swiss made<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#sagl-sa\">Sagl o SA per la gioielleria<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">FAQ<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<div class=\"important-box\">\n<h4>Di che cosa parla questa guida<\/h4>\n<p>Riguarda i negozi di gioielli, cio\u00e8 la vendita al dettaglio, con o senza laboratorio di creazione o di riparazione. Non tratta il commercio di metalli preziosi, l&#8217;affinazione n\u00e9 la fusione (patente di fonditore, saggiatori del commercio), n\u00e9 il commercio di diamanti grezzi, soggetti a regole proprie e molto pi\u00f9 severe. Se il vostro progetto \u00e8 il commercio, leggete la nostra guida per <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-societa-commercio-materie-prime-svizzera\/\">aprire una societ\u00e0 di commercio di materie prime in Svizzera<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"nessuna-autorizzazione\">Aprire una gioielleria in Svizzera: nessuna autorizzazione, ma merce controllata<\/h2>\n<p>Nessuna legge federale subordina la vendita di gioielli a un&#8217;autorizzazione, e per iscrivere la societ\u00e0 a registro di commercio non serve alcun titolo di studio. L&#8217;attestato federale di capacit\u00e0 (AFC) del settore orafo esiste e conta per un laboratorio, ma non \u00e8 richiesto per aprire il negozio.<\/p>\n<p>Il controllo riguarda i pezzi, ai quali si applica la legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP), da qualunque paese provengano. Una forma di vendita \u00e8 esclusa in partenza: \u00ab\u00c8 vietato il commercio ambulante di lavori sottoposti alla presente legge. Lo stesso dicasi della ricerca d&#8217;ordinazioni da parte dei viaggiatori di commercio al minuto\u00bb (art. 23 LCMP). La vendita in negozio non \u00e8 toccata.<\/p>\n<h3>Aprire un negozio di gioielli in Ticino<\/h3>\n<p>Per chi arriva dai distretti orafi italiani, il Ticino offre la lingua e laboratori vicini. Le regole di questa guida sono per\u00f2 tutte federali: valgono a Lugano esattamente come a Zurigo o a Ginevra.<\/p>\n<h2 id=\"titolo-marchio\">Titolo e marchio di responsabilit\u00e0: i due segni di ogni gioiello<\/h2>\n<p>La legge riguarda \u00abl&#8217;oro, l&#8217;argento, il platino e il palladio\u00bb (art. 1 cpv. 1 LCMP). Un gioiello interamente in questi metalli, o che li combina con pietre o perle, \u00e8 un lavoro di metalli preziosi (art. 1 cpv. 4 LCMP). Per venderlo contano due segni.<\/p>\n<div class=\"rister-table-wrap\">\n<table class=\"rister-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Segno<\/th>\n<th>Che cosa dice la legge<\/th>\n<th>Articolo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Indicazione del titolo<\/td>\n<td>\u00abI lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio soltanto se portano l&#8217;indicazione di un titolo legale.\u00bb Il titolo \u00e8 la proporzione di metallo puro nella lega, espressa in millesimi.<\/td>\n<td>Art. 3 e 7 LCMP<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Marchio di responsabilit\u00e0<\/td>\n<td>Il lavoro deve portare, oltre alle designazioni prescritte, il marchio che la legge chiama \u00abmarchio d&#8217;artefice\u00bb, il quale \u00abserve a identificare il titolare del marchio\u00bb.<\/td>\n<td>Art. 9 e 10 LCMP<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>I due insieme<\/td>\n<td>\u00ab\u00c8 vietato mettere su di un lavoro l&#8217;indicazione del titolo senza imprimervi in pari tempo il marchio d&#8217;artefice.\u00bb<\/td>\n<td>Art. 9 cpv. 4 LCMP<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Registrazione<\/td>\n<td>Il marchio va notificato per iscritto all&#8217;Ufficio centrale, con indirizzo, sede della ditta e genere di commercio.<\/td>\n<td>Art. 11 cpv. 1 LCMP<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nessun inganno<\/td>\n<td>\u00abSono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d&#8217;inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni [\u2026].\u00bb<\/td>\n<td>Art. 6 LCMP<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p class=\"rister-caption\">Fonte: legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP), RS 941.31, stato al 1\u00b0 luglio 2023.<\/p>\n<\/div>\n<p>I titoli legali sono elencati in un allegato della legge (art. 3 cpv. 2 LCMP): prima del primo ordine in serie, controllate che quelli della vostra collezione vi figurino.