{"id":236236,"date":"2026-09-16T16:54:10","date_gmt":"2026-09-16T14:54:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rister.ch\/?p=236236"},"modified":"2026-09-16T16:54:18","modified_gmt":"2026-09-16T14:54:18","slug":"aprire-azienda-farmaceutica-svizzera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-azienda-farmaceutica-svizzera\/","title":{"rendered":"Aprire un&#8217;azienda farmaceutica, medtech o di integratori in Svizzera: i tre regimi, l&#8217;autorizzazione Swissmedic e il responsabile tecnico"},"content":{"rendered":"<div class=\"intro-box\">\n<p>Aprire un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera non passa da un&#8217;unica \u00ablicenza farmaceutica\u00bb. Convivono tre regimi: il medicamento richiede un&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio di Swissmedic, rilasciata dopo un&#8217;ispezione e legata a un responsabile tecnico; il dispositivo medico non richiede alcuna autorizzazione, ma un mandatario con sede in Svizzera; l&#8217;integratore alimentare \u00e8 una derrata alimentare e si vende senza autorizzazione, previa notifica dell&#8217;attivit\u00e0 al Cantone.<\/p>\n<p>Il regime applicabile determina il vostro costo d&#8217;ingresso, la vostra organizzazione e la prima persona da assumere. Questa guida segue l&#8217;ordine reale delle domande, con gli articoli della legge sugli agenti terapeutici, delle sue ordinanze e gli emolumenti di Swissmedic in vigore dal 1\u00b0 luglio 2026.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"table-of-contents\">\n<h3>Indice<\/h3>\n<ol>\n<li><a href=\"#tre-regimi\">Medicamento, dispositivo medico, integratore: tre regimi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#autorizzazione\">L&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio di Swissmedic<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#responsabile\">Il responsabile tecnico e la sua indipendenza<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#costi\">Quanto costa un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#commercio\">Commercio all&#8217;estero, mediazione e agenzia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#dispositivi\">Dispositivi medici: mandatario svizzero e CHRN<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#integratori\">Integratori alimentari: una derrata, non un medicamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#societa\">Forma giuridica, locali e fiscalit\u00e0 dell&#8217;innovazione<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#errori\">Gli errori di un progetto farmaceutico<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h2 id=\"tre-regimi\">Medicamento, dispositivo medico, integratore: tre regimi<\/h2>\n<p>La prima decisione di un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera \u00e8 qualificare il prodotto, perch\u00e9 la legge sugli agenti terapeutici (LATer) tratta in modo diverso ci\u00f2 che agisce per via medicamentosa e ci\u00f2 che non lo fa. Il medicamento \u00e8 un prodotto di origine chimica o biologica destinato ad avere un&#8217;azione medica sull&#8217;organismo, o presentato come tale. Il dispositivo medico \u00e8 un prodotto a uso medico \u00abla cui azione principale non \u00e8 ottenuta con un medicamento\u00bb: strumenti, apparecchi, software, impianti, diagnostici in vitro.<\/p>\n<p>L&#8217;integratore alimentare resta fuori dalla LATer: l&#8217;Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria lo definisce come una derrata alimentare che completa l&#8217;alimentazione normale con vitamine, sali minerali o altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico. Da queste tre qualifiche dipendono l&#8217;autorit\u00e0 competente e il punto di partenza del progetto.