{"id":236316,"date":"2026-09-24T09:00:00","date_gmt":"2026-09-24T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rister.ch\/?p=236316"},"modified":"2026-09-18T11:05:15","modified_gmt":"2026-09-18T09:05:15","slug":"aprire-azienda-dispositivi-medici-svizzera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-azienda-dispositivi-medici-svizzera\/","title":{"rendered":"Produrre, importare o distribuire dispositivi medici in Svizzera: classi, mandatario svizzero, registrazione CHRN e organismi notificati"},"content":{"rendered":"<div class=\"intro-box\">\n<p>Chi vuole aprire un&#8217;azienda di dispositivi medici in Svizzera, in Ticino come a Ginevra, non deve chiedere nessuna autorizzazione d&#8217;esercizio. A differenza dei medicamenti, Swissmedic non autorizza n\u00e9 l&#8217;impresa n\u00e9 il prodotto prima della vendita. La legge chiede invece che il dispositivo sia conforme prima della sua prima immissione in commercio, secondo una procedura che dipende dalla classe di rischio: se \u00e8 invasivo o no, impiantabile o no, e per quanto tempo resta a contatto con il corpo.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 poi una particolarit\u00e0 che riguarda da vicino i fabbricanti italiani. Poich\u00e9 l&#8217;Unione europea non aggiorna pi\u00f9 l&#8217;accordo di reciproco riconoscimento, la Svizzera \u00e8 trattata come Stato terzo e il diritto svizzero impone a ogni fabbricante estero un mandatario e un importatore con sede in Svizzera. RISTER\u00ae vi spiega cosa comportano questi ruoli, cosa cambia la classe del dispositivo e come strutturare una societ\u00e0 svizzera che regga di fronte a Swissmedic.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"table-of-contents\">\n<h3>Indice<\/h3>\n<ol>\n<li><a href=\"#nessuna-autorizzazione\">Nessuna autorizzazione, ma conformit\u00e0 prima della vendita<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#fabbricante-italiano\">Il fabbricante italiano che vende in Svizzera<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#mandatario\">Diventare mandatario svizzero (CH-REP): cosa richiede il ruolo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#classi\">Classi, dispositivi invasivi e organismi notificati<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#mercato-ue\">Produrre in Svizzera e vendere in Italia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#indagini\">Indagini cliniche: categoria A o categoria C<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#societa\">Forma giuridica, dogana, IVA e fiscalit\u00e0 cantonale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#errori\">Gli errori che vediamo in questi incarti<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h2 id=\"nessuna-autorizzazione\">Nessuna autorizzazione, ma conformit\u00e0 prima della vendita<\/h2>\n<p>Il primo passo \u00e8 qualificare il prodotto. L&#8217;ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) considera dispositivi medici strumenti, apparecchi, software, impianti, reagenti e materiali destinati dal fabbricante all&#8217;essere umano, \u00abche non esercitano l&#8217;azione principale cui sono destinati nel o sul corpo umano con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici\u00bb e che servono a uno scopo medico (art. 3 ODmed). Un software di supporto alla diagnosi pu\u00f2 quindi essere un dispositivo medico; un prodotto che agisce per via farmacologica \u00e8 un medicamento, con autorizzazione d&#8217;esercizio e responsabile tecnico, come spieghiamo nella guida per <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-azienda-farmaceutica-svizzera\/\">aprire un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera<\/a>.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica (UFSP) riassume la differenza: \u00abDiversamente dai medicamenti, che necessitano di un&#8217;omologazione ufficiale\u00bb, la sicurezza dei dispositivi medici \u00e8 esaminata mediante valutazioni o certificazioni della conformit\u00e0 prima dell&#8217;immissione in commercio. Swissmedic precisa che i dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio \u00absolo dopo che il relativo processo di valutazione della conformit\u00e0 \u00e8 andato a buon fine\u00bb, regola che vale anche per quelli \u00abdispensati gratuitamente, noleggiati o utilizzati direttamente\u00bb.