<\/p>\n<h3>Registrare il marchio a nome della societ\u00e0<\/h3>\n<p>Chi fa confezionare i propri pezzi da altre ditte pu\u00f2 farvi apporre la propria marca di fabbrica al posto del marchio d&#8217;artefice (art. 9 cpv. 2 LCMP). Per un fondatore straniero conta per\u00f2 l&#8217;art. 11: se il proprietario del marchio non \u00e8 iscritto nel registro svizzero di commercio o non ha il domicilio in Svizzera, \u00abpotr\u00e0 essere obbligato a prestare una garanzia\u00bb (art. 11 cpv. 2 LCMP). Registrate quindi il marchio dopo l&#8217;iscrizione della vostra Sagl o SA, e a nome della societ\u00e0.<\/p>\n<h3>Il controllo dei metalli preziosi: facoltativo, salvo per le casse d&#8217;orologio<\/h3>\n<p>Il controllo ufficiale \u00e8 obbligatorio solo per le casse d&#8217;orologio in metallo prezioso. Per tutti gli altri lavori, \u00abil controllo ufficiale pu\u00f2 essere domandato dai rispettivi detentori\u00bb (art. 13 cpv. 2 LCMP): per un anello o una collana \u00e8 dunque facoltativo, e se lo chiedete verifica che le designazioni siano esatte e ammissibili (art. 14 LCMP).<\/p>\n<h2 id=\"importare\">Vendere in Svizzera gioielli fatti in Italia<\/h2>\n<p>I lavori fabbricati all&#8217;estero \u00abpossono essere introdotti nel commercio interno soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente legge\u00bb (art. 20 cpv. 1 LCMP). All&#8217;importazione possono subire un controllo completo o per campionatura: se si constata un reato, il lavoro \u00e8 sequestrato e messo a disposizione dell&#8217;Ufficio centrale, che fa parte dell&#8217;Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); se non \u00e8 conforme senza che vi sia reato, \u00e8 respinto oltre il confine (art. 20 cpv. 3 LCMP).<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2024 la Svizzera non riscuote pi\u00f9 dazi sui prodotti industriali, gioielli compresi. Resta l&#8217;IVA all&#8217;importazione dell&#8217;8,1 %, che la vostra societ\u00e0 recupera come imposta precedente una volta assoggettata all&#8217;IVA.<\/p>\n<h3>Un caso: un orafo di Valenza a Lugano<\/h3>\n<p>Un orafo di Valenza apre un negozio a Lugano e vi si trasferisce. I suoi anelli continuano a uscire dal laboratorio di famiglia in Piemonte e portano gi\u00e0 il marchio di identificazione italiano. Da solo non basta: prima della prima spedizione, la sua Sagl luganese registra un marchio di responsabilit\u00e0 presso l&#8217;Ufficio centrale, e il laboratorio lo imprime su ogni pezzo insieme al titolo. Poich\u00e9 la Sagl \u00e8 iscritta a registro di commercio e ha sede in Svizzera, la questione della garanzia in linea di principio non si pone.<\/p>\n<p>Alla dogana la Sagl paga l&#8217;8,1 % di IVA all&#8217;importazione e nessun dazio. Una cliente salda in contanti una collana finita da 25 000 franchi: la soglia \u00e8 di 100 000 franchi, nessun obbligo di identificazione. Un cliente paga invece un rubino non incastonato con 9 000 franchi in contanti di acconto e 7 000 al ritiro: i versamenti si sommano, superano i 15 000 franchi e il negozio lo identifica prima di incassare il saldo. Per il ritiro di oro usato la Sagl si \u00e8 registrata presso l&#8217;Ufficio centrale. In vetrina, nessun \u00abSwiss made\u00bb.<\/p>\n<div class=\"rister-cta-inline\">\n<p class=\"rister-cta-kicker\">La vostra gioielleria in Svizzera<\/p>\n<p class=\"rister-cta-title\">La societ\u00e0 pronta prima del primo arrivo di merce<\/p>\n<p>Costituzione della Sagl o della SA e iscrizione a registro di commercio, gerente domiciliato in Svizzera se vivete ancora all&#8217;estero, contabilit\u00e0 del magazzino e delle vendite, IVA e conteggi d&#8217;importazione: RISTER\u00ae mette in piedi e amministra la vostra societ\u00e0, cos\u00ec voi potete occuparvi dei clienti.<\/p>\n<p>    <a class=\"rister-cta-button\" href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/contatto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richiedere un colloquio<\/a><br \/>\n    <span class=\"rister-cta-note\">RISTER \u2013 Fiduciaria a Ginevra, risposta entro un giorno lavorativo.