<\/p>\n<div class=\"rister-table-wrap\">\n<table class=\"rister-table\">\n<caption class=\"rister-caption\">I tre regimi di un&#8217;azienda del settore salute in Svizzera<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Prodotto<\/th>\n<th>Autorit\u00e0<\/th>\n<th>Autorizzazione dell&#8217;azienda<\/th>\n<th>Requisito strutturale<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Medicamento<\/td>\n<td>Swissmedic<\/td>\n<td>Autorizzazione d&#8217;esercizio, dopo ispezione<\/td>\n<td>Responsabile tecnico, sistema di garanzia della qualit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dispositivo medico<\/td>\n<td>Swissmedic<\/td>\n<td>Nessuna autorizzazione ufficiale<\/td>\n<td>Mandatario svizzero se il fabbricante \u00e8 estero, registrazione CHRN<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Integratore alimentare<\/td>\n<td>Autorit\u00e0 cantonale d&#8217;esecuzione<\/td>\n<td>Nessuna autorizzazione n\u00e9 registrazione del prodotto<\/td>\n<td>Notifica dell&#8217;attivit\u00e0, persona responsabile, autocontrollo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Il confine si supera pi\u00f9 in fretta di quanto si creda. Un integratore presentato come capace di curare una malattia non \u00e8 pi\u00f9 una derrata agli occhi della legge, e un software che aiuta a formulare una diagnosi pu\u00f2 rientrare nei dispositivi medici. Qualificate il prodotto prima di costituire la societ\u00e0: lo scopo sociale si redige dopo, non prima.<\/p>\n<h2 id=\"autorizzazione\">L&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio di Swissmedic<\/h2>\n<p>Ogni azienda che fabbrica, importa, esporta o commercia all&#8217;ingrosso medicamenti in Svizzera deve disporre di un&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio rilasciata da Swissmedic, l&#8217;Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. L&#8217;autorizzazione \u00e8 rilasciata in particolare sulla base di un&#8217;ispezione e, salvo poche eccezioni, per una durata illimitata.<\/p>\n<h3>Attivit\u00e0 soggette ad autorizzazione<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>La fabbricazione<\/strong> di medicamenti (art. 5 LATer), intesa in senso ampio: dall&#8217;acquisto delle materie prime al confezionamento del prodotto finito, passando dallo stoccaggio, dai controlli di qualit\u00e0 e dalla liberazione dei lotti.<\/li>\n<li><strong>L&#8217;importazione e l&#8217;esportazione<\/strong> di medicamenti destinati alla distribuzione o alla dispensazione (art. 18 cpv. 1 lett. a e b LATer). Il deposito in un deposito doganale o in un deposito franco doganale \u00e8 equiparato a un&#8217;importazione.<\/li>\n<li><strong>Il commercio all&#8217;estero<\/strong> dalla Svizzera, senza che i medicamenti entrino nel Paese, e l&#8217;attivit\u00e0 di mediatore o di agente (art. 18 cpv. 1 lett. c e d LATer).<\/li>\n<li><strong>Il commercio all&#8217;ingrosso<\/strong> (art. 28 LATer).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La dispensazione al pubblico non dipende invece da Swissmedic: chi dispensa medicamenti necessita di un&#8217;autorizzazione cantonale (art. 30 LATer). Aprire una farmacia \u00e8 quindi un progetto cantonale distinto, che qui non trattiamo.<\/p>\n<h3>Le condizioni<\/h3>\n<p>Per ogni attivit\u00e0 la legge pone le stesse due condizioni: che siano soddisfatti i requisiti relativi alle qualifiche professionali e all&#8217;esercizio, e che esista un adeguato sistema di garanzia della qualit\u00e0. L&#8217;autorit\u00e0 lo verifica mediante ispezione (art. 6, 19 e 28 LATer).<\/p>\n<p>L&#8217;ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (OAMed) precisa che cosa significa per un fabbricante: un sistema operativo di garanzia della qualit\u00e0 farmaceutica con partecipazione attiva della direzione, personale qualificato in numero sufficiente, un responsabile tecnico, locali concepiti e mantenuti in modo da garantire l&#8217;affidabilit\u00e0 della fabbricazione, un sistema di documentazione, processi convalidati e un controllo di qualit\u00e0 indipendente dalla produzione (art. 3 OAMed). L&#8217;importatore dimostra inoltre che il fabbricante estero dispone di un&#8217;autorizzazione di un Paese il cui sistema di controllo delle buone prassi di fabbricazione \u00e8 considerato equivalente da Swissmedic (art. 11 OAMed).