<\/p>\n<div class=\"rister-table-wrap\">\n<table class=\"rister-table\">\n<caption class=\"rister-caption\">Medicamento o dispositivo medico: cosa deve organizzare la societ\u00e0<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Tema<\/th>\n<th>Medicamento<\/th>\n<th>Dispositivo medico<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Prima della vendita<\/td>\n<td>Omologazione e autorizzazione d&#8217;esercizio di Swissmedic<\/td>\n<td>Valutazione della conformit\u00e0 secondo la classe, nessuna autorizzazione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ruolo di Swissmedic<\/td>\n<td>Autorizza e ispeziona<\/td>\n<td>Registra operatori e dispositivi, sorveglia il mercato<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Figura chiave<\/td>\n<td>Responsabile tecnico<\/td>\n<td>Persona responsabile del rispetto delle prescrizioni (PRRC)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fabbricante all&#8217;estero<\/td>\n<td>Importatore con autorizzazione di Swissmedic<\/td>\n<td>Mandatario svizzero e importatore<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h2 id=\"fabbricante-italiano\">Il fabbricante italiano che vende in Svizzera<\/h2>\n<p>Secondo l&#8217;UFSP, fino al 2021 l&#8217;accordo sul reciproco riconoscimento garantiva l&#8217;accesso reciproco ai mercati; da allora l&#8217;UE non lo ha pi\u00f9 aggiornato, \u00abPertanto, attualmente la Svizzera \u00e8 trattata come uno Stato terzo, ma riconosce unilateralmente le valutazioni di conformit\u00e0 dell&#8217;UE\u00bb. Il marchio CE resta ammesso in Svizzera (art. 13 cpv. 1 ODmed) e il dispositivo non va certificato di nuovo. Cambia invece la catena di operatori svizzeri attorno al prodotto: un fabbricante di Milano o di Bologna non pu\u00f2 pi\u00f9 vendere a una clinica di Lugano come vende a una clinica di Torino.<\/p>\n<div class=\"rister-table-wrap\">\n<table class=\"rister-table\">\n<caption class=\"rister-caption\">Cosa deve organizzare in Svizzera un fabbricante con sede nell&#8217;UE<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Obbligo<\/th>\n<th>Chi lo assume<\/th>\n<th>Base legale<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Mandato scritto a una persona con sede in Svizzera<\/td>\n<td>Mandatario svizzero (CH-REP)<\/td>\n<td>Art. 51 ODmed<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Verifiche prima dell&#8217;immissione, nome e indirizzo sul dispositivo, sull&#8217;imballaggio o su un documento di accompagnamento<\/td>\n<td>Importatore stabilito in Svizzera<\/td>\n<td>Art. 53 ODmed<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Registrazione presso Swissmedic e numero CHRN<\/td>\n<td>Mandatario e importatore<\/td>\n<td>Art. 55 ODmed<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Informazione sul dispositivo nelle tre lingue ufficiali, salvo eccezioni<\/td>\n<td>Fabbricante<\/td>\n<td>Art. 16 ODmed<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Mandatario e importatore sono due ruoli distinti. L&#8217;importatore \u00e8 \u00abogni persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio sul mercato svizzero un dispositivo proveniente dall&#8217;estero\u00bb (art. 4 ODmed): la societ\u00e0 ticinese che acquista dal fabbricante italiano e rivende in Svizzera \u00e8 quindi importatrice, a prescindere da come la chiamano i contratti. Prima dell&#8217;immissione verifica il marchio, la dichiarazione di conformit\u00e0, l&#8217;etichettatura e se il fabbricante \u00abha designato un mandatario conformemente all&#8217;articolo 51\u00bb, poi indica \u00abil suo nome, la sua sede e l&#8217;indirizzo al quale pu\u00f2 essere contattato\u00bb sul dispositivo, sull&#8217;imballaggio o su un documento che lo accompagna (art. 53 ODmed). Attenzione anche alle lingue: l&#8217;informazione sul dispositivo va redatta nelle tre lingue ufficiali, e un&#8217;etichetta solo in italiano basta unicamente nei casi previsti dall&#8217;art. 16 ODmed, per esempio con fornitura esclusiva a professionisti della salute che la accettano.<\/p>\n<h2 id=\"mandatario\">Diventare mandatario svizzero (CH-REP): cosa richiede il ruolo<\/h2>\n<p>\u00abSe il fabbricante non ha sede in Svizzera, i suoi dispositivi possono essere immessi in commercio solo se il fabbricante ha designato un mandatario con sede in Svizzera. Il mandato deve essere convenuto per scritto.