<\/span>\n<\/div>\n<h2 id=\"compro-oro\">Compro oro: registrarsi e documentare<\/h2>\n<p>Ritirare vecchi gioielli in permuta o comprare oro usato da rivendere a un affinatore significa, per la legge, acquistare materie da fondere. Dal 1\u00b0 gennaio 2023 vale una norma specifica: \u00abChiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell&#8217;articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza della merce e documentarla\u00bb (art. 31a cpv. 1 LCMP).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Societ\u00e0 iscritta a registro di commercio<\/strong>: deve registrarsi all&#8217;Ufficio centrale (art. 31a cpv. 2 LCMP).<\/li>\n<li><strong>Senza iscrizione<\/strong>: serve una patente di acquirente dell&#8217;Ufficio centrale (art. 31a cpv. 3 LCMP).<\/li>\n<li><strong>Dettagli<\/strong>: il Consiglio federale definisce l&#8217;acquisto a titolo professionale e disciplina gli obblighi di diligenza e di documentazione (art. 31a cpv. 5 LCMP).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quando un acquisto diventa professionale lo dice l&#8217;ordinanza. Chiedetelo all&#8217;Ufficio centrale prima di esporre il cartello \u00abcompro oro\u00bb, e tenete dal primo acquisto un registro di venditori e provenienze.<\/p>\n<h2 id=\"contanti\">Pagamenti in contanti: 100 000 o 15 000 franchi<\/h2>\n<p>La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si applica anche \u00aballe persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti)\u00bb (art. 2 cpv. 1 lett. b LRD). Gli obblighi scattano se \u00abnell&#8217;ambito di una transazione commerciale ricevono pi\u00f9 di 100 000 franchi in contanti\u00bb: identificare la controparte, accertare l&#8217;avente economicamente diritto, allestire e conservare i documenti (art. 8a cpv. 1 LRD).<\/p>\n<p>Per una transazione in metalli preziosi o in pietre preziose la soglia determinante \u00ab\u00e8 di 15 000 franchi\u00bb (art. 8a cpv. 2bis LRD). L&#8217;ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) precisa dal 1\u00b0 ottobre 2026 che cosa vi rientra (art. 15a ORD):<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Metalli preziosi<\/strong>: prodotti della fusione come lingotti e verghe, materie da fondere come l&#8217;oro usato, prodotti semifiniti.<\/li>\n<li><strong>Pietre preziose<\/strong>: \u00abi rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e i diamanti non infilati, non montati e non incastonati\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il gioiello finito in vetrina resta quindi sotto la soglia generale di 100 000 franchi; la pietra sciolta venduta su appuntamento passa a 15 000. Le soglie riguardano ci\u00f2 che il negozio incassa in contanti: se comprate oro usato e pagate il cliente in contanti, l&#8217;art. 8a non si applica, e restano la documentazione della provenienza e la registrazione previste dall&#8217;art. 31a LCMP. Gli obblighi valgono anche se il pagamento in contanti \u00e8 suddiviso in pi\u00f9 parti inferiori alla soglia che \u00abcomplessivamente superano tale soglia\u00bb (art. 8a cpv. 3 LRD). I pagamenti con carta o bonifico non fanno scattare l&#8217;art. 8a.<\/p>\n<div class=\"conseil-rister\">\n<h4>Consiglio di RISTER<\/h4>\n<p>Decidete per iscritto, prima dell&#8217;apertura, fino a quale importo il negozio accetta contanti, e date ai venditori un modulo di identificazione. Il rischio sta di rado nell&#8217;anello in vetrina: sta nella pietra non incastonata pagata in due rate.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"cites\">Avorio, corallo, tartaruga: la CITES<\/h2>\n<p>I gioielli in avorio, in alcuni coralli o in tartaruga rientrano anche nella legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LCITES), che copre anche i prodotti derivati (art. 3 LCITES). Per importarli serve un&#8217;autorizzazione dell&#8217;Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l&#8217;USAV (art. 7 cpv. 1 lett. a LCITES). Chi li cede deve consegnare all&#8217;acquirente i documenti che ne provano provenienza e legalit\u00e0 (art. 10 LCITES), e chi li commercia a titolo professionale \u00abdeve tenere un registro di controllo degli effettivi\u00bb (art. 11 cpv. 1 LCITES).