<\/p>\n<div class=\"important-box\">\n<h4>Importante<\/h4>\n<p>Nessuna di queste attivit\u00e0 pu\u00f2 iniziare prima del rilascio dell&#8217;autorizzazione. Swissmedic non pubblica termini di rilascio: dipendono dalla completezza dell&#8217;incarto e dall&#8217;ispezione, e l&#8217;autorizzazione \u00e8 rilasciata solo se la domanda \u00e8 completa (art. 39 OAMed). Se la qualifica della vostra attivit\u00e0 \u00e8 incerta, rivolgetevi a Swissmedic o a un avvocato specializzato prima di contrattare con fornitori o clienti.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"responsabile\">Il responsabile tecnico e la sua indipendenza<\/h2>\n<p>Il responsabile tecnico esercita la sorveglianza tecnica diretta dell&#8217;azienda e risponde della qualit\u00e0 dei medicamenti. \u00c8 lui, assai pi\u00f9 del capitale o della forma giuridica, a condizionare il rilascio dell&#8217;autorizzazione, ed \u00e8 spesso la prima assunzione di un&#8217;azienda farmaceutica svizzera.<\/p>\n<ul>\n<li>Non pu\u00f2 far parte di un organo di vigilanza dell&#8217;azienda e decide la liberazione o il rifiuto dei lotti in piena indipendenza dalla direzione (art. 5, 17 e 26 OAMed). Swissmedic pu\u00f2 ammettere un&#8217;eccezione per le aziende troppo piccole per separare le funzioni.<\/li>\n<li>Se opera a tempo parziale, responsabilit\u00e0 e tempo minimo di presenza sono fissati per iscritto.<\/li>\n<li>Comunica senza indugio a Swissmedic la cessazione dell&#8217;attivit\u00e0, anche solo imminente.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"rister-table-wrap\">\n<table class=\"rister-table\">\n<caption class=\"rister-caption\">Formazione richiesta al responsabile tecnico secondo l&#8217;attivit\u00e0 (OAMed)<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Attivit\u00e0<\/th>\n<th>Requisito<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Fabbricazione di medicamenti pronti per l&#8217;uso<\/td>\n<td>Diploma di farmacista ed esperienza richiesta (art. 6)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fabbricazione di principi attivi<\/td>\n<td>Formazione universitaria scientifica ed esperienza richiesta (art. 6)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Importazione, esportazione, commercio all&#8217;ingrosso<\/td>\n<td>Formazione, conoscenze tecniche ed esperienza necessarie (art. 18 cpv. 1)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Liberazione sul mercato svizzero come titolare, o fabbricazione affidata a terzi<\/td>\n<td>Diploma di farmacista ed esperienza di fabbricazione (art. 18 cpv. 2 e art. 12)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mediazione e agenzia<\/td>\n<td>Formazione, conoscenze tecniche ed esperienza necessarie (art. 26)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Swissmedic pu\u00f2 riconoscere altre formazioni e pu\u00f2 non entrare nel merito di una domanda se \u00e8 in corso un procedimento penale contro il responsabile tecnico; pu\u00f2 essere richiesto un estratto del casellario giudiziale (art. 39 OAMed).<\/p>\n<h2 id=\"costi\">Quanto costa un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera<\/h2>\n<p>Gli emolumenti di Swissmedic sono modesti rispetto al progetto; il costo reale sta nei locali, nel sistema qualit\u00e0 e nel responsabile tecnico.<\/p>\n<div class=\"rister-table-wrap\">\n<table class=\"rister-table\">\n<caption class=\"rister-caption\">Ordinanza di Swissmedic sui suoi emolumenti, allegato 1 e art. 4<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th>Voce<\/th>\n<th>Importo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Rilascio di un&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio<\/td>\n<td>CHF 1500<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Modifica di un&#8217;autorizzazione<\/td>\n<td>CHF 600<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Valutazione dei rapporti d&#8217;ispezione degli ispettorati regionali<\/td>\n<td>CHF 