\u00bb (art. 51 cpv. 1 ODmed). Per una societ\u00e0 svizzera, rappresentare pi\u00f9 fabbricanti pu\u00f2 diventare un&#8217;attivit\u00e0 a s\u00e9. Non si tratta di prestare un indirizzo.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Questioni formali e di sicurezza<\/strong>: il mandatario \u00absi occupa delle questioni formali e legate alla sicurezza inerenti all&#8217;immissione in commercio del dispositivo\u00bb (art. 51 cpv. 2 ODmed).<\/li>\n<li><strong>Documentazione tecnica<\/strong>: se si concorda che il fabbricante la trasmetta direttamente a Swissmedic, il mandatario \u00abdeve assicurare che la trasmissione a Swissmedic avvenga entro sette giorni\u00bb (art. 51 cpv. 4 ODmed).<\/li>\n<li><strong>Competenze<\/strong>: il mandatario \u00abdeve poter disporre in maniera permanente e continuativa\u00bb di almeno una persona responsabile del rispetto delle prescrizioni (art. 52 ODmed).<\/li>\n<li><strong>Portata del mandato<\/strong>: secondo Swissmedic, la designazione \u00e8 effettiva almeno per tutti i dispositivi dello stesso gruppo generico.<\/li>\n<li><strong>Etichettatura<\/strong>: nome e indirizzo del mandatario \u00abdevono essere indicati nelle immediate vicinanze del simbolo\u00bb; non basta indicare solo la casella postale, un indirizzo e-mail o un numero di telefono. Al posto del simbolo si pu\u00f2 scrivere \u00abMandatario CH\u00bb, \u00abCH-REP\u00bb o \u00abMandatario svizzero\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Il CHRN parte dal registro di commercio<\/h3>\n<p>Mandatari e importatori si registrano presso Swissmedic prima della prima immissione in commercio, notificano ogni modifica entro una settimana e ricevono un \u00abnumero di registrazione unico svizzero (CHRN)\u00bb (art. 55 ODmed). La richiesta si presenta nel modulo Actors di swissdamed e, precisa Swissmedic, \u00abdeve essere allegata una prova della sede in Svizzera (estratto del registro di commercio o permesso di domicilio)\u00bb. La societ\u00e0 va quindi costituita e iscritta prima di qualsiasi registrazione.<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 luglio 2026 \u00e8 obbligatoria anche la registrazione dei dispositivi in swissdamed, con un termine transitorio fino al 31 dicembre 2026. Le notifiche previste dall&#8217;ODmed, tra cui quelle degli art. 53, 54 e 108, sono fatturate CHF 300 ciascuna: un costo che un mandatario con pi\u00f9 linee di prodotto deve riflettere nei propri onorari.<\/p>\n<div class=\"important-box\">\n<h4>Importante<\/h4>\n<p>Una societ\u00e0 domiciliata senza una persona competente a disposizione non pu\u00f2 svolgere correttamente il ruolo di mandatario. Quando Swissmedic chiede qualcosa, \u00e8 il mandatario a rispondere, a ottenere la documentazione tecnica entro sette giorni e a collaborare a un&#8217;eventuale misura correttiva. Accettate un mandato CH-REP solo quando l&#8217;organizzazione che lo sostiene esiste davvero.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"classi\">Classi, dispositivi invasivi e organismi notificati<\/h2>\n<p>La classe non modifica gli obblighi del mandatario, ma decide il percorso del fabbricante e quindi il calendario del progetto. I dispositivi \u00absono suddivisi nelle classi I, IIa, IIb e III in funzione della loro destinazione d&#8217;uso e dei rischi che essa comporta\u00bb, secondo l&#8217;allegato VIII del regolamento (UE) 2017\/745 (art. 15 ODmed). Nelle FAQ di Swissmedic si legge: \u00ab\u00c8 responsabilit\u00e0 del fabbricante classificare conformemente i propri dispositivi medici.\u00bb<\/p>\n<p>Contano soprattutto due criteri. Il primo \u00e8 il carattere invasivo: il regolamento definisce \u00abdispositivo invasivo\u00bb \u00abqualsiasi dispositivo che penetra parzialmente o interamente nel corpo tramite un orifizio del corpo o la superficie corporea\u00bb. Il secondo \u00e8 la durata dell&#8217;uso continuo: \u00abtemporaneo\u00bb sotto i 60 minuti, \u00aba breve termine\u00bb fra 60 minuti e 30 giorni, \u00aba lungo termine\u00bb oltre i 30 giorni.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Non invasivi<\/strong>: in linea di principio classe I, salvo regola specifica.