{"id":236473,"date":"2026-10-14T09:00:00","date_gmt":"2026-10-14T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rister.ch\/?p=236473"},"modified":"2026-10-13T16:57:59","modified_gmt":"2026-10-13T14:57:59","slug":"creare-marchio-cosmetici-profumi-svizzera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/creare-marchio-cosmetici-profumi-svizzera\/","title":{"rendered":"Creare una linea di cosmetici o di profumi in Svizzera con il vostro marchio: che cosa vi chiede la legge quando il vostro nome \u00e8 sulla confezione"},"content":{"rendered":"<div class=\"intro-box\">\n<p>Per creare una linea di cosmetici in Svizzera con il vostro marchio non vi serve alcuna autorizzazione, registrazione o notifica: nessuna autorit\u00e0 approva un cosmetico prima della vendita, e il profumo segue esattamente le stesse regole. Il rovescio della medaglia \u00e8 la responsabilit\u00e0. Appena il vostro nome o marchio compare sulla confezione, la legge vi considera fabbricanti, anche se un laboratorio conto terzi formula, riempie e confeziona tutto. Prima della prima vendita dovete disporre di una documentazione informativa sul prodotto con una valutazione della sicurezza firmata da una persona qualificata, di un&#8217;etichetta conforme e delle prove di ogni dichiarazione. Questa guida ripercorre questi obblighi, con uno sguardo ai laboratori ticinesi e alla vendita in Italia.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"table-of-contents\">\n<h3>Indice<\/h3>\n<ol>\n<li><a href=\"#nessuna-autorizzazione\">Nessuna autorizzazione, ma un regime completo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#fabbricante\">Il vostro marchio vi rende fabbricanti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#documentazione\">Documentazione informativa e valutazione della sicurezza<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#fatto-in-casa\">Cosmetici fatti in casa: dove finisce l&#8217;eccezione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#composizione\">Composizione: gli allegati europei valgono in Svizzera<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#etichetta\">Etichetta e dichiarazioni<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#profumo\">Profumo e alcol<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#swiss-made\">Swiss made: la regola del 60 per cento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#italia\">Vendere in Italia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#societa\">Societ\u00e0, marchio, dogana e IVA<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#errori\">Errori che costano cari<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">FAQ<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h2 id=\"nessuna-autorizzazione\">Nessuna autorizzazione, ma un regime completo<\/h2>\n<p>In Svizzera nessun cosmetico ha bisogno di un&#8217;autorizzazione per essere venduto, e nessun registro pubblico elenca i prodotti in commercio. La legge sulle derrate alimentari permetterebbe al Consiglio federale di prescrivere procedure di conformit\u00e0 o un obbligo di notifica per determinati oggetti d&#8217;uso (art. 15 cpv. 5 lett. a LDerr), ma per i cosmetici non lo ha fatto.<\/p>\n<p>Il controllo avviene dopo: i laboratori cantonali, in Ticino come altrove, prelevano campioni, chiedono la documentazione e possono ordinare un richiamo. La legge \u00e8 chiara: \u00abIl controllo ufficiale non libera dall&#8217;obbligo del controllo autonomo\u00bb (art. 26 cpv. 2 LDerr). E poich\u00e9 nessuna autorit\u00e0 approva i cosmetici, presentare un prodotto come \u00abapprovato dalle autorit\u00e0\u00bb \u00e8 di per s\u00e9 vietato: l&#8217;ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos) esclude le dichiarazioni che suggeriscono un&#8217;autorizzazione o un&#8217;approvazione da parte di un&#8217;autorit\u00e0 competente (allegato 6 n. 1.1).<\/p>\n<h2 id=\"fabbricante\">Il vostro marchio vi rende fabbricanti<\/h2>\n<p>L&#8217;OCos definisce fabbricante \u00abuna persona fisica o giuridica che fabbrica un cosmetico o lo fa sviluppare o fabbricare e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio\u00bb (art. 2 cpv. 1 lett. c). Un marchio in conto terzi, con formula e riempimento interamente esternalizzati, \u00e8 quindi fabbricante per legge e deve assicurarsi che i suoi prodotti siano conformi (art. 3 cpv. 1 OCos).