200<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aggiornamento delle banche dati<\/td>\n<td>CHF 100<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Prestazioni fatturate secondo il tempo impiegato, dal 1\u00b0 luglio 2026<\/td>\n<td>CHF 270 all&#8217;ora<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Una documentazione incompleta pu\u00f2 comportare un supplemento. Ottenuta l&#8217;autorizzazione, ogni cambiamento di responsabile tecnico, di attivit\u00e0 o di sede passa da una domanda di modifica sulla quale Swissmedic decide entro 30 giorni (art. 41 OAMed); questo termine non vale per il rilascio iniziale. Per memoria, i medicamenti sono prodotti industriali ai fini della tariffa doganale: dal 1\u00b0 gennaio 2024 non sopportano pi\u00f9 dazi all&#8217;importazione, mentre l&#8217;IVA all&#8217;importazione resta dovuta.<\/p>\n<div class=\"rister-cta-inline\">\n<p class=\"rister-cta-kicker\">Farmaceutica, medtech o integratori<\/p>\n<p class=\"rister-cta-title\">Prima il regime, poi la societ\u00e0<\/p>\n<p>Qualifica del prodotto e dell&#8217;attivit\u00e0, redazione dello scopo sociale, costituzione della societ\u00e0, ripartizione dei ruoli fra direzione e responsabile tecnico, poi contabilit\u00e0, IVA e salari: RISTER\u00ae prepara una struttura che regge le esigenze di Swissmedic, in coordinamento con i vostri consulenti regolatori.<\/p>\n<p>    <a class=\"rister-cta-button\" href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/contatto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richiedere un colloquio<\/a><br \/>\n    <span class=\"rister-cta-note\">RISTER \u2013 Fiduciaria a Ginevra, risposta entro un giorno lavorativo.<\/span>\n<\/div>\n<h2 id=\"commercio\">Commercio all&#8217;estero, mediazione e agenzia<\/h2>\n<p>Una societ\u00e0 svizzera che acquista e rivende medicamenti senza che questi entrino mai in Svizzera esercita il commercio all&#8217;estero, soggetto ad autorizzazione al pari dell&#8217;importazione (art. 18 cpv. 1 lett. c LATer). Anche il mediatore o l&#8217;agente che mette in contatto fornitori e acquirenti dalla Svizzera necessita di un&#8217;autorizzazione (lett. d).<\/p>\n<p>Per la mediazione e l&#8217;agenzia l&#8217;OAMed esige un sistema operativo di garanzia della qualit\u00e0, un responsabile tecnico che decide in modo indipendente dalla direzione, un&#8217;organizzazione adeguata e un sistema di documentazione (art. 24 e 26 OAMed). Il titolare si assicura che fornitore e destinatario siano autorizzati alle operazioni che svolgono, e deve poterlo giustificare, e che i medicamenti non provengano da un traffico illegale (art. 25 OAMed). L&#8217;autorizzazione non d\u00e0 il diritto di affidare mandati di fabbricazione (art. 24 cpv. 3 OAMed).<\/p>\n<p>Un punto merita un avvertimento esplicito, perch\u00e9 circolano offerte di societ\u00e0 svizzere \u00abgi\u00e0 autorizzate\u00bb. L&#8217;autorizzazione non \u00e8 trasferibile ad altre persone o ad altre sedi (art. 40 OAMed), indica un responsabile tecnico e una sede precisa, e Swissmedic pu\u00f2 revocarla quando per oltre dodici mesi non \u00e8 stata esercitata alcuna attivit\u00e0 autorizzata (art. 42 OAMed).<\/p>\n<h2 id=\"dispositivi\">Dispositivi medici: mandatario svizzero e CHRN<\/h2>\n<p>Un&#8217;azienda di dispositivi medici non ha bisogno di un&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio: a differenza dei medicamenti, i dispositivi medici non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ufficiale. Gli obblighi ricadono sugli operatori economici della catena.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il mandatario svizzero<\/strong>: se il fabbricante non ha sede in Svizzera, i suoi dispositivi possono essere immessi in commercio solo se ha designato un mandatario con sede in Svizzera, con mandato scritto (art. 51 ODmed). Nome e indirizzo del mandatario devono figurare nelle immediate vicinanze del simbolo; una casella postale, un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono non bastano.