<\/li>\n<li><strong>Invasivi attraverso un orifizio del corpo<\/strong>: classe I per uso temporaneo, IIa a breve termine, IIb a lungo termine, con classi inferiori per cavit\u00e0 orale, condotto uditivo e cavit\u00e0 nasale.<\/li>\n<li><strong>Invasivi di tipo chirurgico<\/strong>: in linea di principio IIa per uso temporaneo o a breve termine; gli strumenti chirurgici riutilizzabili restano in classe I, mentre il contatto diretto con cuore, sistema circolatorio centrale o sistema nervoso centrale porta alla classe III.<\/li>\n<li><strong>Impiantabili e chirurgici a lungo termine<\/strong>: in linea di principio IIb, classe III fra l&#8217;altro per impianti attivi, protesi mammarie, protesi articolari o discali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In classe I il fabbricante dichiara da s\u00e9 la conformit\u00e0, \u00abredigendo la dichiarazione di conformit\u00e0 UE\u00bb dopo aver elaborato la documentazione tecnica, con un intervento limitato dell&#8217;organismo notificato per dispositivi sterili, con funzione di misura o strumenti chirurgici riutilizzabili (art. 52 par. 7 del regolamento). Oltre la classe I interviene sempre un organismo notificato, che il diritto svizzero chiama organismo designato. E Swissmedic \u00e8 chiara: \u00abDal 1\u00b0 aprile 2025 non ci sono organismi designati in Svizzera.\u00bb Un fabbricante svizzero di dispositivi invasivi lavora quindi con un organismo notificato dell&#8217;Unione europea, iscritto nell&#8217;elenco NANDO.<\/p>\n<div class=\"rister-cta-inline\">\n<p class=\"rister-cta-kicker\">Medtech in Svizzera<\/p>\n<p class=\"rister-cta-title\">Una societ\u00e0 svizzera all&#8217;altezza del suo ruolo regolatorio<\/p>\n<p>Costituzione e iscrizione a registro di commercio prima della registrazione CHRN, scopo sociale coerente con il ruolo di fabbricante, mandatario o importatore, IVA all&#8217;importazione dei dispositivi acquistati in Italia, contabilit\u00e0 per lotto e salari: RISTER\u00ae prepara una struttura coerente con i vostri obblighi, in coordinamento con i vostri consulenti regolatori.<\/p>\n<p>    <a class=\"rister-cta-button\" href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/contatto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richiedere un colloquio<\/a><br \/>\n    <span class=\"rister-cta-note\">RISTER \u2013 Fiduciaria a Ginevra, risposta entro un giorno lavorativo.<\/span>\n<\/div>\n<h2 id=\"mercato-ue\">Produrre in Svizzera e vendere in Italia<\/h2>\n<p>Per una societ\u00e0 svizzera il confine funziona nei due sensi. Il regolamento europeo stabilisce che \u00abil fabbricante di un dispositivo che non dispone di una sede in uno Stato membro pu\u00f2 immettere il dispositivo sul mercato dell&#8217;Unione solo se designa un mandatario unico\u00bb (art. 11 par. 1). Un fabbricante con sede in Ticino che vuole rifornire ospedali lombardi designa quindi un mandatario stabilito nell&#8217;Unione, oltre all&#8217;organismo notificato necessario sopra la classe I.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 che fa produrre un dispositivo da un terzista e lo vende con il proprio marchio \u00e8 fabbricante ai sensi dell&#8217;art. 4 ODmed, perch\u00e9 lo \u00abcommercializza apponendovi il suo nome o marchio\u00bb. Deve disporre nella propria organizzazione di una persona responsabile del rispetto delle prescrizioni, con un supplente (art. 49 ODmed). Microimprese e piccole imprese possono affidarsi a una persona esterna, ma \u00absono tenute ad averla a disposizione in maniera permanente e continuativa\u00bb (art. 15 par. 2 del regolamento). Swissmedic aggiunge che l&#8217;ODmed non impone un obbligo di residenza della PRRC nello stesso ordinamento del fabbricante o del mandatario, purch\u00e9 la persona sia \u00abvincolata in modo duraturo sul piano organizzativo e tecnico\u00bb, e che \u00abnon \u00e8 escluso\u00bb che la PRRC del mandatario svizzero sia anche quella di un fabbricante o del suo mandatario europeo.<\/p>\n<h2 id=\"indagini\">Indagini cliniche: categoria A o categoria C<\/h2>\n<p>L&#8217;ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed) definisce l&#8217;indagine clinica come \u00abindagine sistematica condotta su una o pi\u00f9 persone per valutare la sicurezza o la prestazione di un dispositivo\u00bb (art. 2). La procedura dipende dallo stato del dispositivo.