<\/p>\n<p>Tre regole completano il quadro:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il distributore che cambia marchio<\/strong> assume gli obblighi del fabbricante se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o lo modifica in modo da comprometterne la conformit\u00e0 (art. 3 cpv. 3 OCos).<\/li>\n<li><strong>Una persona responsabile in Svizzera<\/strong>: \u00abPer ogni azienda alimentare e ogni azienda di oggetti d&#8217;uso deve essere designata una persona responsabile con indirizzo professionale in Svizzera\u00bb (art. 73 cpv. 1 ODerr). Un marchio estero pu\u00f2 designare per iscritto un mandatario con indirizzo in Svizzera, che ne assume gli obblighi (art. 3 cpv. 2 OCos).<\/li>\n<li><strong>Il controllo autonomo<\/strong>: chi fabbrica, immette sul mercato o importa oggetti d&#8217;uso \u00abdeve provvedere affinch\u00e9 siano rispettate le condizioni legali. \u00c8 tenuto al controllo autonomo\u00bb (art. 26 cpv. 1 LDerr). Per i cosmetici comprende sicurezza, buone prassi di fabbricazione, tracciabilit\u00e0, ritiro e richiamo, documentazione.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"documentazione\">Documentazione informativa e valutazione della sicurezza<\/h2>\n<p>Il cuore degli obblighi \u00e8 la documentazione informativa sul prodotto: \u00abprima dell&#8217;immissione sul mercato di un prodotto cosmetico \u00e8 necessario redigere o far redigere una documentazione informativa sul prodotto. Questa deve contenere un rapporto sulla sicurezza con una valutazione della sicurezza del prodotto in questione\u00bb (art. 57 cpv. 1 ODerr). L&#8217;Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) lo ribadisce nella sua pagina sui cosmetici.<\/p>\n<p>La documentazione contiene la descrizione del prodotto, il rapporto sulla sicurezza secondo l&#8217;allegato 5, il metodo di fabbricazione con la dichiarazione di conformit\u00e0 alle buone prassi, le prove dell&#8217;effetto vantato quando la natura del prodotto lo giustifica e i dati su eventuali sperimentazioni animali (art. 5 cpv. 1 OCos). \u00ab\u00c8 redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese\u00bb e conservata per dieci anni dalla prima immissione sul mercato dell&#8217;ultimo lotto (art. 5 cpv. 2). Una documentazione equivalente redatta all&#8217;estero \u00e8 sufficiente (art. 5 cpv. 3): chi vende anche in Italia ne ha bisogno di una sola.<\/p>\n<p>La valutazione della sicurezza non la firmate voi, a meno di avere la formazione richiesta: la esegue una persona con un titolo \u00abche attesti una formazione universitaria teorica e pratica in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o una formazione riconosciuta equivalente\u00bb (art. 4 cpv. 5 OCos). Chiedete inoltre al laboratorio la prova della conformit\u00e0 alla norma SN EN ISO 22716, cui rinvia l&#8217;allegato 7 OCos per le buone prassi di fabbricazione (art. 12 cpv. 3).<\/p>\n<div class=\"rister-cta-inline\">\n<p class=\"rister-cta-kicker\">Il vostro marchio di cosmetici in Svizzera<\/p>\n<p class=\"rister-cta-title\">La societ\u00e0 il cui nome comparir\u00e0 su ogni etichetta<\/p>\n<p>Scelta tra Sagl e SA, costituzione e iscrizione nel registro di commercio, sede con l&#8217;indirizzo professionale svizzero della persona responsabile, poi contabilit\u00e0 di magazzino e dei costi, IVA all&#8217;importazione e sulle vendite online, gestione dei salari: RISTER\u00ae costituisce la societ\u00e0 del vostro marchio e ne cura l&#8217;amministrazione, accanto al laboratorio e al valutatore della sicurezza che sceglierete.<\/p>\n<p>    <a class=\"rister-cta-button\" href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/contatto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richiedere un colloquio<\/a><br \/>\n    <span class=\"rister-cta-note\">RISTER \u2013 Fiduciaria a Ginevra, risposta entro un giorno lavorativo.<\/span>\n<\/div>\n<h2 id=\"fatto-in-casa\">Cosmetici fatti in casa: dove finisce l&#8217;eccezione<\/h2>\n<p>Si possono vendere cosmetici fatti in casa? S\u00ec, ma in un ambito molto ristretto. La sezione su valutazione della sicurezza e documentazione \u00abnon si applica ai cosmetici artigianali distribuiti localmente, nell&#8217;ambito circoscritto di un bazar, di una festa scolastica o di una situazione analoga\u00bb, salvo per i cosmetici destinati ai bambini sotto i tre anni o applicati in zona perioculare e sulle mucose (art. 1 cpv. 3 OCos).