<\/li>\n<li><strong>L&#8217;importatore<\/strong> verifica, prima dell&#8217;immissione in commercio, la marcatura e la dichiarazione di conformit\u00e0, l&#8217;identificazione del fabbricante e del mandatario, l&#8217;etichettatura e l&#8217;identificativo unico, e indica nome e indirizzo sul dispositivo o sul suo imballaggio (art. 53 ODmed).<\/li>\n<li><strong>La registrazione<\/strong>: prima della prima immissione in commercio, fabbricanti o mandatari e importatori si registrano presso Swissmedic, che attribuisce un numero di registrazione unico svizzero (CHRN); ogni modifica si annuncia entro una settimana (art. 55 ODmed).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per un fabbricante stabilito nell&#8217;Unione europea, e in particolare per i costruttori lombardi che servono il mercato svizzero, una societ\u00e0 in Svizzera pu\u00f2 quindi assumere il ruolo di mandataria, di importatrice o entrambi, purch\u00e9 ne assuma realmente gli obblighi.<\/p>\n<h2 id=\"integratori\">Integratori alimentari: una derrata, non un medicamento<\/h2>\n<p>L&#8217;immissione in commercio di un integratore alimentare in Svizzera non richiede alcuna autorizzazione: una notifica degli integratori alimentari non \u00e8 necessaria in Svizzera. L&#8217;azienda non \u00e8 per\u00f2 libera da obblighi.<\/p>\n<ul>\n<li>Notifica la propria attivit\u00e0: chi esercita un&#8217;attivit\u00e0 che comporta la manipolazione di derrate alimentari deve notificarla all&#8217;autorit\u00e0 cantonale d&#8217;esecuzione competente (art. 20 ODerr).<\/li>\n<li>Designa una persona responsabile con indirizzo professionale in Svizzera, incaricata dell&#8217;autocontrollo a tutti gli stadi, adeguato al rischio e al volume (art. 73 e 74 ODerr).<\/li>\n<li>Rispetta le quantit\u00e0 massime di vitamine e sali minerali e utilizza solo indicazioni sulla salute ammesse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La linea rossa \u00e8 fissata dall&#8217;ufficio federale: un integratore non deve avere effetto farmacologico, non deve essere presentato come medicamento e non deve indicare che guarisce, allevia o previene malattie. Un&#8217;indicazione terapeutica sposta il prodotto, e l&#8217;azienda, nel regime del medicamento.<\/p>\n<h2 id=\"societa\">Forma giuridica, locali e fiscalit\u00e0 dell&#8217;innovazione<\/h2>\n<p>Nessuna forma giuridica \u00e8 imposta: la societ\u00e0 anonima si impone quando entrano investitori, mentre la Sagl resta adatta a una societ\u00e0 di distribuzione o di mandatario. Ci\u00f2 che distingue un progetto farmaceutico \u00e8 la sostanza: l&#8217;autorizzazione designa una sede, e quella sede viene ispezionata.<\/p>\n<p>I locali di produzione meritano attenzione particolare. La legge sul lavoro sottopone all&#8217;approvazione preventiva dei piani da parte dell&#8217;autorit\u00e0 cantonale non solo le aziende industriali, ma anche, fra le altre, le aziende di produzione chimico-tecnica e quelle che utilizzano microrganismi dei gruppi 3 o 4 (art. 1 cpv. 2 OLL 4). La procedura precede i lavori di allestimento e corre in parallelo all&#8217;incarto Swissmedic.<\/p>\n<p>Sul piano fiscale, i Cantoni possono concedere una deduzione supplementare fino al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo e una riduzione fino al 90 per cento dell&#8217;utile da brevetti (patent box), con uno sgravio complessivo limitato al 70 per cento dell&#8217;utile imponibile. Le differenze sono marcate: 90 per cento a Zurigo, Zugo, Lucerna e Basilea Citt\u00e0, 60 per cento nel Cantone di Vaud, 10 per cento a Ginevra. Ne parliamo nel nostro articolo su come <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/post\/aprire-startup-saas-svizzera\/\">aprire una startup SaaS in Svizzera<\/a>.<\/p>\n<div class=\"conseil-rister\">\n<h4>Consiglio di RISTER<\/h4>\n<p>Separate fin dalla costituzione ci\u00f2 che spetta alla direzione e ci\u00f2 che spetta al responsabile tecnico: organigramma, mansionario dei posti chiave, tempo di presenza per iscritto. L&#8217;ordinanza esige questi documenti per la fabbricazione (art. 3 cpv. 2 OAMed) come per l&#8217;importazione, l&#8217;esportazione e il commercio all&#8217;ingrosso (art. 11 cpv. 1 lett. c OAMed).