<\/p>\n<p>Prima di acquistare un pezzo o di accettarlo in conto vendita, verificate la specie esatta nella banca dati Species+ o presso l&#8217;USAV. Per le pelli esotiche, vedete la nostra guida per <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-pelletteria-svizzera\/\">aprire una pelletteria in Svizzera<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"swiss-made\">Quando un gioiello \u00e8 Swiss made<\/h2>\n<p>Per la legge sulla protezione dei marchi (LPM), un gioiello segue la regola dei prodotti industriali. La sua provenienza \u00abcorrisponde al luogo in cui \u00e8 realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione\u00bb (art. 48c cpv. 1 LPM), e \u00abin ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo\u00bb (art. 48c cpv. 4 LPM).<\/p>\n<p>Un negozio che importa gioielli finiti e li vende soltanto non pu\u00f2 presentarli come svizzeri. Un orafo che li realizza nel proprio laboratorio ticinese pu\u00f2 invece farne un argomento, se il calcolo dei costi dimostra il 60 per cento.<\/p>\n<h2 id=\"sagl-sa\">Sagl o SA per la gioielleria<\/h2>\n<p>Un cittadino dell&#8217;UE o dell&#8217;AELS che dimostra di stabilirsi in Svizzera per un&#8217;attivit\u00e0 indipendente riceve un permesso di dimora di almeno cinque anni (Accordo sulla libera circolazione delle persone, allegato I, art. 12). Per i cittadini di altri Stati l&#8217;ammissione presuppone tra l&#8217;altro che sia \u00abnell&#8217;interesse dell&#8217;economia svizzera\u00bb e che il finanziamento sia assicurato (art. 19 LStrI).<\/p>\n<p>In entrambi i casi la societ\u00e0 \u00abdeve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera\u00bb (art. 814 cpv. 3 CO per la Sagl, art. 718 cpv. 4 CO per la SA). Se per ora restate a vivere in Italia, questo ruolo pu\u00f2 essere affidato a un <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/mansione-amministratore-gestore-ginevra\/\">amministratore o gerente su mandato<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sagl<\/strong>: capitale sociale di 20 000 franchi interamente liberato. Va bene per la maggior parte dei negozi.<\/li>\n<li><strong>SA<\/strong>: capitale azionario di 100 000 franchi, di cui almeno 50 000 liberati. Adatta quando il magazzino \u00e8 consistente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le tappe fino all&#8217;iscrizione a registro di commercio sono descritte nella nostra pagina sulla <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/creazione-societa-ginevra\/\">creazione di societ\u00e0<\/a> e valgono in ogni cantone. \u00c8 esentato dall&#8217;IVA chi realizza \u00abuna cifra d&#8217;affari inferiore a 100 000 franchi annui\u00bb (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA); una gioielleria supera presto la soglia.<\/p>\n<section id=\"faq\">\n<h2>FAQ: aprire una gioielleria in Svizzera<\/h2>\n<div class=\"question\">\n<h3>Serve un&#8217;autorizzazione per aprire una gioielleria?<\/h3>\n<p>No, il diritto federale non richiede n\u00e9 autorizzazione n\u00e9 diploma. Gli obblighi riguardano la merce: ogni pezzo in oro, argento, platino o palladio deve portare l&#8217;indicazione del titolo e un marchio di responsabilit\u00e0 registrato presso l&#8217;Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (art. 7, 9 e 11 LCMP).<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Cos&#8217;\u00e8 il marchio di responsabilit\u00e0?<\/h3>\n<p>Il marchio di responsabilit\u00e0, che la LCMP chiama \u00abmarchio d&#8217;artefice\u00bb, \u00e8 il segno che identifica chi risponde di un lavoro in metallo prezioso (art. 9 e 10 LCMP). Va registrato presso l&#8217;Ufficio centrale e impresso insieme al titolo.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Si possono vendere gioielli fabbricati in Italia?<\/h3>\n<p>S\u00ec, se rispettano la legge svizzera: indicazione di un titolo legale e marchio di responsabilit\u00e0 registrato in Svizzera (art. 20 cpv. 1 LCMP). Il marchio italiano da solo non basta. Nessun dazio dal 2024, ma IVA all&#8217;importazione dell&#8217;8,1 %.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Una gioielleria pu\u00f2 comprare oro dai clienti?<\/h3>\n<p>S\u00ec. Chi compra a titolo professionale oro usato e altre materie da fondere deve accertarne e documentarne la provenienza, e registrarsi all&#8217;Ufficio centrale se \u00e8 iscritto a registro di commercio; altrimenti gli serve una patente di acquirente (art. 31a LCMP, in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2023).<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Da quale importo in contanti bisogna identificare il cliente?