<\/p>\n<p>Appena vendete online, in negozio, ai mercati regolari o tramite rivenditori, l&#8217;eccezione non vale pi\u00f9. E anche al bazar restano le altre regole: prodotto sicuro, etichetta corretta, dichiarazioni veritiere. Passare dall&#8217;hobby all&#8217;impresa significa anche passare alla documentazione completa.<\/p>\n<h2 id=\"composizione\">Composizione: gli allegati europei valgono in Svizzera<\/h2>\n<p>La Svizzera non ha un elenco proprio di sostanze vietate o limitate nei cosmetici. L&#8217;art. 54 ODerr vieta le sostanze dell&#8217;allegato II del regolamento (CE) n. 1223\/2009 e ammette quelle degli allegati da III a VI (sostanze soggette a restrizioni, coloranti, conservanti, filtri UV) solo alle condizioni del regolamento, nella versione in vigore nell&#8217;UE. Ogni modifica degli allegati europei vale quindi in Svizzera senza recepimento.<\/p>\n<p>Il diritto svizzero aggiunge regole proprie. Le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 sono vietate, salvo eccezioni (art. 6 cpv. 2 OCos). Dal 1\u00b0 gennaio 2026 i prodotti che restano sulla pelle e possono essere esposti al sole devono contenere meno di 1 mg\/kg di determinate furocumarine, ma profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia ne sono esclusi (art. 6 cpv. 1 OCos). Ci\u00f2 che si ingerisce, inala, inietta o impianta non \u00e8 mai un cosmetico: le capsule \u00abdi bellezza\u00bb rientrano nel diritto degli integratori, che trattiamo nella guida per <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-azienda-integratori-alimentari-svizzera\/\">aprire un&#8217;azienda di integratori alimentari in Svizzera<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"etichetta\">Etichetta e dichiarazioni<\/h2>\n<p>Le indicazioni devono essere ben visibili, leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale (art. 47 cpv. 2 ODerr): in Ticino, l&#8217;italiano basta. Sono obbligatori tra l&#8217;altro l&#8217;elenco degli ingredienti preceduto dal termine \u00abIngredients\u00bb in ordine di peso decrescente con le denominazioni INCI, nome e indirizzo del responsabile (\u00e8 ammessa anche la persona responsabile nell&#8217;UE), la data di durata minima o il periodo dopo l&#8217;apertura, il numero di lotto e le precauzioni d&#8217;uso (art. 8 e 9 OCos). Per il profumo, la composizione pu\u00f2 comparire come \u00abparfum\u00bb, ma le sostanze da dichiarare (gli allergeni) vanno indicate in aggiunta (art. 8 cpv. 1 lett. d OCos).<\/p>\n<div class=\"rister-table-wrap\">\n<table class=\"rister-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Dichiarazione frequente<\/th>\n<th>Che cosa dice il diritto<\/th>\n<th>Base<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00abApprovato dalle autorit\u00e0\u00bb<\/td>\n<td>Vietato: nessuna autorit\u00e0 approva i cosmetici<\/td>\n<td>OCos, allegato 6 n. 1.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00abSenza parabeni\u00bb in grande<\/td>\n<td>A rischio: non si possono screditare ingredienti usati legalmente<\/td>\n<td>OCos, allegato 6 n. 5.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00abCon acido ialuronico\u00bb come messaggio principale<\/td>\n<td>Ammesso se \u00e8 dimostrata una concentrazione efficace<\/td>\n<td>OCos, allegato 6 n. 3.6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00abLenisce le irritazioni\u00bb, \u00abcicatrizza\u00bb<\/td>\n<td>Vietato: propriet\u00e0 curativa o lenitiva<\/td>\n<td>Art. 47 cpv. 3 ODerr<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00abNon testato sugli animali\u00bb<\/td>\n<td>Solo se n\u00e9 voi n\u00e9 i vostri fornitori avete eseguito o commissionato tali test<\/td>\n<td>Art. 10 cpv. 3 OCos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00abSwiss made\u00bb<\/td>\n<td>Ammesso dal 60 per cento dei costi di produzione in Svizzera<\/td>\n<td>Art. 48c LPM<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p class=\"rister-caption\">Fonte: OCos (RS 817.023.31, stato al 1.1.2026), ODerr (RS 817.02), LPM (RS 232.11).<\/p>\n<\/div>\n<p>Resta il principio dell&#8217;art. 18 cpv. 1 LDerr: \u00abTutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell&#8217;articolo 5 lettera a, nonch\u00e9 sui cosmetici devono corrispondere alla realt\u00e0.