<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"errori\">Gli errori di un progetto farmaceutico<\/h2>\n<p>Il primo \u00e8 qualificare il prodotto troppo tardi: un marchio di integratori che comunica effetti terapeutici, o un software sanitario lanciato senza analisi dello statuto, finisce in un regime per cui l&#8217;azienda non \u00e8 organizzata.<\/p>\n<p>Il secondo \u00e8 il responsabile tecnico di facciata: un nome nell&#8217;incarto, senza tempo di presenza scritto, senza supplenza, o membro di un organo di vigilanza della societ\u00e0.<\/p>\n<p>Il terzo \u00e8 la societ\u00e0 \u00abcon licenza\u00bb acquistata o lasciata inattiva: autorizzazione non trasferibile, legata a una sede e a una persona, revocabile dopo dodici mesi senza attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Il quarto riguarda il medtech: immettere in commercio i dispositivi di un fabbricante estero senza mandato scritto n\u00e9 registrazione CHRN, o con una semplice casella postale sull&#8217;etichetta.<\/p>\n<p>Il quinto \u00e8 confondere i livelli della catena: la dispensazione al pubblico \u00e8 cantonale, il commercio all&#8217;ingrosso e l&#8217;importazione competono a Swissmedic, e un&#8217;autorizzazione non comprende l&#8217;altra.<\/p>\n<section id=\"faq\">\n<h2>FAQ: aprire un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera<\/h2>\n<div class=\"question\">\n<h3>Serve un&#8217;autorizzazione per aprire un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera?<\/h3>\n<p>La costituzione della societ\u00e0 non richiede autorizzazioni, ma ogni attivit\u00e0 di fabbricazione, importazione, esportazione, commercio all&#8217;ingrosso, commercio all&#8217;estero o mediazione di medicamenti richiede un&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio di Swissmedic (art. 5, 18 e 28 LATer). \u00c8 rilasciata se sono soddisfatti i requisiti di qualifica professionale e di esercizio e se esiste un sistema di garanzia della qualit\u00e0, verificato mediante ispezione.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Quanto costa un&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio di Swissmedic?<\/h3>\n<p>Il rilascio costa 1500 franchi, una modifica 600 franchi, la valutazione dei rapporti d&#8217;ispezione degli ispettorati regionali 200 franchi e l&#8217;aggiornamento delle banche dati 100 franchi. Le prestazioni secondo il tempo impiegato sono fatturate 270 franchi l&#8217;ora dal 1\u00b0 luglio 2026.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Il responsabile tecnico deve essere farmacista?<\/h3>\n<p>Per la fabbricazione di medicamenti pronti per l&#8217;uso s\u00ec: l&#8217;ordinanza esige il diploma di farmacista e l&#8217;esperienza richiesta. Per l&#8217;importazione e il commercio all&#8217;ingrosso bastano formazione, conoscenze tecniche ed esperienza necessarie; il diploma di farmacista \u00e8 richiesto quando l&#8217;azienda libera essa stessa medicamenti sul mercato svizzero o li fa fabbricare da terzi.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Quanto dura un&#8217;autorizzazione di Swissmedic?<\/h3>\n<p>Salvo poche eccezioni, Swissmedic rilascia le autorizzazioni d&#8217;esercizio a tempo indeterminato. Le ispezioni periodiche verificano che le condizioni siano ancora soddisfatte e Swissmedic pu\u00f2 revocare l&#8217;autorizzazione, in tutto o in parte, se non lo sono pi\u00f9 o se per oltre dodici mesi non \u00e8 stata esercitata alcuna attivit\u00e0 autorizzata (art. 42 OAMed).<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Un&#8217;azienda di dispositivi medici ha bisogno di un&#8217;autorizzazione?