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Categoria A<\/strong>: il dispositivo reca un marchio di conformit\u00e0, \u00e8 utilizzato secondo le istruzioni per l&#8217;uso e non \u00e8 vietato in Svizzera (art. 6). Queste sperimentazioni \u00absono esonerate dall&#8217;obbligo di ottenere un&#8217;autorizzazione da parte di Swissmedic\u00bb (art. 7); resta competente la commissione d&#8217;etica.<\/li>\n<li><strong>Categoria C<\/strong>: il dispositivo marcato \u00e8 usato fuori dalle istruzioni (C1), non reca marchio (C2) oppure \u00e8 vietato in Svizzera (C3). Serve allora anche l&#8217;autorizzazione di Swissmedic.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se promotore della sperimentazione sia la societ\u00e0 svizzera o la capogruppo italiana cambia i contratti con i centri, le coperture assicurative e la contabilizzazione dei costi dello studio.<\/p>\n<h2 id=\"societa\">Forma giuridica, dogana, IVA e fiscalit\u00e0 cantonale<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Forma giuridica<\/strong>: una Sagl basta spesso a un mandatario o a un importatore, mentre una societ\u00e0 anonima accoglie pi\u00f9 facilmente investitori. Poich\u00e9 l&#8217;ODmed parla di persone stabilite in Svizzera, un gruppo italiano che vuole tenere all&#8217;interno i ruoli di mandatario e importatore apre spesso una filiale svizzera.<\/li>\n<li><strong>Dogana<\/strong>: dal 1\u00b0 gennaio 2024 la Svizzera ha azzerato, secondo la SECO, tutti i dazi all&#8217;importazione sui prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato, compresi strumenti e apparecchi medici. Restano la dichiarazione doganale e l&#8217;IVA all&#8217;importazione.<\/li>\n<li><strong>IVA<\/strong>: l&#8217;aliquota ridotta del 2,6 % vale per i \u00abmedicamenti\u00bb (art. 25 cpv. 2 LIVA); i dispositivi medici sono all&#8217;aliquota normale dell&#8217;8,1 %. Le cure mediche sono escluse dall&#8217;imposta, ma \u00abLa fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati \u00e8 considerata fornitura imponibile\u00bb (art. 21 cpv. 2 LIVA). Un fabbricante italiano che fornisce direttamente clienti svizzeri pu\u00f2 diventare contribuente IVA in Svizzera e agire allora tramite un <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/rappresentante-fiscale-iva-svizzera\/\">rappresentante fiscale IVA in Svizzera<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Ricerca e brevetti<\/strong>: la deduzione supplementare del 50 % delle spese di ricerca e sviluppo \u00e8 prevista fra gli altri in Ticino, a Zurigo e a Ginevra; la riduzione sugli utili da brevetti \u00e8 del 90 % in Ticino, Zurigo o Zugo e del 10 % soltanto a Ginevra. Illustriamo entrambi gli strumenti nella guida per <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-startup-saas-svizzera\/\">aprire una startup SaaS in Svizzera<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"conseil-rister\">\n<h4>Consiglio di RISTER<\/h4>\n<p>Scrivete il ruolo della societ\u00e0 nello scopo sociale e in ogni contratto: fabbricante, mandatario, importatore o distributore. Un importatore che inizia ad apporre il proprio marchio su dispositivi fabbricati in Italia diventa fabbricante; un mandatario che rivende i prodotti diventa anche importatore. Ogni cambio di ruolo aggiunge obblighi verso Swissmedic, una registrazione e costi che conviene prevedere prima di scoprirli.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"errori\">Gli errori che vediamo in questi incarti<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Credere che il marchio CE basti<\/strong>: il marchio \u00e8 riconosciuto, ma mandatario svizzero e importatore restano obbligatori per ogni fabbricante senza sede in Svizzera.<\/li>\n<li><strong>Accettare un mandato CH-REP con una semplice domiciliazione<\/strong>: senza una persona competente sempre disponibile e senza una procedura per ottenere la documentazione in sette giorni, il ruolo non \u00e8 svolto.<\/li>\n<li><strong>Sottovalutare la classe di un dispositivo invasivo<\/strong>: si scopre tardi che serve un organismo notificato, oggi fuori dalla Svizzera.<\/li>\n<li><strong>Dimenticare il percorso inverso<\/strong>: una start-up svizzera che punta al mercato italiano senza mandatario nell&#8217;Unione.