\u00bb E \u00absono vietate le indicazioni di qualsiasi genere che attribuiscono a oggetti d&#8217;uso propriet\u00e0 atte a guarire, lenire o prevenire malattie\u00bb (art. 47 cpv. 3 ODerr): chi ne ha bisogno \u00e8 nel diritto dei dispositivi medici, come spieghiamo nella guida per <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-azienda-dispositivi-medici-svizzera\/\">aprire un&#8217;azienda di dispositivi medici<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"profumo\">Profumo e alcol<\/h2>\n<p>Il profumo non ha un regime proprio. Sono cosmetici le sostanze o i preparati destinati alla superficie del corpo allo scopo, tra l&#8217;altro, di \u00abprofumarli\u00bb (art. 53 cpv. 1 ODerr). Un&#8217;eau de parfum segue quindi le stesse regole di una crema viso.<\/p>\n<p>La differenza \u00e8 l&#8217;alcol. \u00abLe bevande distillate e i prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari sono esenti dall&#8217;imposta\u00bb (art. 31 cpv. 1 Lalc). Per\u00f2 \u00abchiunque vuole impiegare etanolo non tassato e non denaturato per la fabbricazione di prodotti impropri al consumo come bevande o generi voluttuari [\u2026] deve ottenere un&#8217;autorizzazione d&#8217;impiego dall&#8217;UDSC\u00bb (art. 32 cpv. 1 Lalc). Chi acquista un concentrato gi\u00e0 diluito o alcol denaturato ne resta fuori; chi apre un proprio laboratorio di composizione vi rientra dal primo litro.<\/p>\n<h2 id=\"swiss-made\">Swiss made: la regola del 60 per cento<\/h2>\n<p>\u00abLa provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui \u00e8 realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione\u00bb (art. 48c cpv. 1 LPM). Contano ricerca e sviluppo, fabbricazione e controllo qualit\u00e0 prescritto (cpv. 2); non contano i prodotti naturali che non possono essere prodotti in Svizzera per ragioni naturali, l&#8217;imballaggio, il trasporto e la commercializzazione (cpv. 3). Inoltre \u00abin ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo\u00bb (cpv. 4).<\/p>\n<p>Per un marchio cosmetico ticinese significa che una formula sviluppata in Svizzera conta, un olio essenziale che qui non pu\u00f2 crescere esce dal calcolo, ma flacone, astuccio e campagna di lancio non contano mai. Un marchio \u00absvizzero\u00bb con formula e produzione interamente estere non pu\u00f2 usare la croce.<\/p>\n<h2 id=\"italia\">Vendere in Italia<\/h2>\n<p>Il diritto europeo pone una condizione che la Svizzera non conosce: \u00abSono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica \u00e8 stata designata come \u00abpersona responsabile\u00bb all&#8217;interno della Comunit\u00e0\u00bb (art. 4 par. 1 regolamento (CE) n. 1223\/2009). Una societ\u00e0 ticinese non \u00e8 stabilita nell&#8217;Unione. Per vendere a Milano o a Como il marchio lavora quindi con un importatore stabilito in Italia, che diventa persona responsabile, oppure designa per iscritto una persona stabilita nell&#8217;Unione che accetta per iscritto.<\/p>\n<p>La persona responsabile notifica ogni prodotto alla Commissione tramite il portale CPNP prima dell&#8217;immissione sul mercato, indicando categoria e nome, indirizzo in cui \u00e8 disponibile la documentazione, paese d&#8217;origine in caso di importazione, Stato membro di immissione, contatto, nanomateriali, sostanze CMR e formulazione quadro (art. 13 par. 1). In Svizzera non esiste alcuna notifica equivalente.<\/p>\n<p>Un caso tipico: una fondatrice luganese fa produrre una linea di creme da un laboratorio conto terzi del Mendrisiotto certificato ISO 22716 e vende in Ticino e a Milano. \u00c8 fabbricante ai sensi dell&#8217;OCos, dispone della documentazione prima della prima vendita in Svizzera e fa firmare la valutazione a una farmacista. Per l&#8217;Italia designa una persona responsabile a Milano che notifica ogni prodotto nel CPNP; il suo indirizzo figura sull&#8217;etichetta, ammesso anche in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. b OCos). Nessuna autorit\u00e0 ha rilasciato alcunch\u00e9, eppure ogni passo \u00e8 documentato.<\/p>\n<div class=\"conseil-rister\">\n<h4>Consiglio di RISTER<\/h4>\n<p>Impostate fin dall&#8217;inizio documentazione ed etichetta secondo lo standard europeo, anche se all&#8217;inizio vendete solo in Ticino. Il giorno in cui un negozio di Milano vi contatta, baster\u00e0 designare la persona responsabile e notificare; rifare la documentazione o ristampare gli astucci costa pi\u00f9 che progettarli bene subito.