<\/h3>\n<p>No, i dispositivi medici non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ufficiale. Un fabbricante senza sede in Svizzera deve per\u00f2 designare per iscritto un mandatario svizzero (art. 51 ODmed), e fabbricanti, mandatari e importatori si registrano presso Swissmedic, che attribuisce un CHRN, prima della prima immissione in commercio (art. 55 ODmed).<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"question\">\n<h3>Si possono vendere integratori alimentari senza autorizzazione?<\/h3>\n<p>S\u00ec, il prodotto non richiede n\u00e9 autorizzazione n\u00e9 notifica. L&#8217;azienda notifica per\u00f2 la propria attivit\u00e0 all&#8217;autorit\u00e0 cantonale d&#8217;esecuzione, designa una persona responsabile con indirizzo professionale in Svizzera e pratica l&#8217;autocontrollo. Il prodotto non deve avere effetto farmacologico n\u00e9 essere presentato come capace di guarire, alleviare o prevenire malattie.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n<section id=\"sources\">\n<h2>Fonti<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2001\/422\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21), art. 4, 5, 6, 18, 19, 28 e 30<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2018\/786\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (OAMed, RS 812.212.1)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2018\/593\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza di Swissmedic sui suoi emolumenti (RS 812.214.5), art. 4 e allegato 1<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.swissmedic.ch\/swissmedic\/it\/home\/medicamenti-per-uso-umano\/bewilligungen_zertifikate\/betriebsbewilligungen.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swissmedic, autorizzazioni d&#8217;esercizio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2020\/552\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed, RS 812.213), art. 51, 53 e 55<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.swissmedic.ch\/swissmedic\/it\/home\/dispositivi-medici\/accesso-al-mercato\/ch-rep.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Swissmedic, mandatario svizzero (CH-REP)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.blv.admin.ch\/it\/integratori-alimentari\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integratori alimentari<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2017\/63\/it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d&#8217;uso (ODerr, RS 817.02), art. 20, 73 e 74<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<div class=\"conclusion-box\">\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>Aprire un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera comincia da una qualifica, non dagli statuti. Il medicamento impone un&#8217;autorizzazione d&#8217;esercizio di Swissmedic, un responsabile tecnico indipendente dalla direzione e un sistema qualit\u00e0 verificato sul posto; il dispositivo medico impone un mandatario e una registrazione; l&#8217;integratore, una notifica e un autocontrollo. Gli emolumenti sono contenuti, ma il calendario dipende dalla completezza dell&#8217;incarto e l&#8217;autorizzazione resta legata a una persona, a delle attivit\u00e0 e a una sede.<\/p>\n<p><strong>RISTER \u2013 Fiduciaria a Ginevra<\/strong> costituisce la vostra societ\u00e0 con uno scopo sociale coerente con il regime scelto, nell&#8217;ambito del nostro servizio di <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/creazione-societa-ginevra\/\">creazione di societ\u00e0<\/a>, e cura poi <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/service\/amministrazione-generale-contabilita-gestione-salari-fiscalita\/\">amministrazione, contabilit\u00e0, salari e fiscalit\u00e0<\/a>. Non costruiamo strutture di facciata e ve lo diciamo quando manca una tappa dell&#8217;incarto. Per parlarne, <a href=\"https:\/\/www.rister.ch\/it\/contatto\/\">contattateci<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aprire un&#8217;azienda farmaceutica in Svizzera non passa da un&#8217;unica \u00ablicenza farmaceutica\u00bb. 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