<\/h3>\n<p>Oltre 100 000 franchi in contanti per un gioiello finito. Per lingotti, materie da fondere, prodotti semifiniti e rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti non incastonati la soglia \u00e8 di 15 000 franchi (art. 8a LRD e art. 15a ORD, in vigore dal 1\u00b0 ottobre 2026). I pagamenti frazionati si sommano; carta e bonifico non contano.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>La vendita ambulante di gioielli \u00e8 permessa?<\/h3>\n<p>No. Il commercio ambulante di lavori in metalli preziosi \u00e8 vietato, come la ricerca di ordinazioni da parte dei viaggiatori di commercio al minuto (art. 23 LCMP). La vendita in negozio non \u00e8 interessata dal divieto.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section id=\"sources\">\n<h2>Fonti<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/50\/345_357_401\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP), RS 941.31<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1998\/892_892_892\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), RS 955.0, art. 2 e 8a<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2015\/791\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), RS 955.01, art. 15a<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2013\/600\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LCITES), RS 453<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1993\/274_274_274\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sulla protezione dei marchi (LPM), RS 232.11, art. 48c<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/27\/317_321_377\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Codice delle obbligazioni (CO), RS 220, art. 718 e 814<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2002\/243\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Accordo sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2007\/758\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), RS 142.20<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2009\/615\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sull&#8217;IVA (LIVA), RS 641.20<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<div class=\"conclusion-box\">\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>Aprire una gioielleria in Svizzera non richiede alcuna autorizzazione, ma chiede metodo fin dal primo ordine: un marchio di responsabilit\u00e0 registrato prima che il laboratorio italiano spedisca, titolo e marchio su ogni pezzo importato, un registro per l&#8217;oro comprato dai clienti, una regola chiara sui contanti per le pietre sciolte e \u00abSwiss made\u00bb riservato a ci\u00f2 che nasce qui. RISTER accompagna le gioiellerie nella costituzione della societ\u00e0 e poi nella contabilit\u00e0, nell&#8217;IVA e nelle importazioni, sotto la guida di Andr\u00e9s Taracido, con oltre 25 anni di esperienza fiduciaria.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per aprire una gioielleria in Svizzera da straniero non serve alcuna autorizzazione federale: bastano una Sagl o una SA iscritta a registro di commercio e un locale. Le regole stanno nei gioielli. Ogni pezzo in oro, argento, platino o palladio deve portare l&#8217;indicazione del titolo e un marchio di responsabilit\u00e0 registrato presso l&#8217;Ufficio centrale di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":237179,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1,140],"tags":[],"class_list":["post-237163","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-classifiee","category-senza-categoria"],"rank_math":{"rank_math_title":"Aprire una gioielleria in Svizzera: marchio, contanti, import","rank_math_description":"Aprire una gioielleria in Svizzera da straniero: titolo e marchio di responsabilit\u00e0, gioielli dall'Italia, compro oro, soglie contanti 2026, CITES.","rank_math_focus_keyword":"aprire una gioielleria in Svizzera"},"acf":[],"permalink_manager":null,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=237163"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":237683,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/237163\/revisions\/237683"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/237179"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=237163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=237163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=237163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}