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"societa\">Societ\u00e0, marchio, dogana e IVA<\/h2>\n<p>La Sagl, con un capitale sociale di 20 000 franchi interamente liberato, conviene alla maggior parte dei marchi all&#8217;avvio; la SA, con 100 000 franchi di capitale azionario di cui almeno 50 000 liberati, ha senso quando entrano investitori o un grande distributore. Le tappe sono descritte nella nostra pagina <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/creazione-societa-ginevra\/\">creazione di societ\u00e0<\/a>.<\/p>\n<p>Proteggete il marchio prima di stampare gli astucci. All&#8217;Istituto Federale della Propriet\u00e0 Intellettuale (IPI) il deposito di un marchio svizzero costa 450 franchi per dieci anni e fino a tre classi, con 100 franchi di sconto per il deposito elettronico e 100 franchi per ogni classe supplementare; cosmetici e profumeria sono nella classe 3. Un marchio svizzero non protegge in Italia, dove serve un deposito europeo o internazionale.<\/p>\n<p>In dogana, dal 1\u00b0 gennaio 2024 la Svizzera ha abolito tutti i dazi sui prodotti industriali, capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato: cosmetici e profumi (capitolo 33) entrano senza dazi, ma l&#8217;IVA all&#8217;importazione dell&#8217;8,1 per cento resta dovuta. Contabilit\u00e0, valutazione del magazzino e IVA sono il lavoro della nostra <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/amministrazione-generale-contabilita-gestione-salari-fiscalita\/\">amministrazione generale<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"errori\">Errori che costano cari<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Pensare che il laboratorio porti la responsabilit\u00e0<\/strong>: con il vostro marchio, i fabbricanti siete voi.<\/li>\n<li><strong>Vendere prima di avere la documentazione<\/strong>: deve esistere prima della prima immissione sul mercato.<\/li>\n<li><strong>Far firmare la valutazione a chi non ha il titolo richiesto<\/strong> (art. 4 cpv. 5 OCos).<\/li>\n<li><strong>Vantare un&#8217;approvazione ufficiale o un effetto terapeutico.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Usare la croce svizzera sotto il 60 per cento<\/strong>, o contare flacone e pubblicit\u00e0 nel calcolo.<\/li>\n<li><strong>Vendere in Italia senza persona responsabile nell&#8217;UE n\u00e9 notifica CPNP.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Comporre profumi con etanolo puro senza autorizzazione d&#8217;impiego dell&#8217;UDSC.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section id=\"faq\">\n<h2>FAQ: creare un marchio di cosmetici in Svizzera<\/h2>\n<div class=\"question\">\n<h3>Serve un&#8217;autorizzazione per vendere cosmetici in Svizzera?<\/h3>\n<p>No. Prima dell&#8217;immissione sul mercato di un cosmetico non servono autorizzazione, registrazione n\u00e9 notifica. Il fabbricante deve per\u00f2 redigere, prima della prima vendita, una documentazione informativa con un rapporto sulla sicurezza (art. 57 ODerr) e svolgere il controllo autonomo (art. 26 LDerr). I controlli spettano in seguito ai laboratori cantonali.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Si possono vendere cosmetici fatti in casa?<\/h3>\n<p>S\u00ec, ma senza documentazione solo in un ambito ristretto: i cosmetici artigianali distribuiti localmente in un bazar, una festa scolastica o una situazione analoga sono esenti da valutazione e documentazione, salvo quelli per bambini sotto i tre anni o per la zona perioculare (art. 1 cpv. 3 OCos). Chi vende online o in negozio ha bisogno della documentazione completa.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Chi \u00e8 il fabbricante se un laboratorio produce il mio marchio?<\/h3>\n<p>Voi. L&#8217;art. 2 cpv. 1 lett. c OCos considera fabbricante chi fa sviluppare o fabbricare un cosmetico e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio. Il laboratorio fornisce la produzione e le buone prassi (ISO 22716); il marchio risponde della conformit\u00e0, conserva la documentazione dieci anni e designa una persona responsabile con indirizzo professionale in Svizzera.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Chi pu\u00f2 firmare la valutazione della sicurezza?<\/h3>\n<p>Una persona con un titolo che attesti una formazione universitaria in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o una formazione riconosciuta equivalente (art. 4 cpv. 5 OCos). La valutazione segue l&#8217;allegato 5 dell&#8217;ordinanza, tiene conto dell&#8217;uso previsto e dell&#8217;esposizione a ogni ingrediente e va aggiornata quando emergono nuove informazioni dopo il lancio.