<\/li>\n<li><strong>Etichettare in una sola lingua<\/strong>: fuori dai casi previsti, l&#8217;informazione sul dispositivo va redatta nelle tre lingue ufficiali.<\/li>\n<\/ul>\n<section id=\"faq\">\n<h2>FAQ: aprire un&#8217;azienda di dispositivi medici in Svizzera<\/h2>\n<div class=\"question\">\n<h3>Serve un&#8217;autorizzazione di Swissmedic per vendere dispositivi medici in Svizzera?<\/h3>\n<p>No. I dispositivi medici non sono soggetti a omologazione ufficiale. Prima dell&#8217;immissione in commercio deve per\u00f2 essere conclusa la valutazione della conformit\u00e0, e fabbricanti, mandatari e importatori svizzeri si registrano presso Swissmedic.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Un fabbricante italiano con marchio CE ha bisogno di un mandatario svizzero?<\/h3>\n<p>S\u00ec. Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, pu\u00f2 immettere in commercio i suoi dispositivi solo dopo aver designato per scritto un mandatario con sede in Svizzera (art. 51 ODmed). Un importatore stabilito in Svizzera svolge inoltre le proprie verifiche.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Una societ\u00e0 ticinese pu\u00f2 essere mandataria e importatrice nello stesso tempo?<\/h3>\n<p>S\u00ec, i due ruoli possono essere cumulati per lo stesso fabbricante. La societ\u00e0 si registra presso Swissmedic, compare con nome e indirizzo accanto al simbolo CH-REP e sul dispositivo come importatore, e deve disporre in modo permanente di una persona responsabile del rispetto delle prescrizioni.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Come si ottiene il numero CHRN?<\/h3>\n<p>Con una richiesta nel modulo Actors di swissdamed, allegando una prova della sede in Svizzera, come l&#8217;estratto del registro di commercio. Il numero \u00e8 attribuito a fabbricanti, mandatari e importatori svizzeri.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Un dispositivo medico invasivo \u00e8 sempre in una classe alta?<\/h3>\n<p>No. Un dispositivo invasivo attraverso un orifizio del corpo usato per meno di 60 minuti, o uno strumento chirurgico riutilizzabile per uso temporaneo, \u00e8 in linea di principio in classe I. I dispositivi chirurgici e impiantabili salgono alle classi IIa, IIb o III secondo la durata d&#8217;uso e la parte del corpo interessata.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Quale IVA si applica ai dispositivi medici importati dall&#8217;Italia?<\/h3>\n<p>L&#8217;aliquota normale dell&#8217;8,1 %, perch\u00e9 quella ridotta \u00e8 riservata ai medicamenti. Dal 1\u00b0 gennaio 2024 questi prodotti industriali non pagano dazi, ma l&#8217;IVA all&#8217;importazione \u00e8 dovuta allo sdoganamento ed \u00e8 recuperabile come imposta precedente da una societ\u00e0 contribuente.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n<section id=\"sources\">\n<h2>Fonti<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2020\/552\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed, RS 812.213), art. 3, 4, 13, 15, 16, 49, 51 a 53 e 55<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32017R0745\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento (UE) 2017\/745 relativo ai dispositivi medici, art. 2, 11, 15, 52 e allegato VIII<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.swissmedic.ch\/swissmedic\/it\/home\/dispositivi-medici\/accesso-al-mercato.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swissmedic, Accesso al mercato<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.swissmedic.ch\/swissmedic\/it\/home\/dispositivi-medici\/accesso-al-mercato\/registriernummer-chrn.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swissmedic, Registrazione degli operatori economici (CHRN)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.swissmedic.ch\/swissmedic\/it\/home\/dispositivi-medici\/accesso-al-mercato\/meldung-medizinprodukten.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swissmedic, Notifica e registrazione dei dispositivi medici<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.swissmedic.ch\/swissmedic\/it\/home\/dispositivi-medici\/accesso-al-mercato\/ch-rep.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swissmedic, Mandatario svizzero (CH-REP)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.swissmedic.ch\/swissmedic\/it\/home\/dispositivi-medici\/regolamentazione-dei-dispositivi-medici\/organismi-di-valutazione-della-conformita.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swissmedic, Organismi designati<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.swissmedic.ch\/swissmedic\/it\/home\/dispositivi-medici\/regolamentazione-dei-dispositivi-medici\/faq.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swissmedic, Domande frequenti sui dispositivi medici<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.bag.admin.ch\/it\/dispositivi-medici\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica, Dispositivi medici<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2020\/553\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed, RS 810.306), art. 2, 6 e 7<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2009\/615\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge federale concernente l&#8217;imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20), art. 21 e 25<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.seco.admin.ch\/it\/abolizione-dazi-industriali\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">SECO, Abolizione dei dazi industriali<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<div class=\"conclusion-box\">\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>Aprire un&#8217;azienda di dispositivi medici in Svizzera non richiede un&#8217;autorizzazione, ma un ruolo esercitato davvero. Per il fabbricante italiano che vende in Svizzera, la societ\u00e0 svizzera \u00e8 mandataria e spesso importatrice, registrata presso Swissmedic con un estratto del registro di commercio e sostenuta da una persona competente sempre disponibile. Per il fabbricante con sede in Svizzera, la classe del dispositivo decide l&#8217;intervento di un organismo notificato europeo, e la vendita in Italia richiede un mandatario stabilito nell&#8217;Unione.<\/p>\n<p><strong>RISTER \u2013 Fiduciaria a Ginevra<\/strong> costituisce la societ\u00e0 adatta a questo ruolo nell&#8217;ambito del nostro servizio di <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/creazione-societa-ginevra\/\">creazione di societ\u00e0<\/a>, e ne cura poi <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/amministrazione-generale-contabilita-gestione-salari-fiscalita\/\">amministrazione, contabilit\u00e0, salari e fiscalit\u00e0<\/a>. Non costituiamo mandatari di facciata e ve lo diciamo quando all&#8217;organizzazione manca qualcosa. Per parlarne, <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/contatto\/\">contattateci<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chi vuole aprire un&#8217;azienda di dispositivi medici in Svizzera, in Ticino come a Ginevra, non deve chiedere nessuna autorizzazione d&#8217;esercizio. A differenza dei medicamenti, Swissmedic non autorizza n\u00e9 l&#8217;impresa n\u00e9 il prodotto prima della vendita. La legge chiede invece che il dispositivo sia conforme prima della sua prima immissione in commercio, secondo una procedura che [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":236315,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1,140],"tags":[],"class_list":["post-236316","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-non-classifiee","category-senza-categoria"],"rank_math":{"rank_math_title":"Aprire un'azienda di dispositivi medici in Svizzera: ODmed e CH-REP","rank_math_description":"Aprire un'azienda di dispositivi medici in Svizzera: nessuna autorizzazione, conformit\u00e0 ODmed per classe, mandatario (CH-REP), CHRN, organismi notificati UE.","rank_math_focus_keyword":"aprire un'azienda di dispositivi medici in svizzera"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/236316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=236316"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/236316\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":236326,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/236316\/revisions\/236326"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/236315"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=236316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=236316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=236316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}