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Un cosmetico pu\u00f2 essere Swiss made se prodotto in parte all&#8217;estero?<\/h3>\n<p>S\u00ec, se almeno il 60 per cento dei costi di produzione \u00e8 realizzato in Svizzera e qui si svolge una tappa significativa della produzione (art. 48c LPM). Ricerca e sviluppo contano; imballaggio, trasporto, commercializzazione e materie prime naturali non producibili in Svizzera restano fuori dal calcolo.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Per vendere in Italia serve la notifica CPNP?<\/h3>\n<p>S\u00ec, ma non la fate voi: la notifica nel portale CPNP spetta alla persona responsabile stabilita nell&#8217;Unione europea, che deve esistere per ogni cosmetico immesso sul mercato europeo (art. 4 e 13 del regolamento 1223\/2009). In Svizzera non c&#8217;\u00e8 alcuna notifica equivalente. La vostra documentazione svizzera pu\u00f2 servire da base, perch\u00e9 il contenuto richiesto \u00e8 lo stesso.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section id=\"sources\">\n<h2>Fonti<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2017\/165\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos), RS 817.023.31<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2017\/63\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d&#8217;uso (ODerr), RS 817.02<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2017\/62\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sulle derrate alimentari (LDerr), RS 817.0<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.blv.admin.ch\/it\/cosmetici\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">USAV, cosmetici<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2009\/1223\/oj\/ita\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento (CE) n. 1223\/2009 sui prodotti cosmetici<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/1993\/274_274_274\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sulla protezione dei marchi (LPM), RS 232.11, art. 48c<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/48\/425_437_457\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sull&#8217;alcool (Lalc), RS 680, art. 31 e 32<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.seco.admin.ch\/it\/abolizione-dazi-industriali\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">SECO, abolizione dei dazi industriali<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ige.ch\/fr\/proteger-votre-pi\/marques\/demande-nationale\/couts-et-taxes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IPI, costi e tasse di una domanda di marchio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<div class=\"conclusion-box\">\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>Creare una linea di cosmetici in Svizzera non passa da nessuno sportello, ed \u00e8 proprio per questo che tutto ricade sul marchio: una documentazione completa prima della prima vendita, una valutazione firmata dalla persona giusta, un&#8217;etichetta corretta, dichiarazioni dimostrabili, una croce svizzera meritata e, per l&#8217;Italia, una persona responsabile e una notifica. I marchi che si organizzano cos\u00ec fin dall&#8217;inizio superano i controlli cantonali senza sorprese ed entrano nel mercato europeo senza rifare la documentazione. RISTER accompagna chi fonda un marchio nella costituzione della societ\u00e0 e poi nella contabilit\u00e0, nella valutazione del magazzino, nell&#8217;IVA e nei salari, con una direzione che vanta 25 anni di esperienza al servizio delle imprese svizzere.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per creare una linea di cosmetici in Svizzera con il vostro marchio non vi serve alcuna autorizzazione, registrazione o notifica: nessuna autorit\u00e0 approva un cosmetico prima della vendita, e il profumo segue esattamente le stesse regole. Il rovescio della medaglia \u00e8 la responsabilit\u00e0. Appena il vostro nome o marchio compare sulla confezione, la legge vi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":236681,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1,140],"tags":[],"class_list":["post-236473","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-classifiee","category-senza-categoria"],"rank_math":{"rank_math_title":"Creare una linea di cosmetici in Svizzera: cosa chiede la legge","rank_math_description":"Creare una linea di cosmetici o profumi in Svizzera: nessuna autorizzazione, ma siete i fabbricanti. 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